CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11053/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Salerno il 7 giugno 2024, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Vallo della Lucania il 15 febbraio 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di più furti consumati pluriaggravati, uniti dal vincolo della continuazione, e, applicata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia, invece, ha rideterminato in me/ius il trattamento sanzionatorio. 2. L'imputato si affida ad un unico motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione sull'an della responsabilità dell'imputato in relazione ai fatti contestati. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti il motivo di ricorso è stato oggetto di espressa rinunzia da parte della Difesa nel corso del giudizio di appello (v. p. 2 della sentenza impugnata), sicchè la sentenza si è - del tutto legittimamente e doverosamente - concentrata solo sui temi delle attenuanti generiche e della pena. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12