CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 01981/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA AQ,KIAL0 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOdato avv)só alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. la pena di due anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; Considerato che i motivi di ricorso proposti afferiscono all'affermazione di responsabilità ed all'applicazione dell'aggravante ex art. 219 co. 2 n. 1 I. fall.; Rilevato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente