CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44327/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel ricorso e nella memoria depositata; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del rideterminava la pena alla quale erano stati condannati [OSCURATO:PERSONA] (imputato dei reati di cui ai capi B, (estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 1.203/91 ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), G (estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 1.203/91 ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), FI ( estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 1.203/91 ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), I (estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 1.203/91 ai danni di [OSCURATO:PERSONA]) L (usura aggravata ai sensi dell'art. 7 1.203/91 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] M (art. 610 cod.pen. aggravate sensi dell'art. 7 1.203/91 ai danni di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (imputato dei reati di cui ai capi L e M) e confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i primi due per i reati di cui agli artt. 81, 110, 629 cod.pen. e 7 L.203/91 (capo A, estorsione ai danni [OSCURATO:PERSONA]), artt. 81, 110, 629 cod.pen. e 7 L.203/91 (capo B, estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), artt. 81, 110, 629 cod.pen. e 7 L.203/91 (capo C, estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], artt. 81, 110, 629 cod.pen. e 7 L.203/91 (capo D, estorsione ai danni [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di cui agli artt. 81, 629 cod.pen. e 7 L.203/91 (capo F, estorsione ai danni [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 110, 610 comma 1 cod.pen. e 7 L.203/91 (capo L). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore osserva che la scelta della Corte di appello di adottare una motivazione per relationem confermava l'insufficienza ed inadeguatezza delle argomentazioni circa il rigetto dei rilievi difensivi e che lo stesso ufficio di Procura, considerato che la sentenza di primo grado non aveva trovato appiglio nell'istruttoria dibattimentale, aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato dai reati sub a), b), c) e d); la Corte di appello non aveva spiegato il ragionamento logico- deduttivo che la aveva portata alla dichiarazione di colpevolezza non spiegando, in particolare, quale sarebbe stato il concorso che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato alle singole ipotesi estorsive, risultando il concorso addebitatogli frutto di deduzioni illogiche e non supportate da alcun elemento probatorio, e essendosi limitato il giudice a sancire la sussistenza della fattispecie delittuosa solo sulla base di un'interpretazione forzata delle dichiarazioni rese dalle persone offese (che avevano tutte negato di aver subito atti di imposizione o di violenza) Il difensore rileva che, contrariamente a quanto scritto nella sentenza impugnata, l'atto di appello non aveva sostenuto l'inesistenza di un clan Porreca, 2 (- L ma la mancanza di prova dell'appartenenze di [OSCURATO:PERSONA] allo stesso, ritenuto sussistente solo in base ad un vincolo familiare; relativamente all'aggravante di cui all'art. 416 1 bis cod.pen., la sentenza impugnata non era stata posta in grado di accertare in capo al ricorrente la capacità di incutere timore nelle persone offese di una concreta e certa possibilità di ritorsioni future, tanto è vero [OSCURATO:PERSONA], che era in regime di detenzione domiciliare, non aveva partecipato a nessun incontro con le persone offese; la presunta coartazione psicologica che si voleva attribuire all'imputato era negata dalla circostanza del rifiuto della fornitura da parte della persona offesa (ipotesi di cui al capo c). Il difensore depositava memoria nella quale insisteva nell'accoglimento del ricorso, lamentando la mancata risposta della Corte territoriale alle censure proposte con l'atto di appello. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore eccepisce che nella motivazione della sentenza impugnata non vi era alcuna riflessione critica circa l'applicabilità del vincolo della continuazione richiesta con i motivi di gravame ed oggetto peraltro di espressa richiesta di riconoscimento da parte della Procura Generale in sede di conclusioni; nel caso in esame, la Corte di appello avrebbe dovuto analiticamente affrontare i seguenti elementi caratterizzanti i fatti illeciti espressivi della unicità del disegno criminoso: identica natura dei reati, identità del movente e del modus operandi; piena sovrapposizione temporale delle diverse vicende illecite, collocabili tra novembre 2015 e maggio 2016; identiche modalità di esplicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L.203/91 in favore del medesimo clan di riferimento egemone sul territorio di Recale; medesimo territorio di Recale, zona di influenza del clan di Parreca. 2.2 II difensore rileva che, in relazione all'aumento di pena previsto per l'aggravante di cui all'art. 7 L.203/91, la Corte di appello aveva effettuato un aumento di pena eccedente l'aumento massimo previsto dalla norma: individuata la pena base per il reato di tentata usura in anni due di reclusione, l'aumento avrebbe potuto essere nel massimo in anni 3 di reclusione e non in anni 3 e mesi 4, prevedendo la circostanza l'aumento massimo della metà rispetto alla pena base; inoltre, nessuna motivazione vi era sulla quantificazione dell'aumento. 2.3 Il difensore lamenta la totale carenza di motivazione in relazione alla specifica richiesta di concessione delle attenuanti generiche ed alla rideterminazione della pena in favore del ricorrente: con il motivo di gravame erano stati indicati gli elementi positivi di valutazione e il comportamento processuale dell'imputato avrebbe dovuto rappresentare l'argomento centrale ' per la valutazione della richiesta difensiva; oltre a non essere stata valutata la confessione del ricorrente, l'illogicità della motivazione si palesava laddove la Corte di appello, per la posizione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'esporre le ragioni poste a fondamento del diniego delle attenuanti generiche in favore dei predetti, aveva ritenuto non valorizzabile lo stato di incensuratezza, evidenziando altresì l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle stesse, elementi presenti nel caso di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 II difensore lamenta che la Corte di appello aveva completamente ignorato i puntuali ed articolati rilievi difensivi, limitandosi ad affermazioni generiche ed assertive ed infarcendo le proprie motivazioni con una serie di dati, riferimenti e collegamenti inconferenti, confondendosi ripetutamente tra i vari imputati e le relative posizioni, operando rinvii per relationem del tutto incomprensibili ed inappropriati e richiamando una serie di elementi non coerenti né conformi alla effettiva evoluzione della vicenda processuale; la difesa, sia attraverso la presentazione dei motivi principali che dei motivi nuovi, aveva articolato critiche precise e specifiche sul ragionamento seguito in primo grado, le quali avrebbero richiesto un approfondimento di tutt'altro spessore rispetto alle generiche asserzioni della Corte di appello, con particolare riferimento al tema della cd. "estorsione ambientale" (si riportavano i motivi di appello, nei quali si osservava in particolare che nessuno degli imputati, nemmeno [OSCURATO:PERSONA], risultava inserito in un sodalizio camorrista, che non vi era alcun provvedimento giudiziario che avesse definitivamente accertato l'esistenza di un clan Perreca, che era stato semplicemente rilevato un rapporto di parentela con [OSCURATO:PERSONA], che tutte le persone offese avevano completamente negato qualsiasi minaccia, sia pure indiretta o mimata e che i propalanti avevano riferito di vicende del tutto avulse dal contesto). Quanto ai singoli reati contestati, la difesa osserva che: 1)Ia condotta contestata al capo A (estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]) era stata compiutamente e diffusamente analizzata in appello, sia con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in data 29.09.2015 ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] e sia attraverso specifiche critiche alle decisioni della sentenza di primo grado (la presunta persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di non aver mai ricevuto alcuna richiesta estorsiva e che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai imposto alcun acquisto); 2) la condotta contestata al capo B (estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]) era stata analizzata alle pagine 12-15 dei motivi di appello in relazione alle sommarie informazioni rese ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] (Adamo aveva riferito di non avere nessuna minaccia da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale nell'occasione si era presentato in compagnia di un soggetto poi individuato in [OSCURATO:PERSONA], che Adamo neppure conosceva e che quindi non poteva esplicare alcuna efficacia intimidatoria; 3) la condotta contestata al capo C (estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] era stata analizzata alle pagine 15-19 dei motivi di appello, con riferimento alle dichiarazioni rese ai Carabinieri in data 4 maggio 2016 (anche in questo caso il punto di partenza era costituito dall'assenza di minacce perpetrare nei confronti della persona offesa, che aveva acconsentito all'acquisto per avere appreso da qualche conoscente che il soggetto proponente era "collegato ad ambienti malavitosi"); a tale proposito il generico "collegamento" era cosa ben diversa dal sicuro "inserimento in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio" tali da connotare di "sicura e concreta attuazione" eventuali minacce anche solo implicitamente prospettate); 4) il capo di imputazione D (estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]) era stato analizzato alle pagine 19-22 dei motivi di appello, in relazione alle dichiarazioni rese in data 13.05.2016 ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di non aver ricevuto alcuna minaccia, anzi a fronte di un primo diniego, [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che avrebbe praticato dei costi più vantaggiosi rispetto alla concorrenza); a fronte delle precise censure della difesa, la Corte di appello avrebbe dovuto esporre una motivazione approfondita e non per relationem, limitandosi alla semplice affermazione secondo la quale la difesa aveva chiesto in via principale l'assoluzione dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste; pertanto, non si era verificato affatto quel tipico costrutto secondo il quale le due sentenze di merito si rinsaldano e si rinforzano a vicenda, fino a costituire un corpo unico dal punto di vista argomentativo. Né poteva ritenersi sufficiente, prosegue il difensore, l'ulteriore riferimento al fatto che tutte le persone offese avrebbero più volte riferito in dibattimento di aver contratto gli acquisti di materiale pubblicitario esclusivamente per non aver problemi con gli imputati perché: a) doveva ritenersi inidoneo tale ulteriore ed indiscriminato richiamo teso ad accomunare tutte le dichiarazioni delle persone offese, in quanto noncurante delle differenti affermazioni rese; b) la Corte di appello aveva fatto riferimento alle "dichiarazioni rese dalle persone offese "in dibattimento e nel contraddittorio delle parti", allorquando le persone offese, in relazione ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], non erano mai state escusse in dibattimento, in quanto la difesa aveva prestato il consenso all'utilizzabilità di tutti gli atti di indagine contenuti nel fascicolo della Procura, chiedendo l'esame dei soli testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ciò dimostrava come la Corte di appello non avesse analizzato autonomamente il compendio probatorio). Il difensore osserva che la Corte di appello era ricorsa al meccanismo della motivazione per relationem anche attraverso il richiamo ad altre parti della sentenza di appello in cui, affrontando la posizione di [OSCURATO:PERSONA], si era riportata alle considerazioni in tema di estorsione ambientale svolte a pag.12 della stessa sentenza di appello, con un richiamo del tutto inconferente alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che, oltre a non essere il fratello (come detto dalla Corte) di Andrea rispondeva solo dei capi L e M di cui all'imputazione, del tutto distinti ed eccentrici rispetto a quelli contestati ad Andrea, avendo oltretutto rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena in appello; peraltro, la pagina 12 della sentenza della Corte di appello non faceva altro che riproporre i principi di diritto aventi carattere generale in ordine alla configurabilità dell'istituto. 3.2 II difensore eccepisce la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante del cd. metodo mafioso di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen.; con l'atto di appello era stato rilevato che non vi era alcuna precedente sentenza che avesse accertato giudizialmente l'esistenza del clan Perreca, segnalando come fosse stato contestato esclusivamente l'utilizzo del metodo mafioso e non anche la finalità agevolatrice di un gruppo criminale, di cui comunque non faceva parte [OSCURATO:PERSONA], non conosciuto né menzionato da alcuno dei collaboratori di giustizia; era anche stato rilevato che le persone offese mai avevano dichiarato che l'imputato avesse specificamente evocato il vincolo derivante dall'appartenenza camorristica, né che loro lo avessero direttamente collegato ad ambienti camorristici piuttosto che a generici contesti criminali; ancora una volta, la Corte di appello aveva motivato rinviando per relazione a quanto statuito alle pagine 13 e 14 della stessa sentenza, impropriamente riferendosi a [OSCURATO:PERSONA]; a fronte dei motivi di appello redatti in maniera specifica e puntuale, la Corte di appello aveva ancora una volta opposto la generica asserzione per cui le azioni incriminate sarebbero state commesse evocando la contiguità ad una associazione camorristica denominata clan Perreca di Recale, senza analizzare in concreto alcun episodio ovvero riferire nello specifico le modalità di tale pretesa evocazione. Il difensore rileva che la Corte aveva richiamato il principio di diritto in base al quale, ai fini della sussistenza dell'aggravante, non sarebbe necessaria kAt,'"n•\ l'effettiva ed attuale esistenza di un determinato clan camorristico, ponendosi in netto contrasto rispetto all'impianto argomentativo sostenuto dalla sentenza di primo grado, costituito dalla sicura ed attuale esistenza e radicamento di un temibile clan agente nel territorio interessato dalle vicende estorsive, in misura tale che il mero ed ipotetico collegamento indiretto assumeva incidenza decisiva per trasformare semplici proposte di acquisto in vere e proprie richieste estorsive, attraverso il ricorso alla estorsione ambientale; pertanto la Corte, richiamando espressamente un orientamento giurisprudenziale applicabile ai casi di inesistenza di un determinato clan, aveva indirettamente valorizzato l'impostazione difensiva. 4. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Il difensore eccepisce che la Corte di appello, con riferimento al capo M dell'imputazione (già derubricato in primo grado da tentata estorsione a violenza privata), aveva travisato la prova testimoniale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], da cui non emergeva quale fosse stata la minaccia e/o violenza perpetrata dal ricorrente: la Corte aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] "minacciava esplicitamente lo [OSCURATO:PERSONA]", mentre le sue affermazioni erano di tutt'altro tenore; ancora, la Corre di appello aveva fatto riferimento alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] "talvolta" si accompagnasse ad un soggetto incappucciato, mentre ciò era accaduto una sola volta e il soggetto non aveva svolto alcun ruolo. Dalla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], prosegue il difensore, veniva confermato quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] all'interrogatorio ("[OSCURATO:PERSONA] mi cacciava, non voleva parlare con me ed io andai via") per cui per la Corte di appello, evidentemente, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso responsabile del reato di cui all'art. 610 cod.pen. solo per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva visto il ricorrente in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], ma senza mai usare atteggiamenti violenti o minacciosi, come confermato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; anche l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato da [OSCURATO:PERSONA] per ostacolare la sua determinazione a denunciare ai carabinieri le usure era errata, visto che dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] era emerso che [OSCURATO:PERSONA] era andato a casa sua solo dopo che [OSCURATO:PERSONA] era andato dai carabinieri. Il difensore osserva che la Corte di appello aveva spostato l'attenzione soltanto sulla percezione della persona offesa, valutando erroneamente l'indagine sugli elementi oggettivi e quindi sulla reale condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], che non si era mai posto in modo aggressivo e minaccioso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. ( (- 7 ‘.n)'\\ 4.2 II difensore eccepisce che mancava del tutto la prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito con metodo mafioso: il collegio aveva infatti ritenuto erroneamente sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 I.n.203/1991 basandosi sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si era avvicinato alla vittima con soggetto incappucciato, affermazione che non descriveva quanto verificatosi e discostandosi da quanto deciso dal giudice per le indagini preliminari in sede di ordinanza di custodia cautelare, che aveva rilevato la totale assenza del metodo mafioso; inoltre il Tribunale aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] facesse parte del clan Perreca, affermando poi che [OSCURATO:PERSONA] con le sue condotte avesse evocato il clan di cui probabilmente non conosceva neppure il nome; ancora una volta la Corte di appello aveva spostato l'attenzione sulla percezione della persona offesa, ritenendo sussistente l'aggravante solo perché [OSCURATO:PERSONA] presupponeva l'amicizia di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza considerare la totale assenza di gestualità o di frasi che evocassero il clan, la totale assenza di un coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in un fatti di criminalità organizzata o di vicinanza ad esponenti della consorteria; pertanto, non poteva essere ritenuta sussistente l'aggravante soltanto per essersi [OSCURATO:PERSONA] presentato in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] (che non era affatto un esponente di spicco) per chiedere un'informazione senza tra l'altro usare né violenza, né minaccia per carpirla. Il difensore depositava poi memoria nella quale insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve osservare che con riguardo alla decisione in esame ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutunn con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv.(- \ 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è giunto, con riguardo alla loro posizione, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado: in particolare, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA]) la Corte di appello ha rilevato che, se è vero che le persone offese hanno dichiarato di non aver ricevuto minacce esplicite, "è vero anche che tutte le persone offese hanno dichiarato di aver ricevuto minacce implicite e larvate, fatte di sottintesi, di affermazioni indirette e indeterminate, idonee ad incutere loro timore" (pag.11 sentenza di appello); si vedano, a tale proposito, le dichiarazioni di Acconcia (capo A, riportate alle pag.53 e seguenti della sentenza di primo grado), che aveva accettato di acquistare casacche da [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], "al fine di non avere problemi con tali personaggi....anche in considerazione del fatto che ho subito diversi danneggiamenti alla struttura"; quelle di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'enoteca Venere (capo B, riportate a pag.53 della sentenza di primo grado), che aveva accettato di acquistare 200 calendari poiché [OSCURATO:PERSONA] era ben conosciuto quale figlio di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuto ed imparentato con i Parreca (la sentenza precisa poi che nei fogli rivenuti nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] era stata rivenuta la dicitura "[OSCURATO:PERSONA].F04497? 200. Con fattura" e l'annotazione [OSCURATO:PERSONA] 200).; quelle di [OSCURATO:PERSONA], titolare della "[OSCURATO:PERSONA]" (capo C, riportate alle pag.55 e 56 della sentenza di primo grado), che, dopo aver saputo che [OSCURATO:PERSONA] era collegato ad ambienti malavitosi, gli aveva commissionato l'acquisto di 100 penne (anche in tal caso la sentenza precisa che in uno dei fogli rinvenuti presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], nell'elenco "da fare", si legge l'indicazione "Leone parrucchiere"); quelle di [OSCURATO:PERSONA] (capo D, riportate a pag.56 della sentenza di primo grado), che aveva accettato di acquistare materiale pubblicitario da [OSCURATO:PERSONA] in quanto sapeva che lo stesso era imparentato con personaggi della malavita di Recale e perché qualche anno prima aveva subito l'incendio della propria azienda; quelle di [OSCURATO:PERSONA] (capo F, pag.58), che aveva preferito assecondare le richieste di [OSCURATO:PERSONA] in quanto non voleva avere problemi con "tali soggetti", che gravitavano in ambienti criminali; la sentenza di primo grado, con ampia ed esaustiva motivazione, aveva anche rilevato che, in base a quanto riferito dai collaboratori di giustizia, l'attività estorsiva concernente l'imposizione dell'acquisto di gadgets pubblicitari era ormai una forma consolidata di finanziamento dei clan (vedi pag. 98 e seguenti della sentenza di primo grado). La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai reati contestati è ben evidenziata nella sentenza di primo grado alle pagine 106 e seguenti, dove si rileva che il ricorrente conservava in casa l'elenco dei commercianti contattati dal figlio per l'acquisto dei gadgets natalizi. Quanto al clan Porreca, la Corte di appello non si è limitata a replicare al motivo di appello sulla esistenza o meno del clan, ma ha anche precisato, così motivando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., che le azioni incriminate sono state commesse evocando la contiguità con l'associazione camorristica denominata Perreca di Reale (pag. 13 sentenza impugnata); sul punto, già la sentenza di primo grado aveva rilevato come le richieste di [OSCURATO:PERSONA] facevano riferimento al fatto che le somme sarebbero state destinate "agli amici" (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]) o a persone in stato di detenzione o appena uscite dal carcere (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]), traendo la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] facevano parte del clan Perreca e che così fossero percepiti dalla collettività (pag.98 sentenza di primo grado). 2. Parzialmente fondato è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Relativamente al primo motivo, nell'atto di appello era stato chiesto di "ritenere l'ipotesi del reato continuato tra tutte le contestazioni essendo le stesse legate da un unico intento di natura patrimoniale" (ultima pagina atto di appello); a fronte di tale censura, nessuna riposta viene data nella motivazione della sentenza impugnata, che pertanto deve essere annullata su tale punto. 2.2 Fondato è anche il motivo sull'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen.: infatti, era stato operato un aumento per il delitto di cui al capo L) di anni due di reclusione ed € 5.000.00 di multa, e poi un aumento per la citata aggravante di anni uno e mesi quattro di reclusione (si era infatti giunti ad una pena di anni 3 e mei 4 di reclusione), mentre l'aumento massimo previsto dalla citata norma è della metà; pertanto, anche su tale punto la sentenza impugnata deve essere annullata. 2.3 Manifestamente infondato è invece il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, posto che nell'atto di appello il motivo era estremamente generico, visto che si limitava a porre a base della richiesta la "non pericolosa personalità dell'impugnante"; quanto alla determinazione della pena, la stessa è ben motivata dalla Corte di appello alla pagina 8 della sentenza impugnata. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, devono essere richiamate le considerazioni già svolte con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sia con riferimento al fatto che è stata pronunciata una sentenza cd. doppia conforme di condanna, sia per quanto riguarda la sussistenza delle minacce nei confronti delle persone offese; la Corte di appello, a prescindere dalla confusione tra i nomi di battesimo degli imputati [OSCURATO:PERSONA], spesso richiamati erroneamente ([OSCURATO:PERSONA] viene più volte chiamato Michele a pag.19 della sentenza impugnata, ma è evidente che ci si stia riferendo ad Andrea visto che si stanno analizzando i suoi motivi di appello; il richiamo alle considerazioni svolte per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] alle pag.13 e 14 devono intendersi a quelle svolte per [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è appunto trattata in quella pagine), ha rilevato che nella condotta di [OSCURATO:PERSONA], che era la persona che si recava a concludere gli "affari" contattando le persone offese, era ravvisabile la cd. "estorsione ambientale", nella quale la richiesta estorsiva, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (vedi per tutte Sez.2, Sentenza n. 22976 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270175 - 01). Inoltre, nella sentenza di primo grado erano state richiamate le deposizioni dei collaboratori di giustizia che avevano riferito delle estorsioni "mascherate" dalla vendita di gadget natalizi (pag.37 e seguenti, richiamate poi alle pag.98 e seguenti della sentenza di primo grado). 3.2 Anche relativamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. deve essere richiamato quanto già esposto con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con la precisazione che la sussistenza dell'aggravante in parola è risultata dimostrata in base ai racconti delle persone offese, che hanno riferito che [OSCURATO:PERSONA], nel contattare le persone offese, faceva riferimento o a persone detenute (capo A, in cui si chiede un aiuto per [OSCURATO:PERSONA], in quel momento detenuto), ad un gruppo di persone per le quali agiva (capo B, in cui riferisce ad Adamo che "quest'anno a Recale la pubblicità la dobbiamo fare solo noi"), o agli "amici" (capo C), così evocando nelle persone offese sempre la presenza di un gruppo, il tutto unito al fatto che le persone offese hanno affermato di essere a conoscenza che [OSCURATO:PERSONA] era collegato ad ambienti malavitosi; i giudici di merito hanno pertanto correttamente applicato il consolidato principio affermato da questa Corte secondo il quale "ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune" (Sez. 5, Sentenza n. 14867 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281027 - 01). 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 4.1. Si deve infatti rilevare che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi Sez. 2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); la novella dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. (Sez. 6, sentenza n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234364). Nel caso in esame il ricorrente chiede una nuova valutazione delle prove acquisite, diversa da quella effettuata dalla Corte di appello a pagina 17 della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che si era presentato a casa di [OSCURATO:PERSONA], insieme ad un altro individuo incappucciato, avvicinandosi anche al figlio di [OSCURATO:PERSONA], e che quindi aveva realizzato una "significativa compromissione della capacità di autodeterminazione dello [OSCURATO:PERSONA]" per condizionare la sua volontà di denunciare il reato di usura; la sentenza di primo grado aveva infatti rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato (pag.77 e 145) che [OSCURATO:PERSONA] si era presentato una prima volta il 2 aprile per conoscere le ragioni per le quali era stato convocato dai Carabinieri, ripresentandosi presso la sua abitazione il 3 maggio (pag.82 e 156) e che il 5 maggio [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di fermare il figlio di [OSCURATO:PERSONA] (pag.82 e 157), concludendo quindi che gli appostamenti di [OSCURATO:PERSONA] fuori dalla abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per chiedere informazioni su cosa gli avessero chiesto i Carabinieri ed il tentativo di fermare il figlio di [OSCURATO:PERSONA] (che era stato messo in guardia dal padre, che gli aveva detto di non farsi avvicinare da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) portassero a ravvisare la sussistenza del reato di cui all'art. 610 cod.pen.; la sentenza di primo grado ha riportato anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha ammesso di essersi recato da [OSCURATO:PERSONA] su incarico di [OSCURATO:PERSONA] per sapere cosa [OSCURATO:PERSONA] avesse detto ai Carabinieri. Coerentemente con le risultanze processuali i giudici di merito hanno quindi ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 610 cod.pen., tanto che la persona offesa si era sentito intimidito dalle condotte di Lanzerotti e dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Relativamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., la Corte di appello: (pag.17) ha osservato che la condotta del ricorrente è stata "perpetrata con evidente metodo mafioso allorquando egli si presenta a casa del soggetto passivo del reato accompagnato da un terzo soggetto incappucciato e avvicina anche il figlio della vittima", e la sentenza di primo grado (pag.163) che "...tuttavia ha tenuto condotte intimidatorie (pedinamenti, appostamenti sotto casa, confronti verbali inequivoci con lo [OSCURATO:PERSONA]) che evidentemente si inserivano in una condotta criminale dei coimputati e che erano rese particolarmente efficaci proprio dalla sua vicinanza agli esponenti del clan camorristico egemone di Recale, il paese suo e della vittima [OSCURATO:PERSONA]"; a tale motivazioni il ricorrente contrappone censure relative ad una diversa valutazione degli elementi di prova, operazione non consentita in sede di legittimità. 5. Ai sensi dell'art. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati anche al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio in punto di continuazione e di calcolo dell'aggravante di cui all'art. 7 L.203/91 e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l'accertamento di responsab