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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04784/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il presente procedimento è trattato con la procedura "de plano"; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa il 13 giugno 2024 il Tribunale di Ragusa applicava all'imputata [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena, su concorde richiesta delle parti, di anno uno e mesi dieci di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in relazione al reato di appropriazione indebita continuata, ascrittole per essersi la stessa appropriata indebitamente di prestazioni pensionistiche accreditate post mortem in favore di [OSCURATO:PERSONA] su un deposito a risparmio intestato a quest'ultima, del quale la Gravina aveva la disponibilità in forza di apposita delega.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione o erronea applicazione della legge penale.

3. Assumeva in particolare che il giudice del merito aveva errato nel qualificare la condotta ai sensi dell'art. 646 cod. pen., anche in considerazione del fatto che il denaro depositato sul deposito a risparmio intestato a [OSCURATO:PERSONA] non era di proprietà dell'ente erogante il trattamento pensionistico - nella specie l'INPS - bensì della banca depositaria.

4. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (v., in termini, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01).

Orbene, nel caso di specie la qualificazione giuridica del fatto effettuata dal giudice del merito non solo non è palesemente eccentrica rispetto all'imputazione, ma è corretta.

Ed invero, a tenore della costante opinione della Suprema Corte, che questo Collegio condivide, risponde del reato di appropriazione indebita, e non di furto aggravato, il soggetto legittimato, in forza di procura generale o speciale, ad operare sul conto corrente altrui che, travalicando i limiti della procura, disponga "ultra vires" delle somme depositate (è il caso di specie), ancorché non soggette a vincoli di destinazione o derivanti dall'espletamento di un mandato (v. fra le altre, Sez. 4, n. 23129 del 12/05/2022, Bertini, Rv. 283280 - 01).

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il presente procedimento è trattato con la procedura "de plano"; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 13 giugno 2024 il Tribunale di Ragusa applicava all'imputata [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena, su concorde richiesta delle parti, di anno uno e mesi dieci di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in relazione al reato di appropriazione indebita continuata, ascrittole per essersi la stessa appropriata indebitamente di prestazioni pensionistiche accreditate post mortem in favore di [OSCURATO:PERSONA] su un deposito a risparmio intestato a quest'ultima, del quale la Gravina aveva la disponibilità in forza di apposita delega. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione o erronea applicazione della legge penale. 3. Assumeva in particolare che il giudice del merito aveva errato nel qualificare la condotta ai sensi dell'art. 646 cod. pen., anche in considerazione del fatto che il denaro depositato sul deposito a risparmio intestato a [OSCURATO:PERSONA] non era di proprietà dell'ente erogante il trattamento pensionistico - nella specie l'INPS - bensì della banca depositaria. 4. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (v., in termini, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01). Orbene, nel caso di specie la qualificazione giuridica del fatto effettuata dal giudice del merito non solo non è palesemente eccentrica rispetto all'imputazione, ma è corretta. Ed invero, a tenore della costante opinione della Suprema Corte, che questo Collegio condivide, risponde del reato di appropriazione indebita, e non di furto aggravato, il soggetto legittimato, in forza di procura generale o speciale, ad operare sul conto corrente altrui che, travalicando i limiti della procura, disponga "ultra vires" delle somme depositate (è il caso di specie), ancorché non soggette a vincoli di destinazione o derivanti dall'espletamento di un mandato (v. fra le altre, Sez. 4, n. 23129 del 12/05/2022, Bertini, Rv. 283280 - 01). 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass
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