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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 agosto 2025

Cassazione n. 23620/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 32445-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SERESINIELENA, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2025 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2205 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 41/2020 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 08/07/2020 R.G.N. 252/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/2025RILEVATO CHE Numero di raccolta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/20251.

La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza delTribunale di Cremona che aveva rigettato la domanda deiricorrenti in epigrafe indicati volta ad ottenere dall’Inps, gestoredel Fondo di Garanzia, il pagamento del TFR e delle ultimeretribuzioni maturate alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]dichiarata fallita con fallimento, al quale avevano chiesto diessere ammessi e che era stato chiuso per mancanza di attivo.1.1.

La Corte di appello, al pari del Tribunale, ha rilevato chel’intervento del Fondo era stato chiesto senza che il credito fossestato prima accertato con un titolo esecutivo, cheincontestatamente non era stato mai chiesto.

Al riguardo, haricordato che, pur non contestata l’insolvenza del datore dilavoro, l’accertamento definitivo del credito era indispensabileper consentire l’intervento del Fondo.1.2.

Ha rilevato poi che l’accertamento non può essere condottodirettamente nei confronti dell’Inps atteso che non è l’Istituto ilcontraente inadempiente e dunque questo non può conoscere(diversamente dal curatore fallimentare) della posizione deisingoli dipendenti del datore di lavoro fallito.1.3.

Ha chiarito che l’Inps si sostituisce al datore di lavoro perpoi agire in surroga e insinuarsi al passivo del fallimento ma nonpuò replicare sull’esistenza e l’ammontare del credito chedunque deve essere previamente accertato.1.4.

Ha rilevato che nella specie non sussisteva alcuna difficoltàdi fatto a procedere all’accertamento che ben poteva essereeffettuato nei confronti di quei soggetti che, dopo lacancellazione della società, continuano a rispondere per suoconto.1.5.

Ha osservato che erano stati gli stessi ricorrenti, sei mesidopo la cessazione del loro rapporto di lavoro, a chiedere ilNumero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/2025fallimento della società che nei tre mesi precedentNi umaevroe dvi raac colta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/2025cessato l’attività trasferendo la sua sede in Albania, di tal che eraverosimile immaginare che il fallimento si sarebbe chiuso permancanza di attivo e senza un accertamento dello stato passivoex art. 102 l.f. (nella sua formulazione già da tempo vigente).1.6.

Ha evidenziato infine che il messaggio dell’Inps [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 1646, con il quale è stata ammessa, in via eccezionale, lapossibilità per il lavoratore di compiere l’accertamento delcredito si riferisce al caso, assolutamente particolare, dellavoratore licenziato dopo l’apertura del fallimento.

Solo in talcaso il lavoratore non avrebbe potuto agire prima del fallimento- poi chiuso senza accertamento dello stato passivo ai sensidell’art. 102 l.f. - per il pagamento del TFR essendo il rapporto aquel momento ancora in essere.2.

Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori inepigrafe indicati che articolano quattro motivi ai quali opponedifese l’Inps con controricorso.

Entrambe le parti hannodepositato memorie illustrative.RITENUTO CHE1.

Con il primo motivo si deduce che non sarebbe sindacabile ecomunque decisiva la scelta dei ricorrenti, in presenza ditrasferimento della sede in paese extracomunitario di procederedirettamente a presentare istanza di fallimento.1.1.

Si tratterebbe infatti di accertamento giudiziarioestremamente difficoltoso e il credito in sostanza potrebbeessere accertato solo per il tramite dell’ammissione al passivodel fallimento.2.

Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fattodecisivo consistente nella obiettiva impossibilità di accertamentoNumero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/2025giudiziario dei crediti di società di capitali dopo la cancelNluamzeiroo ndi era.c colta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/2025Inoltre, è denunciata la violazione dell’art. 2945 c.c..3.

Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivoconsistito nella chiusura anticipata del fallimento che avrebbeimpedito l’ammissione al passivo del credito e, per effetto dellacancellazione della società, avrebbe reso impossibile ogni azionefinalizzata all’ accertamento del credito.3.1.

Ad avviso dei ricorrenti una interpretazione della normativaconforme alla direttiva 80/987/ CEE del Consiglio del 20.10.1980deve consentire in un caso come quello in esame la possibilità diottenere l’intervento del Fondo.

Deducono che le normedell’ordinamento nazionale non potrebbero applicarsi al caso dispecie essendo conclamata l’impossibilità di ottenere un titoloesecutivo.4.

Il quarto motivo sollecita la Corte ad affermare che non visarebbe alcun ostacolo a ritenere che, anche nei confrontidell’Inps, il credito del lavoratore possa essere ritenutoaccertato, pur in assenza di un titolo esecutivo, sulla base dellamedesima documentazione che consentirebbe l’azione monitoriao l’insinuazione al passivo.5.

Con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale iricorrenti deducono che, successivamente alla sentenza diappello ed alla proposizione del ricorso per cassazione, consentenza del Tribunale di Cremona, passata in giudicato, è statoaccertato il loro diritto al TFR e gli altri crediti nei confronti deisoci della società fallita e cancellata.

Sostengono che si sarebbeperciò realizzata la condizione ritenuta necessaria perl’intervento del Fondo.5.1.

L’Inps ha eccepito l’inammissibilità della produzionedocumentale che non attiene né alla nullità della sentenza néall’ammissibilità del ricorso.Numero registro generale 32445/20206.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Numero sezionale 2205/2025Numero di raccolta generale 23620/20256.1.

Occorre preliminarmente dichiarare l’inammissibilità dellaData pubblicazione 20/08/2025produzione documentale allegata alla memoria depositata ex art.380 bis.1. c.p.c..

Come è noto, infatti, nel giudizio di cassazionealle memorie illustrative ex artt. 378 e ex 380 bis.1 c.p.c. èpossibile allegare, ex art. 372 c.p.c., solo documenti che sianostati già prodotti nei precedenti gradi di merito e di quelli cheriguardano la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilitàdel ricorso o del controricorso (cfr. Cass. 13/03/2023 n. 7281,26/05/2020 n. 9685 e già n. 10697 del 2013).6.2.

Nel merito le censure mosse alla sentenza sono infondatealla luce della recente giurisprudenza di questa Corte che - nelrammentare che il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, incaso d’insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFRa carico dello speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297del 1982 rappresenta un diritto di credito ad una prestazioneprevidenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantatonei confronti del datore di lavoro – ha poi costantementeaffermato che «l’accertamento giurisdizionale della misura delTFR dovuto in esito all’ammissione allo stato passivo ovvero lasua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confrontidel datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria perl’individuazione della misura stessa dell’intervento solidaristicodel Fondo di garanzia, essendo l’ente previdenziale terzo rispettoal rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la suaobbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapportodi lavoro» (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, inmotivazione).

Pertanto, prima del verificarsi dei presupposti cuila legge subordina il sorgere del diritto alla prestazioneprevidenziale, nessuna domanda di pagamento può essererivolta all’INPS (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, puntoNumero registro generale 32445/202015 delle Ragioni della decisione; nello stesso senso, Cass., sezN.u mero sezionale 2205/2025Numero di raccolta generale 23620/2025VI-L, 3 giugno 2021, n. 15384, e 9 giugno 2014, n. 12971).Data pubblicazione 20/08/20256.3.

La necessità di munirsi preventivamente di un accertamentonei confronti del datore di lavoro integra «un presupposto nonsolo letteralmente, ma anche logicamente necessario» e non siconfigura come «un onere inutile e inutilmente dispendioso»(sentenza n. 1886 - del 2020, cit., in motivazione; nello stessosenso, anche Cass., sez. lav., 18 novembre 2022, n. 34031).Quando il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è lo stesso sistemadelineato dall’art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982a indicare come condizione imprescindibile per l’accesso al Fondodi garanzia l’infruttuoso «esperimento dell’esecuzione forzataper la realizzazione del credito» concernente il TFR.

L’esecuzioneforzata in tanto può essere esperita, in quanto sussista un titoloidoneo a fondarla (nulla executio sine titulo).6.4.

Si è del pari ricordato che in senso contrario non possonoessere invocate le pronunce di questa Corte, che hanno escluso,in relazione alle peculiarità delle singole vicende, «la necessitàdel preventivo esperimento di un’azione esecutiva di volta involta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che illavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo neiconfronti del proprio datore di lavoro» (sentenza n. 1886 del2020, cit., in motivazione).

L’aleatorietà delle azioni esecutive,che la sentenza impugnata e le controricorrenti pongono inrisalto, riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale èpur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioniconsenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulasl’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabile accertamentodella sussistenza e della misura del credito.Numero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/20256.5.

La legge è inequivocabile nel sancire «la funzione lNeugmaerloe d i draic colta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/2025elemento costitutivo per l’accesso al Fondo di Garanziadell’accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell’an enel quantum debeatur) nei confronti dell’impresa inadempiente»(Cass., sez. lav., 4 aprile 2023, n. 9284).

La necessità d’unprevio accertamento s’impone anche per il fatto che l’INPS, inquanto gestore del Fondo, è un soggetto terzo e non ha alcuntitolo per contestare la fondatezza della pretesa del lavoratoreverso il suo datore di lavoro.

Per altro verso, l’accertamento èfunzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surrogache, per le somme corrisposte, compete al Fondo nel privilegioeventuali condebitori solidali (cfr. Cass. 28/01/2025 n. 1934).6.6.

In questa prospettiva si è ritenuto che la formazione di untitolo che accerti il credito neppure è preclusa dall’estinzionedella società debitrice osservandosi che in tale fattispecie, i socisono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capoalla società cancellata e non definiti all’esito della liquidazione e,anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità disuccessori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi.L’eventuale infruttuosità dell’azione, per l’assenza di riparti inbase al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sullalegittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l’interessead agire del creditore (Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070,punto 3 dei Motivi della decisione), che permane intatto allorchésia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenerel’accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore dilavoro.6.7.

In sostanza l’accertamento del credito è elementocostitutivo dell’accesso al Fondo che deve preesistere allapresentazione della domanda al Fondo stesso.Numero registro generale 32445/20206.8.

Si tratta di considerazioni che non sono adeguatamentNeu mero sezionale 2205/2025Numero di raccolta generale 23620/2025scalfite dalle censure mosse alla sentenza che ad esse si èData pubblicazione 20/08/2025ultimo richiamata ( Cass. n. 1934 del 2025) “Allorché illavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con unadomanda che fa sorgere l’obbligo del Fondo di provvedere,devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa.

Trai requisiti indefettibili, si annovera, in prima battuta,l’accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive chela legge menziona, allorché non operino le regole del concorso(regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

Tale scansione non solosi raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nellacomplessità degli elementi che la compongono e che hanno nelladomanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di renderepiù spedita l’attività dell’Istituto, chiamato alla doverosa verificadei presupposti di legge e alla sollecita erogazione deltrattamento insoluto, «ove non sussista contestazione inmateria» (art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982).Per questa via, il legislatore garantisce che le risorse pubblichedestinate al Fondo siano impiegate per la «finalità istituzionale»(art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982) e scongiurail rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative,carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate adun approdo contenzioso.

Né il bilanciamento attuato dalla leggedetermina un irragionevole e sproporzionato aggravio a dannodei lavoratori” (così, da ultimo oltre a quella citata v.

Cass.27/01/2025 n. 1864, 18/02/2025 n. 4262 e inoltre, ex aliis Cass.03/09/2024 n. 23581).In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essererigettato.Numero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/2025Il recente consolidamento della giurisprudenza di questNaum Ceroo dri traec colta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/2025giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.Numero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/2025Numero di raccolta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/2025AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Fondo digaranzia InpsSEZIONE LAVOROR.G.N. 32445/2020Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere- CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 32445-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SERESINIELENA, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2025 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2205 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 41/2020 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 08/07/2020 R.G.N. 252/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/2025RILEVATO CHE Numero di raccolta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/20251.

La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza delTribunale di Cremona che aveva rigettato la domanda deiricorrenti in epigrafe indicati volta ad ottenere dall’Inps, gestoredel Fondo di Garanzia, il pagamento del TFR e delle ultimeretribuzioni maturate alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]dichiarata fallita con fallimento, al quale avevano chiesto diessere ammessi e che era stato chiuso per mancanza di attivo.1.1.

La Corte di appello, al pari del Tribunale, ha rilevato chel’intervento del Fondo era stato chiesto senza che il credito fossestato prima accertato con un titolo esecutivo, cheincontestatamente non era stato mai chiesto.

Al riguardo, haricordato che, pur non contestata l’insolvenza del datore dilavoro, l’accertamento definitivo del credito era indispensabileper consentire l’intervento del Fondo.1.2.

Ha rilevato poi che l’accertamento non può essere condottodirettamente nei confronti dell’Inps atteso che non è l’Istituto ilcontraente inadempiente e dunque questo non può conoscere(diversamente dal curatore fallimentare) della posizione deisingoli dipendenti del datore di lavoro fallito.1.3.

Ha chiarito che l’Inps si sostituisce al datore di lavoro perpoi agire in surroga e insinuarsi al passivo del fallimento ma nonpuò replicare sull’esistenza e l’ammontare del credito chedunque deve essere previamente accertato.1.4.

Ha rilevato che nella specie non sussisteva alcuna difficoltàdi fatto a procedere all’accertamento che ben poteva essereeffettuato nei confronti di quei soggetti che, dopo lacancellazione della società, continuano a rispondere per suoconto.1.5.

Ha osservato che erano stati gli stessi ricorrenti, sei mesidopo la cessazione del loro rapporto di lavoro, a chiedere ilNumero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/2025fallimento della società che nei tre mesi precedentNi umaevroe dvi raac colta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/2025cessato l’attività trasferendo la sua sede in Albania, di tal che eraverosimile immaginare che il fallimento si sarebbe chiuso permancanza di attivo e senza un accertamento dello stato passivoex art. 102 l.f. (nella sua formulazione già da tempo vigente).1.6.

Ha evidenziato infine che il messaggio dell’Inps [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 1646, con il quale è stata ammessa, in via eccezionale, lapossibilità per il lavoratore di compiere l’accertamento delcredito si riferisce al caso, assolutamente particolare, dellavoratore licenziato dopo l’apertura del fallimento.

Solo in talcaso il lavoratore non avrebbe potuto agire prima del fallimento- poi chiuso senza accertamento dello stato passivo ai sensidell’art. 102 l.f. - per il pagamento del TFR essendo il rapporto aquel momento ancora in essere.2.

Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori inepigrafe indicati che articolano quattro motivi ai quali opponedifese l’Inps con controricorso.

Entrambe le parti hannodepositato memorie illustrative.RITENUTO CHE1.

Con il primo motivo si deduce che non sarebbe sindacabile ecomunque decisiva la scelta dei ricorrenti, in presenza ditrasferimento della sede in paese extracomunitario di procederedirettamente a presentare istanza di fallimento.1.1.

Si tratterebbe infatti di accertamento giudiziarioestremamente difficoltoso e il credito in sostanza potrebbeessere accertato solo per il tramite dell’ammissione al passivodel fallimento.2.

Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fattodecisivo consistente nella obiettiva impossibilità di accertamentoNumero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/2025giudiziario dei crediti di società di capitali dopo la cancelNluamzeiroo ndi era.c colta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/2025Inoltre, è denunciata la violazione dell’art. 2945 c.c..3.

Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivoconsistito nella chiusura anticipata del fallimento che avrebbeimpedito l’ammissione al passivo del credito e, per effetto dellacancellazione della società, avrebbe reso impossibile ogni azionefinalizzata all’ accertamento del credito.3.1.

Ad avviso dei ricorrenti una interpretazione della normativaconforme alla direttiva 80/987/ CEE del Consiglio del 20.10.1980deve consentire in un caso come quello in esame la possibilità diottenere l’intervento del Fondo.

Deducono che le normedell’ordinamento nazionale non potrebbero applicarsi al caso dispecie essendo conclamata l’impossibilità di ottenere un titoloesecutivo.4.

Il quarto motivo sollecita la Corte ad affermare che non visarebbe alcun ostacolo a ritenere che, anche nei confrontidell’Inps, il credito del lavoratore possa essere ritenutoaccertato, pur in assenza di un titolo esecutivo, sulla base dellamedesima documentazione che consentirebbe l’azione monitoriao l’insinuazione al passivo.5.

Con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale iricorrenti deducono che, successivamente alla sentenza diappello ed alla proposizione del ricorso per cassazione, consentenza del Tribunale di Cremona, passata in giudicato, è statoaccertato il loro diritto al TFR e gli altri crediti nei confronti deisoci della società fallita e cancellata.

Sostengono che si sarebbeperciò realizzata la condizione ritenuta necessaria perl’intervento del Fondo.5.1.

L’Inps ha eccepito l’inammissibilità della produzionedocumentale che non attiene né alla nullità della sentenza néall’ammissibilità del ricorso.Numero registro generale 32445/20206.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Numero sezionale 2205/2025Numero di raccolta generale 23620/20256.1.

Occorre preliminarmente dichiarare l’inammissibilità dellaData pubblicazione 20/08/2025produzione documentale allegata alla memoria depositata ex art.380 bis.1. c.p.c..

Come è noto, infatti, nel giudizio di cassazionealle memorie illustrative ex artt. 378 e ex 380 bis.1 c.p.c. èpossibile allegare, ex art. 372 c.p.c., solo documenti che sianostati già prodotti nei precedenti gradi di merito e di quelli cheriguardano la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilitàdel ricorso o del controricorso (cfr. Cass. 13/03/2023 n. 7281,26/05/2020 n. 9685 e già n. 10697 del 2013).6.2.

Nel merito le censure mosse alla sentenza sono infondatealla luce della recente giurisprudenza di questa Corte che - nelrammentare che il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, incaso d’insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFRa carico dello speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297del 1982 rappresenta un diritto di credito ad una prestazioneprevidenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantatonei confronti del datore di lavoro – ha poi costantementeaffermato che «l’accertamento giurisdizionale della misura delTFR dovuto in esito all’ammissione allo stato passivo ovvero lasua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confrontidel datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria perl’individuazione della misura stessa dell’intervento solidaristicodel Fondo di garanzia, essendo l’ente previdenziale terzo rispettoal rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la suaobbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapportodi lavoro» (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, inmotivazione).

Pertanto, prima del verificarsi dei presupposti cuila legge subordina il sorgere del diritto alla prestazioneprevidenziale, nessuna domanda di pagamento può essererivolta all’INPS (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, puntoNumero registro generale 32445/202015 delle Ragioni della decisione; nello stesso senso, Cass., sezN.u mero sezionale 2205/2025Numero di raccolta generale 23620/2025VI-L, 3 giugno 2021, n. 15384, e 9 giugno 2014, n. 12971).Data pubblicazione 20/08/20256.3.

La necessità di munirsi preventivamente di un accertamentonei confronti del datore di lavoro integra «un presupposto nonsolo letteralmente, ma anche logicamente necessario» e non siconfigura come «un onere inutile e inutilmente dispendioso»(sentenza n. 1886 - del 2020, cit., in motivazione; nello stessosenso, anche Cass., sez. lav., 18 novembre 2022, n. 34031).Quando il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è lo stesso sistemadelineato dall’art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982a indicare come condizione imprescindibile per l’accesso al Fondodi garanzia l’infruttuoso «esperimento dell’esecuzione forzataper la realizzazione del credito» concernente il TFR.

L’esecuzioneforzata in tanto può essere esperita, in quanto sussista un titoloidoneo a fondarla (nulla executio sine titulo).6.4.

Si è del pari ricordato che in senso contrario non possonoessere invocate le pronunce di questa Corte, che hanno escluso,in relazione alle peculiarità delle singole vicende, «la necessitàdel preventivo esperimento di un’azione esecutiva di volta involta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che illavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo neiconfronti del proprio datore di lavoro» (sentenza n. 1886 del2020, cit., in motivazione).

L’aleatorietà delle azioni esecutive,che la sentenza impugnata e le controricorrenti pongono inrisalto, riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale èpur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioniconsenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulasl’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabile accertamentodella sussistenza e della misura del credito.Numero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/20256.5.

La legge è inequivocabile nel sancire «la funzione lNeugmaerloe d i draic colta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/2025elemento costitutivo per l’accesso al Fondo di Garanziadell’accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell’an enel quantum debeatur) nei confronti dell’impresa inadempiente»(Cass., sez. lav., 4 aprile 2023, n. 9284).

La necessità d’unprevio accertamento s’impone anche per il fatto che l’INPS, inquanto gestore del Fondo, è un soggetto terzo e non ha alcuntitolo per contestare la fondatezza della pretesa del lavoratoreverso il suo datore di lavoro.

Per altro verso, l’accertamento èfunzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surrogache, per le somme corrisposte, compete al Fondo nel privilegioeventuali condebitori solidali (cfr. Cass. 28/01/2025 n. 1934).6.6.

In questa prospettiva si è ritenuto che la formazione di untitolo che accerti il credito neppure è preclusa dall’estinzionedella società debitrice osservandosi che in tale fattispecie, i socisono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capoalla società cancellata e non definiti all’esito della liquidazione e,anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità disuccessori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi.L’eventuale infruttuosità dell’azione, per l’assenza di riparti inbase al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sullalegittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l’interessead agire del creditore (Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070,punto 3 dei Motivi della decisione), che permane intatto allorchésia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenerel’accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore dilavoro.6.7.

In sostanza l’accertamento del credito è elementocostitutivo dell’accesso al Fondo che deve preesistere allapresentazione della domanda al Fondo stesso.Numero registro generale 32445/20206.8.

Si tratta di considerazioni che non sono adeguatamentNeu mero sezionale 2205/2025Numero di raccolta generale 23620/2025scalfite dalle censure mosse alla sentenza che ad esse si èData pubblicazione 20/08/2025ultimo richiamata ( Cass. n. 1934 del 2025) “Allorché illavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con unadomanda che fa sorgere l’obbligo del Fondo di provvedere,devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa.

Trai requisiti indefettibili, si annovera, in prima battuta,l’accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive chela legge menziona, allorché non operino le regole del concorso(regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

Tale scansione non solosi raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nellacomplessità degli elementi che la compongono e che hanno nelladomanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di renderepiù spedita l’attività dell’Istituto, chiamato alla doverosa verificadei presupposti di legge e alla sollecita erogazione deltrattamento insoluto, «ove non sussista contestazione inmateria» (art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982).Per questa via, il legislatore garantisce che le risorse pubblichedestinate al Fondo siano impiegate per la «finalità istituzionale»(art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982) e scongiurail rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative,carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate adun approdo contenzioso.

Né il bilanciamento attuato dalla leggedetermina un irragionevole e sproporzionato aggravio a dannodei lavoratori” (così, da ultimo oltre a quella citata v.

Cass.27/01/2025 n. 1864, 18/02/2025 n. 4262 e inoltre, ex aliis Cass.03/09/2024 n. 23581).In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essererigettato.Numero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/2025Il recente consolidamento della giurisprudenza di questNaum Ceroo dri traec colta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/2025giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma il 29 aprile 2025La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 20987/2025Numero sezionale 422/2026AULA '[OSCURATO:PERSONA] di ra c colta generale 7401/2026Data pubblicazione 27/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E CorrezioneerroreSEZIONE LAVOROmaterialeComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N.20987/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliera-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel.

Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso per correzione errore materiale d'ufficio n. 20987-2025:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SERESINIELENA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocatiPIERANGELO GALMOZZI, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in422 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAUROSFERRAZZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –per la correzione dell'ordinanza n. 23620/2025 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 32445/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 20987/2025Numero sezionale 422/202628/01/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PISAPINAum. ero di raccolta generale 7401/2026Data pubblicazione 27/03/2026RILEVATO CHE:1.

Con decreto emesso il 22/10/2025, comunicato il 25novembre 2025 alle parti, questa Corte ha disposto l’apertura delprocedimento per la correzione di errore materiale o di calcolo,contenuto nell'ordinanza racc. gen.n. 23620/2025, pubblicata il20.08.2025;2. l'ordinanza richiamata ha rigettato il ricorso, compensandole spese del giudizio, senza dare atto nel dispositivo dellasussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater;3. è stata fissata udienza camerale e le parti non sonointervenute né hanno presentato osservazioni,[OSCURATO:PERSONA]:4. l’art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, Testo unico delle spese di giustizia, nel testo introdotto dallalegge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevede che“quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarataimprocedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis”;5.

Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione dellasussistenza del presupposto processuale per il raddoppio delcontributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile neitipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a darerientra in alcuna di suddette fattispecie (cfr Cass.

SN. uUme,r oS reegnisttro. generale 20987/2025Numero sezionale 422/2026n. 4315 del 20/02/2020; Cass.

S. U Sent. n. 20621 /2023);Numero di raccolta generale 7401/20266.

In tema di spese processuali, l'obbligazione di pagamDaetan ptuobb licazione 27/03/2026del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 deld.P.R. n. 115 del 2002, è prevista ex lege per un importopredeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente,per effetto della stessa condanna alle spese, essendo sottratta allapotestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne lacompensazione, sia quanto alla determinazione del suoammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito daparte del giudice medesimo. (Cass. Ord. n. 25611/2025);7.

L’obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributounificato è normativamente dipendente – ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del T.U.S.G. – dalla sussistenza dell’obbligo dellaparte impugnante di versare il contributo unificato iniziale (Cass.Sez.

Un.

Civili, n. 4315/2020);8.

La mancata indicazione -nel dispositivo dell’ordinanzarichiamata- della sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, ricollegato, nella specie, al rigetto del ricorso,costituisce una mera omissione emendabile ai sensi degli articoli287 e 391-bis cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez.

VI – II, 22/06/2020,n. 12187), non comportando alcuna modifica della decisione edella motivazione contenute nell'ordinanza;9.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presenteprocedimento (Cass. civ., Sez.

VI – II, 17/09/2013, n. 21213).P.Q.M.La Corte, visto l’art. 391-bis cod. proc. civ.,dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n.23620/2025, pubblicata il 20.08.2025, inserendo nel dispositivoche “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 20987/2025dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quNeulmloer o sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 7401/2026previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13,Data pubblicazione 27/03/2026comma 1 bis”;manda la Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza,ivi compresa l’annotazione della presente ordinanza sull’originaledel provvedimento corretto.Così deciso in Roma, in camera di consiglio 28 gennaio 2026.La PresidenteLucia EspositoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma il 29 aprile 2025La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 20987/2025Numero sezionale 422/2026AULA '[OSCURATO:PERSONA] di ra c colta generale 7401/2026Data pubblicazione 27/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E CorrezioneerroreSEZIONE LAVOROmaterialeComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N.20987/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliera-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel.

Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso per correzione errore materiale d'ufficio n. 20987-2025:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SERESINIELENA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocatiPIERANGELO GALMOZZI, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in422 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAUROSFERRAZZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –per la correzione dell'ordinanza n. 23620/2025 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 32445/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 20987/2025Numero sezionale 422/202628/01/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PISAPINAum. ero di raccolta generale 7401/2026Data pubblicazione 27/03/2026RILEVATO CHE:1.

Con decreto emesso il 22/10/2025, comunicato il 25novembre 2025 alle parti, questa Corte ha disposto l’apertura delprocedimento per la correzione di errore materiale o di calcolo,contenuto nell'ordinanza racc. gen.n. 23620/2025, pubblicata il20.08.2025;2. l'ordinanza richiamata ha rigettato il ricorso, compensandole spese del giudizio, senza dare atto nel dispositivo dellasussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater;3. è stata fissata udienza camerale e le parti non sonointervenute né hanno presentato osservazioni,[OSCURATO:PERSONA]:4. l’art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, Testo unico delle spese di giustizia, nel testo introdotto dallalegge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevede che“quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarataimprocedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis”;5.

Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione dellasussistenza del presupposto processuale per il raddoppio delcontributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile neitipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a darerientra in alcuna di suddette fattispecie (cfr Cass.

SN. uUme,r oS reegnisttro. generale 20987/2025Numero sezionale 422/2026n. 4315 del 20/02/2020; Cass.

S. U Sent. n. 20621 /2023);Numero di raccolta generale 7401/20266.

In tema di spese processuali, l'obbligazione di pagamDaetan ptuobb licazione 27/03/2026del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 deld.P.R. n. 115 del 2002, è prevista ex lege per un importopredeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente,per effetto della stessa condanna alle spese, essendo sottratta allapotestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne lacompensazione, sia quanto alla determinazione del suoammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito daparte del giudice medesimo. (Cass. Ord. n. 25611/2025);7.

L’obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributounificato è normativamente dipendente – ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del T.U.S.G. – dalla sussistenza dell’obbligo dellaparte impugnante di versare il contributo unificato iniziale (Cass.Sez.

Un.

Civili, n. 4315/2020);8.

La mancata indicazione -nel dispositivo dell’ordinanzarichiamata- della sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, ricollegato, nella specie, al rigetto del ricorso,costituisce una mera omissione emendabile ai sensi degli articoli287 e 391-bis cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez.

VI – II, 22/06/2020,n. 12187), non comportando alcuna modifica della decisione edella motivazione contenute nell'ordinanza;9.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presenteprocedimento (Cass. civ., Sez.

VI – II, 17/09/2013, n. 21213).P.Q.M.La Corte, visto l’art. 391-bis cod. proc. civ.,dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n.23620/2025, pubblicata il 20.08.2025, inserendo nel dispositivoche “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 20987/2025dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quNeulmloer o sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 7401/2026previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13,Data pubblicazione 27/03/2026comma 1 bis”;manda la Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza,ivi compresa l’annotazione della presente ordinanza sull’originaledel provvedimento corretto.Così deciso in Roma, in camera di consiglio 28 gennaio 2026.La PresidenteLucia EspositoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 32445-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SERESINIELENA, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2025     in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2205 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 41/2020 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 08/07/2020 R.G.N. 252/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/2025RILEVATO CHE Numero di raccolta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/20251. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza delTribunale di Cremona che aveva rigettato la domanda deiricorrenti in epigrafe indicati volta ad ottenere dall’Inps, gestoredel Fondo di Garanzia, il pagamento del TFR e delle ultimeretribuzioni maturate alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]dichiarata fallita con fallimento, al quale avevano chiesto diessere ammessi e che era stato chiuso per mancanza di attivo.1.1. La Corte di appello, al pari del Tribunale, ha rilevato chel’intervento del Fondo era stato chiesto senza che il credito fossestato prima accertato con un titolo esecutivo, cheincontestatamente non era stato mai chiesto. Al riguardo, haricordato che, pur non contestata l’insolvenza del datore dilavoro, l’accertamento definitivo del credito era indispensabileper consentire l’intervento del Fondo.1.2. Ha rilevato poi che l’accertamento non può essere condottodirettamente nei confronti dell’Inps atteso che non è l’Istituto ilcontraente inadempiente e dunque questo non può conoscere(diversamente dal curatore fallimentare) della posizione deisingoli dipendenti del datore di lavoro fallito.1.3. Ha chiarito che l’Inps si sostituisce al datore di lavoro perpoi agire in surroga e insinuarsi al passivo del fallimento ma nonpuò replicare sull’esistenza e l’ammontare del credito chedunque deve essere previamente accertato.1.4. Ha rilevato che nella specie non sussisteva alcuna difficoltàdi fatto a procedere all’accertamento che ben poteva essereeffettuato nei confronti di quei soggetti che, dopo lacancellazione della società, continuano a rispondere per suoconto.1.5. Ha osservato che erano stati gli stessi ricorrenti, sei mesidopo la cessazione del loro rapporto di lavoro, a chiedere ilNumero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/2025fallimento della società che nei tre mesi precedentNi umaevroe dvi raac colta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/2025cessato l’attività trasferendo la sua sede in Albania, di tal che eraverosimile immaginare che il fallimento si sarebbe chiuso permancanza di attivo e senza un accertamento dello stato passivoex art. 102 l.f. (nella sua formulazione già da tempo vigente).1.6. Ha evidenziato infine che il messaggio dell’Inps [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 1646, con il quale è stata ammessa, in via eccezionale, lapossibilità per il lavoratore di compiere l’accertamento delcredito si riferisce al caso, assolutamente particolare, dellavoratore licenziato dopo l’apertura del fallimento. Solo in talcaso il lavoratore non avrebbe potuto agire prima del fallimento- poi chiuso senza accertamento dello stato passivo ai sensidell’art. 102 l.f. - per il pagamento del TFR essendo il rapporto aquel momento ancora in essere.2. Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori inepigrafe indicati che articolano quattro motivi ai quali opponedifese l’Inps con controricorso. Entrambe le parti hannodepositato memorie illustrative.RITENUTO CHE1. Con il primo motivo si deduce che non sarebbe sindacabile ecomunque decisiva la scelta dei ricorrenti, in presenza ditrasferimento della sede in paese extracomunitario di procederedirettamente a presentare istanza di fallimento.1.1. Si tratterebbe infatti di accertamento giudiziarioestremamente difficoltoso e il credito in sostanza potrebbeessere accertato solo per il tramite dell’ammissione al passivodel fallimento.2. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fattodecisivo consistente nella obiettiva impossibilità di accertamentoNumero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/2025giudiziario dei crediti di società di capitali dopo la cancelNluamzeiroo ndi era.c colta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/2025Inoltre, è denunciata la violazione dell’art. 2945 c.c..3. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivoconsistito nella chiusura anticipata del fallimento che avrebbeimpedito l’ammissione al passivo del credito e, per effetto dellacancellazione della società, avrebbe reso impossibile ogni azionefinalizzata all’ accertamento del credito.3.1. Ad avviso dei ricorrenti una interpretazione della normativaconforme alla direttiva 80/987/ CEE del Consiglio del 20.10.1980deve consentire in un caso come quello in esame la possibilità diottenere l’intervento del Fondo. Deducono che le normedell’ordinamento nazionale non potrebbero applicarsi al caso dispecie essendo conclamata l’impossibilità di ottenere un titoloesecutivo.4. Il quarto motivo sollecita la Corte ad affermare che non visarebbe alcun ostacolo a ritenere che, anche nei confrontidell’Inps, il credito del lavoratore possa essere ritenutoaccertato, pur in assenza di un titolo esecutivo, sulla base dellamedesima documentazione che consentirebbe l’azione monitoriao l’insinuazione al passivo.5. Con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale iricorrenti deducono che, successivamente alla sentenza diappello ed alla proposizione del ricorso per cassazione, consentenza del Tribunale di Cremona, passata in giudicato, è statoaccertato il loro diritto al TFR e gli altri crediti nei confronti deisoci della società fallita e cancellata. Sostengono che si sarebbeperciò realizzata la condizione ritenuta necessaria perl’intervento del Fondo.5.1. L’Inps ha eccepito l’inammissibilità della produzionedocumentale che non attiene né alla nullità della sentenza néall’ammissibilità del ricorso.Numero registro generale 32445/20206. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Numero sezionale 2205/2025Numero di raccolta generale 23620/20256.1. Occorre preliminarmente dichiarare l’inammissibilità dellaData pubblicazione 20/08/2025produzione documentale allegata alla memoria depositata ex art.380 bis.1. c.p.c.. Come è noto, infatti, nel giudizio di cassazionealle memorie illustrative ex artt. 378 e ex 380 bis.1 c.p.c. èpossibile allegare, ex art. 372 c.p.c., solo  documenti che sianostati già prodotti nei precedenti gradi di merito e di quelli cheriguardano la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilitàdel ricorso o del controricorso (cfr. Cass. 13/03/2023 n. 7281,26/05/2020 n. 9685 e già n. 10697 del 2013).6.2. Nel merito le censure mosse alla sentenza sono infondatealla luce della recente giurisprudenza di questa Corte che - nelrammentare che il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, incaso d’insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFRa carico dello speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297del 1982 rappresenta un diritto di credito ad una prestazioneprevidenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantatonei confronti del datore di lavoro – ha poi costantementeaffermato che «l’accertamento giurisdizionale della misura delTFR dovuto in esito all’ammissione allo stato passivo ovvero lasua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confrontidel datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria perl’individuazione della misura stessa dell’intervento solidaristicodel Fondo di garanzia, essendo l’ente previdenziale terzo rispettoal rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la suaobbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapportodi lavoro» (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, inmotivazione). Pertanto, prima del verificarsi dei presupposti cuila legge subordina il sorgere del diritto alla prestazioneprevidenziale, nessuna domanda di pagamento può essererivolta all’INPS (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, puntoNumero registro generale 32445/202015 delle Ragioni della decisione; nello stesso senso, Cass., sezN.u mero sezionale 2205/2025Numero di raccolta generale 23620/2025VI-L, 3 giugno 2021, n. 15384, e 9 giugno 2014, n. 12971).Data pubblicazione 20/08/20256.3. La necessità di munirsi preventivamente di un accertamentonei confronti del datore di lavoro integra «un presupposto nonsolo letteralmente, ma anche logicamente necessario» e non siconfigura come «un onere inutile e inutilmente dispendioso»(sentenza n. 1886 - del 2020, cit., in motivazione; nello stessosenso, anche Cass., sez. lav., 18 novembre 2022, n. 34031).Quando il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è lo stesso sistemadelineato dall’art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982a indicare come condizione imprescindibile per l’accesso al Fondodi garanzia l’infruttuoso «esperimento dell’esecuzione forzataper la realizzazione del credito» concernente il TFR. L’esecuzioneforzata in tanto può essere esperita, in quanto sussista un titoloidoneo a fondarla (nulla executio sine titulo).6.4. Si è del pari ricordato che in senso contrario non possonoessere invocate le pronunce di questa Corte, che hanno escluso,in relazione alle peculiarità delle singole vicende, «la necessitàdel preventivo esperimento di un’azione esecutiva di volta involta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che illavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo neiconfronti del proprio datore di lavoro» (sentenza n. 1886 del2020, cit., in motivazione). L’aleatorietà delle azioni esecutive,che la sentenza impugnata e le controricorrenti pongono inrisalto, riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale èpur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioniconsenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulasl’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabile accertamentodella sussistenza e della misura del credito.Numero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/20256.5.  La legge è inequivocabile nel sancire «la funzione lNeugmaerloe d i draic colta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/2025elemento costitutivo per l’accesso al Fondo di Garanziadell’accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell’an enel quantum debeatur) nei confronti dell’impresa inadempiente»(Cass., sez. lav., 4 aprile 2023, n. 9284). La necessità d’unprevio accertamento s’impone anche per il fatto che l’INPS, inquanto gestore del Fondo, è un soggetto terzo e non ha alcuntitolo per contestare la fondatezza della pretesa del lavoratoreverso il suo datore di lavoro. Per altro verso, l’accertamento èfunzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surrogache, per le somme corrisposte, compete al Fondo nel privilegioeventuali condebitori solidali (cfr. Cass. 28/01/2025 n. 1934).6.6. In questa prospettiva si è ritenuto che la formazione di untitolo che accerti il credito neppure è preclusa dall’estinzionedella società debitrice osservandosi che in tale fattispecie, i socisono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capoalla società cancellata e non definiti all’esito della liquidazione e,anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità disuccessori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi.L’eventuale infruttuosità dell’azione, per l’assenza di riparti inbase al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sullalegittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l’interessead agire del creditore (Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070,punto 3 dei Motivi della decisione), che permane intatto allorchésia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenerel’accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore dilavoro.6.7. In sostanza l’accertamento del credito è elementocostitutivo dell’accesso al Fondo che deve preesistere allapresentazione della domanda al Fondo stesso.Numero registro generale 32445/20206.8. Si tratta di considerazioni che non sono adeguatamentNeu mero sezionale 2205/2025Numero di raccolta generale 23620/2025scalfite dalle censure mosse alla sentenza che ad esse si èData pubblicazione 20/08/2025ultimo richiamata ( Cass. n. 1934 del 2025) “Allorché illavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con unadomanda che fa sorgere l’obbligo del Fondo di provvedere,devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa. Trai requisiti indefettibili, si annovera, in prima battuta,l’accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive chela legge menziona, allorché non operino le regole del concorso(regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). Tale scansione non solosi raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nellacomplessità degli elementi che la compongono e che hanno nelladomanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di renderepiù spedita l’attività dell’Istituto, chiamato alla doverosa verificadei presupposti di legge e alla sollecita erogazione deltrattamento insoluto, «ove non sussista contestazione inmateria» (art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982).Per questa via, il legislatore garantisce che le risorse pubblichedestinate al Fondo siano impiegate per la «finalità istituzionale»(art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982) e scongiurail rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative,carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate adun approdo contenzioso. Né il bilanciamento attuato dalla leggedetermina un irragionevole e sproporzionato aggravio a dannodei lavoratori” (così, da ultimo oltre a quella citata v. Cass.27/01/2025 n. 1864, 18/02/2025 n. 4262 e inoltre, ex aliis Cass.03/09/2024 n. 23581).In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essererigettato.Numero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/2025Il recente consolidamento della giurisprudenza di questNaum Ceroo dri traec colta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/2025giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.Numero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/2025Numero di raccolta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/2025AULA 'B'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  Fondo digaranzia InpsSEZIONE LAVOROR.G.N. 32445/2020Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere- CCDott. [OSCURATO:PERSONA]  - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]   - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 32445-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SERESINIELENA, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2025     in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2205 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 41/2020 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 08/07/2020 R.G.N. 252/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/2025RILEVATO CHE Numero di raccolta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/20251. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza delTribunale di Cremona che aveva rigettato la domanda deiricorrenti in epigrafe indicati volta ad ottenere dall’Inps, gestoredel Fondo di Garanzia, il pagamento del TFR e delle ultimeretribuzioni maturate alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]dichiarata fallita con fallimento, al quale avevano chiesto diessere ammessi e che era stato chiuso per mancanza di attivo.1.1. La Corte di appello, al pari del Tribunale, ha rilevato chel’intervento del Fondo era stato chiesto senza che il credito fossestato prima accertato con un titolo esecutivo, cheincontestatamente non era stato mai chiesto. Al riguardo, haricordato che, pur non contestata l’insolvenza del datore dilavoro, l’accertamento definitivo del credito era indispensabileper consentire l’intervento del Fondo.1.2. Ha rilevato poi che l’accertamento non può essere condottodirettamente nei confronti dell’Inps atteso che non è l’Istituto ilcontraente inadempiente e dunque questo non può conoscere(diversamente dal curatore fallimentare) della posizione deisingoli dipendenti del datore di lavoro fallito.1.3. Ha chiarito che l’Inps si sostituisce al datore di lavoro perpoi agire in surroga e insinuarsi al passivo del fallimento ma nonpuò replicare sull’esistenza e l’ammontare del credito chedunque deve essere previamente accertato.1.4. Ha rilevato che nella specie non sussisteva alcuna difficoltàdi fatto a procedere all’accertamento che ben poteva essereeffettuato nei confronti di quei soggetti che, dopo lacancellazione della società, continuano a rispondere per suoconto.1.5. Ha osservato che erano stati gli stessi ricorrenti, sei mesidopo la cessazione del loro rapporto di lavoro, a chiedere ilNumero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/2025fallimento della società che nei tre mesi precedentNi umaevroe dvi raac colta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/2025cessato l’attività trasferendo la sua sede in Albania, di tal che eraverosimile immaginare che il fallimento si sarebbe chiuso permancanza di attivo e senza un accertamento dello stato passivoex art. 102 l.f. (nella sua formulazione già da tempo vigente).1.6. Ha evidenziato infine che il messaggio dell’Inps [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 1646, con il quale è stata ammessa, in via eccezionale, lapossibilità per il lavoratore di compiere l’accertamento delcredito si riferisce al caso, assolutamente particolare, dellavoratore licenziato dopo l’apertura del fallimento. Solo in talcaso il lavoratore non avrebbe potuto agire prima del fallimento- poi chiuso senza accertamento dello stato passivo ai sensidell’art. 102 l.f. - per il pagamento del TFR essendo il rapporto aquel momento ancora in essere.2. Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori inepigrafe indicati che articolano quattro motivi ai quali opponedifese l’Inps con controricorso. Entrambe le parti hannodepositato memorie illustrative.RITENUTO CHE1. Con il primo motivo si deduce che non sarebbe sindacabile ecomunque decisiva la scelta dei ricorrenti, in presenza ditrasferimento della sede in paese extracomunitario di procederedirettamente a presentare istanza di fallimento.1.1. Si tratterebbe infatti di accertamento giudiziarioestremamente difficoltoso e il credito in sostanza potrebbeessere accertato solo per il tramite dell’ammissione al passivodel fallimento.2. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fattodecisivo consistente nella obiettiva impossibilità di accertamentoNumero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/2025giudiziario dei crediti di società di capitali dopo la cancelNluamzeiroo ndi era.c colta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/2025Inoltre, è denunciata la violazione dell’art. 2945 c.c..3. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivoconsistito nella chiusura anticipata del fallimento che avrebbeimpedito l’ammissione al passivo del credito e, per effetto dellacancellazione della società, avrebbe reso impossibile ogni azionefinalizzata all’ accertamento del credito.3.1. Ad avviso dei ricorrenti una interpretazione della normativaconforme alla direttiva 80/987/ CEE del Consiglio del 20.10.1980deve consentire in un caso come quello in esame la possibilità diottenere l’intervento del Fondo. Deducono che le normedell’ordinamento nazionale non potrebbero applicarsi al caso dispecie essendo conclamata l’impossibilità di ottenere un titoloesecutivo.4. Il quarto motivo sollecita la Corte ad affermare che non visarebbe alcun ostacolo a ritenere che, anche nei confrontidell’Inps, il credito del lavoratore possa essere ritenutoaccertato, pur in assenza di un titolo esecutivo, sulla base dellamedesima documentazione che consentirebbe l’azione monitoriao l’insinuazione al passivo.5. Con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale iricorrenti deducono che, successivamente alla sentenza diappello ed alla proposizione del ricorso per cassazione, consentenza del Tribunale di Cremona, passata in giudicato, è statoaccertato il loro diritto al TFR e gli altri crediti nei confronti deisoci della società fallita e cancellata. Sostengono che si sarebbeperciò realizzata la condizione ritenuta necessaria perl’intervento del Fondo.5.1. L’Inps ha eccepito l’inammissibilità della produzionedocumentale che non attiene né alla nullità della sentenza néall’ammissibilità del ricorso.Numero registro generale 32445/20206. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Numero sezionale 2205/2025Numero di raccolta generale 23620/20256.1. Occorre preliminarmente dichiarare l’inammissibilità dellaData pubblicazione 20/08/2025produzione documentale allegata alla memoria depositata ex art.380 bis.1. c.p.c.. Come è noto, infatti, nel giudizio di cassazionealle memorie illustrative ex artt. 378 e ex 380 bis.1 c.p.c. èpossibile allegare, ex art. 372 c.p.c., solo  documenti che sianostati già prodotti nei precedenti gradi di merito e di quelli cheriguardano la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilitàdel ricorso o del controricorso (cfr. Cass. 13/03/2023 n. 7281,26/05/2020 n. 9685 e già n. 10697 del 2013).6.2. Nel merito le censure mosse alla sentenza sono infondatealla luce della recente giurisprudenza di questa Corte che - nelrammentare che il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, incaso d’insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFRa carico dello speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297del 1982 rappresenta un diritto di credito ad una prestazioneprevidenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantatonei confronti del datore di lavoro – ha poi costantementeaffermato che «l’accertamento giurisdizionale della misura delTFR dovuto in esito all’ammissione allo stato passivo ovvero lasua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confrontidel datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria perl’individuazione della misura stessa dell’intervento solidaristicodel Fondo di garanzia, essendo l’ente previdenziale terzo rispettoal rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la suaobbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapportodi lavoro» (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, inmotivazione). Pertanto, prima del verificarsi dei presupposti cuila legge subordina il sorgere del diritto alla prestazioneprevidenziale, nessuna domanda di pagamento può essererivolta all’INPS (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, puntoNumero registro generale 32445/202015 delle Ragioni della decisione; nello stesso senso, Cass., sezN.u mero sezionale 2205/2025Numero di raccolta generale 23620/2025VI-L, 3 giugno 2021, n. 15384, e 9 giugno 2014, n. 12971).Data pubblicazione 20/08/20256.3. La necessità di munirsi preventivamente di un accertamentonei confronti del datore di lavoro integra «un presupposto nonsolo letteralmente, ma anche logicamente necessario» e non siconfigura come «un onere inutile e inutilmente dispendioso»(sentenza n. 1886 - del 2020, cit., in motivazione; nello stessosenso, anche Cass., sez. lav., 18 novembre 2022, n. 34031).Quando il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è lo stesso sistemadelineato dall’art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982a indicare come condizione imprescindibile per l’accesso al Fondodi garanzia l’infruttuoso «esperimento dell’esecuzione forzataper la realizzazione del credito» concernente il TFR. L’esecuzioneforzata in tanto può essere esperita, in quanto sussista un titoloidoneo a fondarla (nulla executio sine titulo).6.4. Si è del pari ricordato che in senso contrario non possonoessere invocate le pronunce di questa Corte, che hanno escluso,in relazione alle peculiarità delle singole vicende, «la necessitàdel preventivo esperimento di un’azione esecutiva di volta involta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che illavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo neiconfronti del proprio datore di lavoro» (sentenza n. 1886 del2020, cit., in motivazione). L’aleatorietà delle azioni esecutive,che la sentenza impugnata e le controricorrenti pongono inrisalto, riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale èpur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioniconsenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulasl’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabile accertamentodella sussistenza e della misura del credito.Numero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/20256.5.  La legge è inequivocabile nel sancire «la funzione lNeugmaerloe d i draic colta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/2025elemento costitutivo per l’accesso al Fondo di Garanziadell’accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell’an enel quantum debeatur) nei confronti dell’impresa inadempiente»(Cass., sez. lav., 4 aprile 2023, n. 9284). La necessità d’unprevio accertamento s’impone anche per il fatto che l’INPS, inquanto gestore del Fondo, è un soggetto terzo e non ha alcuntitolo per contestare la fondatezza della pretesa del lavoratoreverso il suo datore di lavoro. Per altro verso, l’accertamento èfunzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surrogache, per le somme corrisposte, compete al Fondo nel privilegioeventuali condebitori solidali (cfr. Cass. 28/01/2025 n. 1934).6.6. In questa prospettiva si è ritenuto che la formazione di untitolo che accerti il credito neppure è preclusa dall’estinzionedella società debitrice osservandosi che in tale fattispecie, i socisono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capoalla società cancellata e non definiti all’esito della liquidazione e,anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità disuccessori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi.L’eventuale infruttuosità dell’azione, per l’assenza di riparti inbase al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sullalegittimazione passiva dei soci e di per sé non esclude l’interessead agire del creditore (Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070,punto 3 dei Motivi della decisione), che permane intatto allorchésia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenerel’accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore dilavoro.6.7. In sostanza l’accertamento del credito è elementocostitutivo dell’accesso al Fondo che deve preesistere allapresentazione della domanda al Fondo stesso.Numero registro generale 32445/20206.8. Si tratta di considerazioni che non sono adeguatamentNeu mero sezionale 2205/2025Numero di raccolta generale 23620/2025scalfite dalle censure mosse alla sentenza che ad esse si èData pubblicazione 20/08/2025ultimo richiamata ( Cass. n. 1934 del 2025) “Allorché illavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con unadomanda che fa sorgere l’obbligo del Fondo di provvedere,devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa. Trai requisiti indefettibili, si annovera, in prima battuta,l’accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive chela legge menziona, allorché non operino le regole del concorso(regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). Tale scansione non solosi raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nellacomplessità degli elementi che la compongono e che hanno nelladomanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di renderepiù spedita l’attività dell’Istituto, chiamato alla doverosa verificadei presupposti di legge e alla sollecita erogazione deltrattamento insoluto, «ove non sussista contestazione inmateria» (art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982).Per questa via, il legislatore garantisce che le risorse pubblichedestinate al Fondo siano impiegate per la «finalità istituzionale»(art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982) e scongiurail rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative,carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate adun approdo contenzioso. Né il bilanciamento attuato dalla leggedetermina un irragionevole e sproporzionato aggravio a dannodei lavoratori” (così, da ultimo oltre a quella citata v. Cass.27/01/2025 n. 1864, 18/02/2025 n. 4262 e inoltre, ex aliis Cass.03/09/2024 n. 23581).In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essererigettato.Numero registro generale 32445/2020Numero sezionale 2205/2025Il recente consolidamento della giurisprudenza di questNaum Ceroo dri traec colta generale 23620/2025Data pubblicazione 20/08/2025giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma il 29 aprile 2025La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 20987/2025Numero sezionale 422/2026AULA '[OSCURATO:PERSONA] di ra c colta generale 7401/2026Data pubblicazione 27/03/2026OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  CorrezioneerroreSEZIONE LAVOROmaterialeComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N.20987/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliera-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]   -Rel. Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso per correzione errore materiale d'ufficio n. 20987-2025:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SERESINIELENA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocatiPIERANGELO GALMOZZI, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026    I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in422 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAUROSFERRAZZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –per la correzione dell'ordinanza n. 23620/2025 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 32445/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 20987/2025Numero sezionale 422/202628/01/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PISAPINAum. ero di raccolta generale 7401/2026Data pubblicazione 27/03/2026RILEVATO CHE:1. Con decreto emesso il 22/10/2025, comunicato il 25novembre 2025 alle parti, questa Corte ha disposto l’apertura delprocedimento per la correzione di errore materiale o di calcolo,contenuto nell'ordinanza racc. gen.n. 23620/2025, pubblicata il20.08.2025;2. l'ordinanza richiamata ha rigettato il ricorso, compensandole spese del giudizio, senza dare atto nel dispositivo dellasussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater;3. è stata fissata udienza camerale e le parti non sonointervenute né hanno presentato osservazioni,[OSCURATO:PERSONA]:4. l’art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, Testo unico delle spese di giustizia, nel testo introdotto dallalegge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevede che“quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarataimprocedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis”;5. Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione dellasussistenza del presupposto processuale per il raddoppio delcontributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile neitipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a darerientra in alcuna di suddette fattispecie (cfr Cass. SN. uUme,r oS reegnisttro.  generale 20987/2025Numero sezionale 422/2026n. 4315 del 20/02/2020; Cass. S. U  Sent. n. 20621 /2023);Numero di raccolta generale 7401/20266. In tema di spese processuali, l'obbligazione di pagamDaetan ptuobb licazione 27/03/2026del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 deld.P.R. n. 115 del 2002, è prevista ex lege per un importopredeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente,per effetto della stessa condanna alle spese, essendo sottratta allapotestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne lacompensazione, sia quanto alla determinazione del suoammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito daparte del giudice medesimo. (Cass. Ord. n. 25611/2025);7. L’obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributounificato è normativamente dipendente – ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del T.U.S.G. – dalla sussistenza dell’obbligo dellaparte impugnante di versare il contributo unificato iniziale (Cass.Sez. Un. Civili, n. 4315/2020);8. La mancata indicazione -nel dispositivo dell’ordinanzarichiamata- della sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, ricollegato, nella specie, al rigetto del ricorso,costituisce una mera omissione emendabile ai sensi degli articoli287 e 391-bis cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. VI – II, 22/06/2020,n. 12187), non comportando alcuna modifica della decisione edella motivazione contenute nell'ordinanza;9. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presenteprocedimento (Cass. civ., Sez. VI – II, 17/09/2013, n. 21213).P.Q.M.La Corte, visto l’art. 391-bis cod. proc. civ.,dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n.23620/2025, pubblicata il 20.08.2025, inserendo nel dispositivoche “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 20987/2025dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quNeulmloer o sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 7401/2026previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13,Data pubblicazione 27/03/2026comma 1 bis”;manda la Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza,ivi compresa l’annotazione della presente ordinanza sull’originaledel provvedimento corretto.Così deciso in Roma, in camera di consiglio 28 gennaio 2026.La PresidenteLucia EspositoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma il 29 aprile 2025La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 20987/2025Numero sezionale 422/2026AULA '[OSCURATO:PERSONA] di ra c colta generale 7401/2026Data pubblicazione 27/03/2026OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  CorrezioneerroreSEZIONE LAVOROmaterialeComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N.20987/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliera-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]   -Rel. Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso per correzione errore materiale d'ufficio n. 20987-2025:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SERESINIELENA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocatiPIERANGELO GALMOZZI, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026    I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in422 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAUROSFERRAZZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –per la correzione dell'ordinanza n. 23620/2025 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 32445/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 20987/2025Numero sezionale 422/202628/01/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PISAPINAum. ero di raccolta generale 7401/2026Data pubblicazione 27/03/2026RILEVATO CHE:1. Con decreto emesso il 22/10/2025, comunicato il 25novembre 2025 alle parti, questa Corte ha disposto l’apertura delprocedimento per la correzione di errore materiale o di calcolo,contenuto nell'ordinanza racc. gen.n. 23620/2025, pubblicata il20.08.2025;2. l'ordinanza richiamata ha rigettato il ricorso, compensandole spese del giudizio, senza dare atto nel dispositivo dellasussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater;3. è stata fissata udienza camerale e le parti non sonointervenute né hanno presentato osservazioni,[OSCURATO:PERSONA]:4. l’art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, Testo unico delle spese di giustizia, nel testo introdotto dallalegge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevede che“quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarataimprocedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis”;5. Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione dellasussistenza del presupposto processuale per il raddoppio delcontributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile neitipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a darerientra in alcuna di suddette fattispecie (cfr Cass. SN. uUme,r oS reegnisttro.  generale 20987/2025Numero sezionale 422/2026n. 4315 del 20/02/2020; Cass. S. U  Sent. n. 20621 /2023);Numero di raccolta generale 7401/20266. In tema di spese processuali, l'obbligazione di pagamDaetan ptuobb licazione 27/03/2026del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 deld.P.R. n. 115 del 2002, è prevista ex lege per un importopredeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente,per effetto della stessa condanna alle spese, essendo sottratta allapotestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne lacompensazione, sia quanto alla determinazione del suoammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito daparte del giudice medesimo. (Cass. Ord. n. 25611/2025);7. L’obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributounificato è normativamente dipendente – ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del T.U.S.G. – dalla sussistenza dell’obbligo dellaparte impugnante di versare il contributo unificato iniziale (Cass.Sez. Un. Civili, n. 4315/2020);8. La mancata indicazione -nel dispositivo dell’ordinanzarichiamata- della sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, ricollegato, nella specie, al rigetto del ricorso,costituisce una mera omissione emendabile ai sensi degli articoli287 e 391-bis cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. VI – II, 22/06/2020,n. 12187), non comportando alcuna modifica della decisione edella motivazione contenute nell'ordinanza;9. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presenteprocedimento (Cass. civ., Sez. VI – II, 17/09/2013, n. 21213).P.Q.M.La Corte, visto l’art. 391-bis cod. proc. civ.,dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n.23620/2025, pubblicata il 20.08.2025, inserendo nel dispositivoche “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 20987/2025dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quNeulmloer o sezionale 422/2026Numero di raccolta generale 7401/2026previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13,Data pubblicazione 27/03/2026comma 1 bis”;manda la Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza,ivi compresa l’annotazione della presente ordinanza sull’originaledel provvedimento corretto.Così deciso in Roma, in camera di consiglio 28 gennaio 2026.La PresidenteLucia EspositoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Sentenza Cassazione n. 23620/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris