Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:178
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑393/10 R
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che infligge un’ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell’esecuzione»
Massime dell’ordinanza
1.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni
iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco
(Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia
bancaria quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda — Presupposti per la concessione
(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
3.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Esame prima facie
dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale
(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
4.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Ponderazione di tutti gli interessi
in gioco
(Art. 278 TFUE)
1.
Conformemente agli artt. 278 TFUE e 279 TFUE, in combinato disposto con l’art. 256, n. 1, TFUE, il giudice del procedimento
sommario può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato
o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
Conformemente all’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, le domande di provvedimenti provvisori precisano
l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione
del provvedimento provvisorio richiesto. Il giudice del procedimento sommario può quindi ordinare la sospensione dell’esecuzione
e disporre altri provvedimenti provvisori se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti
di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile
agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione della causa principale.
Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti
presupposti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.
Nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale
ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui va accertata la sussistenza dei
vari presupposti suddetti nonché l’ordine in cui effettuare tale esame, poiché nessuna disposizione di diritto dell’Unione
gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.
(v. punti 11-13)
2.
Una domanda di dispensa dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria, imposto quale condizione per evitare l’immediata
riscossione di un’ammenda, può essere accolta solo in presenza di circostanze eccezionali. La possibilità di pretendere la
costituzione di una garanzia bancaria è infatti espressamente prevista per i procedimenti sommari dai regolamenti di procedura
della Corte e del Tribunale e corrisponde a una linea di condotta generale e ragionevole della [OSCURATO:PERSONA].
L’esistenza di tali circostanze può considerarsi dimostrata, in linea di principio, quando la parte che chiede di essere esentata
dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisca la prova che le è obiettivamente impossibile costituire tale
garanzia, oppure che la costituzione della stessa metterebbe in pericolo la sua esistenza.
(v. punti 22-23)
3.
Il presupposto del fumus boni iuris sussiste se almeno uno dei motivi addotti dal richiedente a sostegno del ricorso principale
appare prima facie pertinente e, in ogni caso, non infondato, o se gli argomenti svolti dal richiedente non possono essere
respinti senza un esame approfondito, che è riservato al giudice del procedimento principale.
Sussiste, a prima vista, un fumus boni iuris nel caso di un motivo esposto in maniera talmente precisa da permettere alla
[OSCURATO:PERSONA] di depositare una memoria dettagliata di numerose pagine e da consentire inoltre al giudice del procedimento sommario
di dichiarare che il motivo non sembra, a prima vista, privo di fondamento e in ogni caso non può essere respinto senza un
esame approfondito, che compete al giudice del procedimento principale.
(v. punti 54-55, 58, 61)
4.
I rischi inerenti a ciascuna delle possibili soluzioni devono essere ponderati nell’esame della domanda di provvedimenti provvisori.
Concretamente, ciò significa che il giudice deve esaminare in particolare se l’interesse del richiedente alla sospensione
dell’esecuzione della decisione impugnata debba prevalere sull’interesse all’esecuzione immediata della stessa.
(v. punto 62)
[OSCURATO:PERSONA]
13 aprile 2011 (
*
)
«Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – Domanda di sospensione dell’esecuzione»
Nella causa T‑393/10 R,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Germania),
[OSCURATO:PERSONA] mbH & Co. KG
, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG
, con sede in Iserlohn (Germania),
rappresentate dagli avv.ti C. Stadler e N. Tkatchenko,
richiedenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata dai sigg. V. Bottka, R. Sauer e C. Hödlmayr, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. R. Van der Hout,
resistente,
avente ad oggetto una sospensione dell’esecuzione della decisione C (2010) 4387 def., pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 30 giugno
2010 in un procedimento di applicazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (COMP/38.344 – Acciaio da precompressione),
quale risulta dalla decisione di modifica 30 settembre 2010, C (2010) 6676 def., nella parte in cui infligge un’ammenda alle
richiedenti,
[OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti all’origine della controversia e procedimento
1
Le richiedenti fanno parte di quello che si è convenuto di indicare come il gruppo «[OSCURATO:PERSONA]» (PIB +- Gruppe), operante soprattutto
nel settore industriale dell’acciaio e del filo di acciaio e che comprende quattro società holding: la [OSCURATO:PERSONA]
mbH, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, la [OSCURATO:PERSONA] mbH e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH &
Co. KG (in prosieguo: «PIB»). Tutte le quote di tali società holding, per le quali non esiste una holding comune, sono detenute
da tre membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA].
2
La prima richiedente, [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «WDI»), ha come scopo sociale la fabbricazione e
commercializzazione di prodotti d’acciaio, nonché l’acquisizione e la gestione di partecipazioni in imprese operanti principalmente
nel settore della fabbricazione e lavorazione del filo di acciaio. La WDI è controllata al 98% dalla seconda richiedente,
la [OSCURATO:PERSONA] mbH und Co. KG (in prosieguo: la «WDV»). La PIB detiene due terzi
del capitale della WDV e la ArcelorMittal Hamburg GmbH (in prosieguo: la «ArcelorMittal») il restante terzo. La PIB ha come
scopo sociale, in particolare, l’acquisizione, la gestione e la vendita di partecipazioni industriali, nonché la commercializzazione
di prodotti d’acciaio.
3
Le richiedenti chiedono al Tribunale di accordare loro la sospensione dell’esecuzione della decisione C (2010) 4387 def.,
adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 30 giugno 2010 in un procedimento di applicazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE
(COMP/38.344 – Acciaio da precompressione), quale risulta dalla decisione di modifica 30 settembre 2010, C (2010) 6676 def.
(in prosieguo indicate congiuntamente come la «decisione adottata»), nella parte in cui infligge loro ammende, e di esentarle
dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria.
4
Nella decisione adottata la [OSCURATO:PERSONA] addebita sostanzialmente ad un certo numero di produttori di acciaio da precompressione
di avere fissato per vari anni quote di fornitura e prezzi nel settore dell’acciaio da precompressione, di avere ripartito
la clientela tra loro e di essersi scambiati informazioni sensibili, nonché di aver arrecato pregiudizio, con tale infrazione
continuata, all’industria europea delle costruzioni nel suo complesso. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi inflitto loro ammende per
un importo totale di circa EUR 460 milioni. In particolare, ha comminato alle richiedenti ammende per un importo totale di
EUR 46,55 milioni così ripartito: ha condannato le tre richiedenti in solido al pagamento di un’ammenda di EUR 15,485 milioni;
ha comminato alla WDI e alla WDV in solido un’ammenda di EUR 23,37 milioni e alla WDI a titolo individuale un’ammenda di EUR 7,695
milioni. Ha inoltre inflitto a quattro società del gruppo ArcelorMittal un’ammenda di circa EUR 276,48 milioni, che ha successivamente
ridotto ad EUR 230,4 milioni.
5
Con atto introduttivo pervenuto in cancelleria il 14 settembre 2010, le richiedenti hanno proposto un ricorso con cui chiedevano
al Tribunale di annullare la decisione iniziale del 30 giugno 2010 nella parte in cui infliggeva loro le ammende e, in subordine,
di ridurre l’importo di tali ammende. A seguito della notifica della decisione modificativa del 30 settembre 2010, le richiedenti,
con memoria pervenuta in cancelleria il 16 novembre 2010, hanno modificato le conclusioni e i motivi del ricorso iniziale
per adattarli alle modifiche apportate alla decisione.
6
Con una distinta memoria pervenuta in cancelleria il 3 dicembre 2010, le richiedenti hanno proposto la presente domanda di
provvedimenti provvisori, con cui chiedono sostanzialmente che il Tribunale voglia:
– disporre, senza che esse siano tenute a costituire una garanzia bancaria o altre garanzie finanziarie, la sospensione dell’esecuzione
della decisione adottata fino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale, nella parte in cui ha inflitto un’ammenda
di EUR 15,485 milioni alle tre richiedenti in solido (WDI, WDV e PIB), di EUR 23,37 milioni alle prime due richiedenti (WDI
e WDV) in solido e di EUR 7,695 milioni alla prima richiedente (WDI);
– in subordine, concedere loro agevolazioni di pagamento secondo un calendario adeguato conforme alla buona prassi senza che
esse siano tenute a costituire una garanzia bancaria o altre garanzie finanziarie per il pagamento delle ammende loro infitte
e
– condannare la convenuta alle spese.
7
Nelle osservazioni relative alla domanda di provvedimenti provvisori, pervenute in cancelleria il 14 febbraio 2011, la [OSCURATO:PERSONA]
chiede che il Tribunale voglia:
– respingere le domande principali e subordinate e
– porre le spese a carico delle richiedenti.
8
Con lettera del 15 febbraio 2011 le richiedenti hanno chiesto di essere autorizzate a replicare alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA],
in quanto la procedura amministrativa di verifica della loro capacità contributiva (detta «procedura ITP») avviata dalla [OSCURATO:PERSONA]
e conclusasi con la lettera del 14 febbraio 2011 avrebbe fornito nuovi elementi atti a dimostrare l’urgenza della loro domanda
di provvedimenti provvisori. Dopo essere state autorizzate dal Tribunale, con lettera del 25 febbraio 2011 hanno presentato
le osservazioni complementari che avevano annunciato. [OSCURATO:PERSONA] ha preso definitivamente posizione su tali osservazioni
con lettera del 21 marzo 2011.
9
Nella menzionata lettera amministrativa del 14 febbraio 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di ridurre le ammende delle richiedenti,
in quanto la WDI sarebbe in grado di pagare l’ammenda complessiva di EUR 46,55 milioni o di ottenere una garanzia bancaria
per tale importo.
10
È stato comunicato al Tribunale che, parallelamente alla procedura ITP di verifica della capacità contributiva delle richiedenti
avviata dalla [OSCURATO:PERSONA], il 4 aprile 2011 le società del gruppo ArcelorMittal sopra menzionate (v. supra, punto 4) hanno
ottenuto una riduzione della loro ammenda da EUR 230,4 milioni a EUR 45,7 milioni, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto
i loro limiti di solvibilità. Orbene, le domande di provvedimenti provvisori di tre di tali società erano state respinte a
motivo, in particolare, del fatto che il gruppo ArcelorMittal gode di una solida posizione finanziaria (con un fatturato totale
consolidato di oltre EUR 46 miliardi nell’esercizio 2009) (ordinanza del presidente del Tribunale 7 dicembre 2010, causa T‑385/10 R,
ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta).
Valutazione
11
Conformemente agli artt. 278 TFUE e 279 TFUE, in combinato disposto con l’art. 256, n. 1, TFUE, il giudice del procedimento
sommario può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato
o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
12
Conformemente all’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, le domande di provvedimenti provvisori precisano
l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione
del provvedimento provvisorio richiesto. Il giudice del procedimento sommario può ordinare la sospensione dell’esecuzione
e disporre provvedimenti provvisori se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto
e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile
agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione della causa principale
[ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P (R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2165,
punto 22]. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi
uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi
in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1461, punto 73,
e ordinanza del presidente del Tribunale 4 aprile 2002, causa T‑198/01 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2153,
punto 50).
13
Nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale
ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui va accertata la sussistenza dei
vari presupposti suddetti nonché l’ordine in cui effettuare tale esame, poiché nessuna disposizione di diritto dell’Unione
gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., citata al punto 12 supra, punto 23, e ordinanza del presidente della Corte 3 aprile 2007, causa C‑452/06 P (R),
Vischim/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7681, punto 25].
14
Le osservazioni scritte depositate dalle parti contengono tutte le informazioni di cui il giudice necessita per statuire sulla
domanda. La fase orale del procedimento non va pertanto aperta.
Sull’oggetto della domanda di provvedimenti provvisori
15
Secondo l’art. 2 della decisione adottata, un’impresa sanzionata con un’ammenda può scegliere, in caso di ricorso giurisdizionale,
tra il pagamento provvisorio dell’ammenda e la costituzione di una garanzia bancaria accettabile da parte della [OSCURATO:PERSONA].
Nelle lettere del 5 luglio e del 1° ottobre 2010 con cui ha notificato la decisione adottata, la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente
attirato l’attenzione delle richiedenti su tale facoltà e ha precisato che l’importo dell’eventuale garanzia bancaria produrrebbe
un interesse del 2,5%.
16
Ai punti 52 e 59 delle sue osservazioni del 14 febbraio 2011 relative alla domanda di provvedimenti urgenti, la [OSCURATO:PERSONA]
ha espressamente dichiarato che l’urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti è esclusa a priori se le richiedenti hanno
la possibilità di costituire una garanzia bancaria, soluzione meno onerosa rispetto al pagamento provvisorio delle ammende.
Ha aggiunto che non occorre quindi esaminare la questione relativa all’esistenza di riserve di liquidità sufficienti per il
pagamento provvisorio.
17
Ne consegue, da un lato, che la stessa [OSCURATO:PERSONA] è disposta a concedere alle richiedenti la sospensione dell’esecuzione
della decisione adottata ad una precisa condizione (vale a dire la costituzione di una garanzia bancaria). La domanda di sospensione
dell’esecuzione della decisione in parola può quindi avere logicamente per oggetto solo una dispensa dall’obbligo loro incombente
di costituire una garanzia bancaria, se esse intendono tutelarsi contro la riscossione immediata della ammende loro inflitte
(v. ordinanza del presidente del Tribunale 13 luglio 2006, causa T‑11/06 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2491,
punti 23‑26).
18
Dall’altro, le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative all’urgenza sono limitate alla questione se le richiedenti si trovino
effettivamente nell’impossibilità di costituire una garanzia bancaria, o, in ogni caso, se tale costituzione recherebbe loro
l’asserito pregiudizio in termini di insolvibilità. Aggiunge che, tenuto conto degli indicatori attuali e delle previsioni
relative in particolare alla WDI (e segnatamente al suo flusso di liquidità), quest’ultima sarebbe oggettivamente in grado
di costituire una garanzia bancaria per l’importo complessivo dell’ammenda. In tal caso, la [OSCURATO:PERSONA] non pretenderebbe
garanzie supplementari da parte delle altre due richiedenti, il che escluderebbe qualsiasi rischio di insolvibilità (osservazioni
del 14 febbraio 2011, punto 60).
19
Oltre a ciò, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato, ai punti 1178 e 1179 della decisione adottata, che la WDI e la PIB, a causa delle
loro gravi difficoltà finanziarie, non avrebbero potuto pagare le ammende e verosimilmente non sarebbero sopravvissute. Se
ne deve dedurre che, a suo parere, il pagamento provvisorio delle ammende inflitte alle richiedenti non rappresenta un’opzione
realistica, in quanto attualmente non sarebbero finanziariamente in grado di far fronte a tale pagamento.
20
La presente domanda di provvedimenti provvisori (e, pertanto, l’esame dell’urgenza) verte dunque unicamente sulla possibilità
di esentare le richiedenti dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria, garanzia che consentirebbe loro di evitare l’immediata
riscossione delle ammende.
Sull’urgenza
21
Conformemente ad una costante giurisprudenza, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere
valutato in relazione alla necessità di statuire in via provvisoria, al fine di evitare che la parte che richiede il provvedimento
provvisorio subisca un danno grave e irreparabile. Spetta a quest’ultima provare di non poter attendere l’esito del procedimento
principale senza dover subire un danno di tale natura (v. ordinanze del presidente del Tribunale 15 novembre 2001, causa T‑151/01 R,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3295, punto 187 e giurisprudenza ivi citata, e 4 dicembre 2007, causa
T‑326/07 R, Cheminova e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4877, punto 50).
22
Per quanto riguarda il problema della garanzia bancaria qui in esame, risulta inoltre da una giurisprudenza costante che una
domanda di provvedimenti provvisori volta ad ottenere una dispensa dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria, imposto
quale condizione per evitare l’immediata riscossione dell’ammenda, può essere accolta solo in presenza di circostanze eccezionali
[ordinanze del presidente della Corte 6 maggio 1982, causa 107/82 R, AEG/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1549, punto 6, e 14 dicembre
1999, causa C‑364/99 P (R), DSR‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8733, punto 48]. La possibilità di pretendere la costituzione
di una garanzia finanziaria è infatti espressamente prevista per i procedimenti sommari dai regolamenti di procedura della
Corte e del Tribunale e corrisponde a una linea di condotta generale e ragionevole della [OSCURATO:PERSONA] (ordinanze del presidente
del Tribunale 5 agosto 2003, causa T‑79/03 R, IRO/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3027, punto 25, e 21 gennaio 2004, causa T‑247/03 R,
FNSEA e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑271, punto 77).
23
L’esistenza di tali circostanze può considerarsi dimostrata, in linea di principio, quando la parte che chiede di essere esentata
dalla costituzione della garanzia bancaria richiesta fornisca la prova che le è obiettivamente impossibile costituire tale
garanzia, oppure che la costituzione della stessa metterebbe in pericolo la sua esistenza (ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
citata al punto 17 supra, punto 98, e ordinanza del presidente del Tribunale 20 ottobre 2003, causa T‑46/03 R, Leali/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4473, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
24
Le circostanze eccezionali sopra menzionate costituiscono condizioni alternative, e non cumulative.
25
Pertanto, se le richiedenti fossero in grado di dimostrare che è per loro oggettivamente impossibile costituire una garanzia
bancaria per le ammende loro inflitte, occorrerebbe, conformemente a tale giurisprudenza, riconoscere l’urgenza del provvedimento
cautelare da esse richiesto.
26
A tale riguardo, le richiedenti fanno valere che è per loro oggettivamente impossibile costituire una garanzia bancaria, con
i propri mezzi o con l’aiuto degli azionisti e del gruppo PIB+ nel suo complesso. Dopo avere ricevuto la notifica della decisione
iniziale, esse si erano adoperate attivamente, ma invano, per ottenere la concessione di una garanzia bancaria a copertura
dell’ammenda inizialmente fissata in EUR 56,05 milioni presso tutti gli [
riservato
] (
1
) istituti di credito e gli enti di assicurazione del credito facenti parte della cerchia dei finanziatori del gruppo. Dopo
avere ricevuto la decisione modificata, hanno nuovamente cercato di ottenere una garanzia bancaria per l’ammenda ridotta (EUR 46,55
milioni), anche questa volta senza successo, poiché tutti gli istituti di credito e gli enti di assicurazione del credito
hanno respinto la loro richiesta.
27
[OSCURATO:PERSONA] replica che le lettere di rifiuto prodotte dalle richiedenti le sembrano contestabili sotto vari aspetti. Le
richiedenti si sarebbero rivolte esclusivamente a banche già creditrici del gruppo PIB+ e che avrebbero quindi interesse ad
evitare qualsiasi modifica dello status quo finanziario provocando una riduzione dell’importo dell’ammenda. In tale contesto,
la corrispondenza intercorsa tra la WDI e le (singole) banche darebbe chiaramente l’impressione che nessuna delle parti avesse,
all’epoca, un reale interesse a discutere seriamente della possibilità di costituire una garanzia bancaria, ma che esse considerassero
il rifiuto come una condizione imprescindibile della riduzione dell’ammenda cui aspiravano. Ciò spiegherebbe inoltre perché
le banche abbiano apparentemente espresso il loro rifiuto in termini generici, senza aver esaminato in maniera approfondita
la situazione finanziaria delle richiedenti (e quella della WDI in particolare). Inoltre, solo nove delle lettere prodotte
sono direttamente indirizzate alla WDI. Peraltro, [
riservato
] banche hanno motivato il loro rifiuto con la situazione economica del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso. Orbene, la WDI è
un’impresa competitiva, solvibile e quindi degna di credito. Poiché non esisterebbe alcun indizio convincente che un eventuale
deterioramento della situazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] si ripercuoterebbe sulla WDI, il vero motivo del rifiuto rimarrebbe oscuro.
28
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le lettere di rifiuto prodotte dalle richiedenti non sarebbero nemmeno atte a dimostrare l’impossibilità
per la WDI di costituire una garanzia, giacché in dette lettere le banche hanno manifestato il loro rifiuto solo in termini
generici e, principalmente, facendo riferimento in generale alle difficoltà economiche e finanziarie del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. L’unico
elemento determinante sarebbe quindi la situazione economica oggettiva della WDI, la quale, tenuto conto delle prospettive
favorevoli in termini di flusso di liquidità per i prossimi anni e delle garanzie di cui dispongono le banche, avrebbe la
possibilità di ottenere una garanzia bancaria. Dalle proiezioni dei flussi di liquidità prodotte dalla richiedenti risulterebbe
che la WDI sarebbe inoltre in grado di restituire entro sette anni un prestito con rimborso rateizzato per l’importo dell’ammenda
utilizzando il suo flusso di liquidità disponibile. Essa dovrebbe quindi poter ottenere una garanzia bancaria.
29
A tal riguardo, si può rilevare che dagli atti risulta che le richiedenti si sono rivolte una prima volta a quattordici istituti
di credito, senza successo. Infatti, il 20 luglio 2010 esse hanno inviato varie lettere redatte in termini praticamente identici
«alle banche di credito», cui hanno chiesto di concedere loro una garanzia a copertura totale o parziale dell’importo delle
ammende (EUR 56,05 milioni). Con messaggi di posta elettronica inviati alla stessa data, la WDI ha presentato una richiesta
analoga alle seguenti banche: [
riservato
].
30
Gli istituti di credito e gli enti di assicurazione del credito hanno pressoché sistematicamente motivato il loro rifiuto
con l’incerta situazione economica e finanziaria delle richiedenti, in quanto tale situazione non consente loro di estendere
il loro impegno all’importo dell’ammenda. Alcune delle lettere di rifiuto sono molto succinte, mentre altre contengono una
motivazione dettagliata. Così, la [
riservato
] (lettera alla WDI del 26 luglio 2010) sottolinea l’«importanza dell’impegno esistente» e ricorda che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] si
trova «in fase di risanamento». La [
riservato
] (tre lettere identiche indirizzate alla WDI, alla WDV e alla PIB il 23 luglio 2010) fa riferimento all’«esame approfondito»
della situazione economica dell’impresa «effettuato recentemente» e alla difficile situazione finanziaria che la stessa sta
attraversando. La [
riservato
] (lettere alla WDI, alla WDV e alla PIB del 22 luglio 2010) afferma di non poter fornire alcuna «garanzia, nemmeno parziale,
in ragione dell’attuale situazione economica del gruppo nel suo complesso e delle sue singole imprese». La [
riservato
] (lettera alla WDI del 22 luglio 2010) invoca il «rigoroso processo di risanamento e ristrutturazione che deve consentire
di ripristinare a medio termine la capacità finanziaria» e sottolinea che considererebbe «profondamente compromesse le prospettive
di risanamento del gruppo in caso di ulteriore aggravamento dei suoi obblighi finanziari, aggravamento che peserebbe sul risultato
finanziario», motivo per cui ritiene che «non sia immaginabile assumere a proprio carico una quota corrispondente della garanzia
bancaria». La [
riservato
] (lettera alla WDI, alla WDV e alla PIB del 22 luglio 2010) annuncia di avere concluso, «a seguito di un esame approfondito
del credito», che«non sussistono le condizioni per ampliare il [suo] attuale impegno di credito».
31
Con lettere o messaggi di posta elettronica del 10 novembre 2010 le richiedenti hanno nuovamente chiesto una garanzia alle
stesse banche, ma per l’importo dell’ammenda nel frattempo rettificata (vale a dire EUR 46,55 milioni). Nelle lettere di rifiuto
inviate tra l’11 e il 26 novembre 2010 le banche hanno confermato che i motivi addotti in precedenza per giustificare il loro
rifiuto valevano anche per le ammende ridotte.
32
Inoltre, il 19 febbraio 2011 la WDI ha chiesto per la terza volta alle banche sopra menzionate di concedere a lei in particolare
una garanzia per la sua ammenda (ridotta) e, a tal fine, ha loro comunicato i motivi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per respingere
la sua domanda ITP. Essa ha nuovamente ricevuto risposte negative. Così, nella sua lettera del 22 febbraio 2011, la [
riservato
] motiva il rifiuto di concedere una garanzia bancaria invocando la propria «esclusiva funzione di concedere finanziamenti
a lungo termine e la [sua] valutazione della situazione economica [dell’impresa], valutazione comunque diversa da quella espressa
dalla [OSCURATO:PERSONA] europea». Nella lettera del 23 febbraio 2011, la [
riservato
] spiega che «dopo avere analizzato tutte le informazioni e a seguito di più ampie discussioni al suo interno, ritiene di
avere raggiunto il limite della [sua] disponibilità a concedere crediti sia al gruppo PIB+ in generale che alla WDI in particolare»,
ragion per cui si vede «costretta a respingere ancora una volta la richiesta di garanzia bancaria a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA]
europea». Si scusa per non poter esporre tutti i dettagli della sua decisione ed invita la WDI a comprendere la sua posizione,
precisando inoltre che le sue procedure interne per la concessione di credito sono organizzate in modo tale che, nel caso
di gruppi, non può concedere crediti unicamente sulla base delle singole imprese che li costituiscono, ma deve considerare
le richieste a livello globale, vale a dire a livello del gruppo stesso (ossia, nella specie, il gruppo PIB+). Peraltro, non
deciderebbe di accogliere le richieste unicamente sulla base del flusso di liquidità presente o futuro, bensì anche in considerazione
del volume dei crediti già accordati, delle garanzie di cui essi sono corredati, del complesso degli accordi di prestito esistenti
e delle precedenti esperienze.
33
Infine, le richiedenti hanno spiegato, senza essere smentite, che le banche finanziatrici hanno posto sotto particolare sorveglianza
loro e tutto il gruppo di cui fanno parte. Sarebbero infatti state organizzate conferenze telefoniche settimanali con la squadra
di coordinamento delle banche, costituita da [
riservato
], nonché riunioni, a seconda delle esigenze, sia con le singole banche che con l’intero gruppo dei finanziatori. [OSCURATO:PERSONA]
esclude da tale gruppo [
riservato
]. Dagli atti emerge inoltre che, a partire da marzo 2010, le richiedenti hanno inviato alle banche relazioni mensili dettagliate
sulla loro situazione economica (vale a dire bilanci provvisori, conti profitti e perdite, prospetti di cash‑flow ecc.), relazioni
che consentono anche di avere un quadro completo dello stato di salute del gruppo PIB+ nella sua interezza.
34
Alla luce di quanto precede, è giocoforza per il giudice del procedimento sommario constatare che le richiedenti hanno tentato
tempestivamente, seriamente e a più riprese di ottenere una garanzia bancaria a copertura delle ammende loro inflitte. Dagli
atti risulta che tali tentativi sono stati vani, in quanto le banche contattate hanno esaminato la loro situazione finanziaria
ed economica in maniera approfondita, come emerge dalle loro lettere di rifiuto, le quali dimostrano che erano perfettamente
al corrente della posizione delle richiedenti nell’ambito del gruppo PIB+ (in particolare rispetto ai membri della famiglia
[OSCURATO:PERSONA]) e conoscevano, in particolare, la situazione della richiedente WDI. In tale contesto, nulla indica che il rifiuto
sia stato opposto alle richiedenti per pura condiscendenza esclusivamente ai fini del presente procedimento.
35
Poiché si sono viste rifiutare una garanzia bancaria complessivamente da quattordici banche, che avevano motivato tale rifiuto
nel modo sopra descritto, le richiedenti hanno adeguatamente dimostrato che era per loro oggettivamente impossibile ottenere
tale garanzia, tanto più che, in situazioni analoghe, la giurisprudenza ha già stabilito che due o anche tre rifiuti sono
sufficienti (v. ordinanze del presidente del Tribunale 2 marzo 2011, causa T‑392/09 R, 1. garantovaná/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata
nella Raccolta, punto 56, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 17 supra, punti 102 e 103). Il fatto che le richiedenti
non abbiano prodotto rifiuti scritti degli enti di assicurazione del credito [
riservato
] da esse parimenti contattati è quindi irrilevante e non occorre esaminare se la prestazione di garanzie bancarie rientri
fra i compiti di tali enti.
36
Non può essere accolto nessuno degli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare il contrario.
37
[OSCURATO:PERSONA] fa valere, in primo luogo, che in tale contesto si è erroneamente omesso di prendere in considerazione i mezzi
finanziari dell’azionista ArcelorMittal, la quale detiene da molto tempo una partecipazione nella WDV pari ad un terzo del
suo capitale. A tal riguardo va rilevato che, nell’esame delle condizioni economiche di un’impresa e della sua capacità di
costituire una garanzia bancaria, la situazione materiale della stessa può essere valutata tenendo conto, in particolare,
delle caratteristiche del gruppo cui essa è collegata, direttamente o indirettamente, tramite i suoi azionisti (ordinanze
del presidente della Corte 7 marzo 1995, causa C‑12/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑467, punto 12,
e ordinanza del presidente del Tribunale 11 ottobre 2007, causa T‑120/07 R, MB [OSCURATO:PERSONA]GmbH/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. II-585, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
38
Secondo la giurisprudenza, tale approccio si basa sull’idea che l’impresa in questione non persegua interessi oggettivi autonomi
rispetto a quelli delle persone che la controllano, sicché il carattere grave ed irreparabile dell’asserito pregiudizio dev’essere
valutato tenendo conto anche della situazione finanziaria delle persone che controllano l’impresa (ordinanza MB [OSCURATO:PERSONA]GmbH/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 37 supra, punto 37 e giurisprudenza ivi richiamata). Tale «giurisprudenza sui
gruppi» è stata successivamente estesa alle partecipazioni minoritarie (50, 40 e anche 30%), in quanto, a seconda della struttura
del capitale dell’impresa interessata, tali partecipazioni (sostanziali) possono risultare pertinenti per valutare le sue
condizioni economiche, sicché la parte che propone una domanda di provvedimenti provvisori deve in ogni caso corredarla di
sufficienti informazioni relative a tali partecipazioni minoritarie (v. ordinanze del presidente del Tribunale 7 maggio 2010,
causa T‑410/09 R, Almamet/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punti 57 e 58, e 24 gennaio 2011, causa T‑370/10 R,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punti 39‑42). Questa giurisprudenza impone anzitutto solo
un obbligo di informazione al fine di accertare un’eventuale comunanza di interessi, mentre nei due procedimenti sommari che
hanno dato luogo a detta giurisprudenza non vi era alcun motivo di esaminare se tra l’impresa interessata e i suoi azionisti
di minoranza sussistesse realmente tale comunanza di interessi.
39
In questo caso, nella domanda di provvedimenti provvisori, le richiedenti hanno effettivamente segnalato la partecipazione
minoritaria della ArcelorMittal e hanno spiegato di essersi invano a questa rivolte, il 26 luglio e il 22 novembre 2010 per
ottenere una garanzia bancaria a copertura delle ammende loro inflitte. Tuttavia, è superfluo valutare più approfonditamente
la serietà sia di tali richieste che delle lettere di rifiuto della ArcelorMittal del 30 luglio e del 25 novembre 2010, dato
che la giurisprudenza sui gruppi sopra richiamata non si applica al rapporto tra le richiedenti e la ArcelorMittal.
40
Benché sia vero che la ArcelorMittal è attiva sul mercato dell’acciaio al pari di tutte le richiedenti, tuttavia tali imprese
appartengono a gruppi diversi, vale a dire il gruppo ArcelorMittal, da un lato, e il gruppo PIB+, dall’altro. Si tratta di
imprese concorrenti che perseguono obiettivi (strategici) diversi. È quindi escluso che la ArcelorMittal e le richiedenti
abbiano oggettivamente i medesimi interessi fondamentali. In particolare, è escluso che la ArcelorMittal, in quanto azionista,
possa dare sostegno ad una politica aggressiva del gruppo PIB+ intesa a sottrarre al gruppo ArcelorMittal clienti ed interi
mercati. La partecipazione minoritaria della ArcelorMittal non è quindi tale da determinare l’applicazione della giurisprudenza
sui gruppi.
41
Il fatto che la ArcelorMittal e l’una o l’altra delle richiedenti possano avere interessi pecuniari convergenti non osta a
siffatta conclusione quando si tratti, ad esempio, di tutelare il valore della partecipazione minoritaria della ArcelorMittal.
Tale interesse della ArcelorMittal, cui si può aggiungere anche l’interesse che essa avrebbe ad accedere ai dati delle imprese
della WDV e della WDI nei limiti dei diritti conferitile dalla posizione di azionista di minoranza, non presenta la stessa
intensità degli interessi strategici fondamentali perseguiti da un gruppo attraverso l’elaborazione della propria politica
di azione e giustificano l’applicazione della giurisprudenza sui gruppi solo in caso di oggettiva comunanza di interessi.
Il fatto che la ArcelorMittal sia disposta a [
riservato
], come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], è irrilevante.
42
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le lettere di rifiuto delle banche non sono atte a dimostrare l’impossibilità
di ottenere una garanzia bancaria, in quanto le banche avrebbero un considerevole interesse proprio a soddisfare i loro crediti
il più rapidamente possibile in caso di concomitante sospensione della riscossione delle ammende. Tutti i creditori della
rete PIB+, comprese le banche e la [OSCURATO:PERSONA], si trovano infatti in concorrenza tra loro per ottenere la migliore garanzia
possibile e in seguito recuperare al meglio i rispettivi crediti. [
riservato
]. Essi avrebbero quindi un interesse oggettivo al mantenimento dell’attività della WDI in ragione della sua redditività e
della sua buona posizione concorrenziale, nonché del suo flusso di liquidità. Non proseguire l’attività della WDI significherebbe
per le banche perdere la principale fonte di entrate della rete, il che comprometterebbe le prospettive di crescita del cash‑flow
nel medio e lungo termine. Sarebbe quindi oggettivamente plausibile che le banche finiscano con il finanziare la costituzione
di una garanzia bancaria a copertura delle ammende, dato che nulla autorizzerebbe a sperare nella sospensione dell’esecuzione.
Qualsiasi banca ragionevole che segua una riflessione economica razionale sarebbe disposta, se conoscesse i risultati positivi
della WDI, a costituire una garanzia bancaria per l’intero ammontare delle ammende inflitte alle richiedenti.
43
Tale argomentazione non può essere condivisa. [OSCURATO:PERSONA] non intende riconoscere il «considerevole interesse proprio»
delle quattordici banche che hanno rifiutato di concedere la garanzia alle richiedenti. A tal riguardo va rilevato che una
banca, quando adotta una decisione, positiva o negativa, in materia di credito e di garanzia, persegue sempre i propri interessi
in quanto istituto di credito e deve peraltro agire in tal modo a vantaggio dei suoi azionisti. Nella specie, tali interessi
potrebbero piegarsi a quelli della [OSCURATO:PERSONA] solo nel caso in cui la giurisprudenza sui gruppi sopra richiamata fosse applicabile
alle quattordici banche. Così non è, tuttavia.
44
Da un lato, non ricorrono nel fascicolo elementi tali da far ritenere che le banche siano divenute azioniste delle richiedenti
o abbiano acquisito in un modo o nell’altro partecipazioni nel gruppo PIB+ mediante conferimenti di capitali. I loro rapporti
di affari con quest’ultimo si limitano al settore del credito e tutti i loro sforzi sono tesi a garantire e a soddisfare nel
miglior modo possibile i propri diritti al rimborso e agli interessi. Entro questi limiti, non esiste alcuna identità oggettiva
tra gli interessi strategici di tali istituti di credito e quelli delle richiedenti, le quali operano principalmente nel settore
dell’acciaio (v. supra, punti 1 e 2).
45
Dall’altro, affermare che [
riservato
] non basta di per sé a dimostrare che sussistano tra le banche e dette società rapporti personali equiparabili a quelli che
possono esistere, ad esempio, fra i tre membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e che rendono superflua la creazione di una società holding
comune (v. supra, punto 1), né che tali rapporti personali siano così intensi da giustificare l’applicazione della giurisprudenza
sui gruppi.
46
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita alle ricorrenti di non essersi rivolte ad una banca estera. A tale proposito è sufficiente
rilevare che la [
riservato
] ha escluso a priori qualsiasi possibilità di ottenere la garanzia desiderata presso una banca non appartenente al gruppo
dei suoi finanziatori dopo che questi ultimi avevano espresso il loro rifiuto. La giurisprudenza ha peraltro riconosciuto
che proprio il rifiuto di una garanzia da parte delle banche di cui il richiedente è cliente abituale dimostra l’impossibilità
oggettiva di ottenere la garanzia richiesta (ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 17 supra, punti 105, 109
e 110).
47
Alla luce di quanto precede, le varie lettere di rifiuto delle banche [
riservato
] sopra menzionate dimostrano sufficientemente che è impossibile per le richiedenti ottenere una garanzia bancaria a copertura
delle loro ammende. Conseguentemente, gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] basati sui documenti e sui dati di carattere finanziario
ed economico relativi alle richiedenti e diretti a dimostrare che tali banche finirebbero comunque con il concedere la garanzia
in questione sono irrilevanti, dato che, conoscendo i risultati positivi della WDI in particolare, qualsiasi banca ragionevole
sarebbe disposta a farlo.
48
Tale argomento della [OSCURATO:PERSONA] contraddice la propria stima [
riservato
] «[
riservato
]» da essa formulata nella decisione adottata (punto 1179). È inoltre degno di nota il fatto che nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA]
ritenga di poter giudicare il comportamento di una «banca ragionevole che segua una riflessione economica razionale», mentre
fino ad ora ha sempre sottolineato di non essere una banca e di non disporre né dell’infrastruttura né dei servizi specialistici
di una banca, affermazione che è stata condivisa dal Tribunale (sentenza 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, causa T‑239/01,
da T‑244/01 a T‑246/01, causa T‑251/01 e T‑252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1181, punto 479).
49
L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] sembra inoltre incompatibile con la giurisprudenza secondo cui l’urgenza di una domanda di provvedimenti
provvisori deve essere valutata in base alle circostanze esistenti nel momento in cui la domanda è stata presentata, ma al
più tardi nel momento in cui il giudice statuisce su di essa (v. ordinanze del presidente del Tribunale 23 gennaio 2009, causa
T‑352/09 R, Pannon Höerőmű/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punti 29 e 30, e 8 giugno 2009, causa T‑173/09 R, Z/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-67, punto 22). Sebbene le richiedenti abbiano adeguatamente dimostrato che era loro oggettivamente impossibile
ottenere una garanzia bancaria prima dell’adozione della decisione adottata, la [OSCURATO:PERSONA], con l’argomento secondo cui si
deve ritenere che le banche «finiscano» con il finanziare la costituzione di una garanzia bancaria, «dato che nulla autorizzerebbe
a sperare di ottenere una sospensione dell’esecuzione», intende basarsi su una data successiva a quella della decisione adottata
e «lasciar correre» fino a quando le richiedenti debbano dichiararsi insolvibili per incapacità contributiva o sovraindebitamento
nell’ipotesi in cui, malgrado tutto, non dovessero ottenere una garanzia bancaria (artt. 17 e 15a dell’Insolvenzordnung tedesco,
in combinato disposto con gli artt. 177a e 130a del codice commerciale tedesco).
50
Infine, non può essere accolta la censura con cui la [OSCURATO:PERSONA] addebita alle richiedenti di avere contribuito fattivamente
al verificarsi del danno, in quanto, posteriormente alla comunicazione degli addebiti, la WDI avrebbe effettuato rilevanti
movimenti di capitali a vantaggio di società terze appartenenti allo stesso gruppo, e, al contempo, di avere costituito solo
una riserva minima di EUR [
riservato
] milioni per una partecipazione di 18 anni all’intesa sull’acciaio da precompressione.
51
[OSCURATO:PERSONA] spiega a tale proposito che occorre evitare che siffatti movimenti di capitali «minino» la politica da essa
perseguita attraverso l’irrogazione delle ammende, ma è sufficiente constatare che, con i movimenti di capitali in questione,
la WDI tentava di impedire la messa in liquidazione giudiziaria di imprese del gruppo PIB+ e la perdita di numerosi posti
di lavoro, il che è pacifico. È altrettanto pacifico che gli azionisti non hanno «fatto uscire» liquidità né dalle società
cui sono state inflitte ammende né dalle imprese beneficiarie dei movimenti di capitali interni al gruppo, ad eccezione dei
dividendi per EUR [
riservato
] milioni nel 2008 a favore dell’azionista di minoranza ArcelorMittal, che non fa parte del gruppo. Pertanto, non si può addebitare
né alla società Holding‑PIB né al gruppo PIB+ nel suo complesso di avere utilizzato la WDI come fonte di finanziamento per
soccorrere altre società del gruppo in difficoltà.
52
Per quanto riguarda la riserva di EUR [
riservato
] milioni, la censura relativa alla «costituzione di riserve insufficienti» è irrilevante, dato che, nella decisione adottata
(punti 1178 e 1179), la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha indicato vari elementi da cui risulta a priori che [
riservato
]. Di conseguenza, l’importo di una riserva contabile non ha alcuna rilevanza. Peraltro, l’importo di EUR [
riservato
] milioni nel contesto dell’intesa sull’acciaio da precompressione, non sembra assolutamente anomalo. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA]
ha già dichiarato in due occasioni che occorreva rettificare verso il basso l’importo delle ammende da essa inflitte a singole
imprese che avevano partecipato al cartello. Di recente, ha ridotto addirittura di circa l’80% l’ammenda che aveva inflitto
alla ArcelorMittal, che è il più grande gruppo siderurgico del mondo, a motivo dell’impossibilità per alcune imprese del gruppo
di pagarla (v. supra, punto 10).
53
Da quanto precede risulta che le richiedenti hanno dimostrato adeguatamente l’urgenza del provvedimento cautelare richiesto.
Sul fumus boni iuris
54
Secondo la giurisprudenza, il presupposto del fumus boni iuris sussiste se almeno uno dei motivi addotti dal richiedente a
sostegno del ricorso principale appare prima facie pertinente e, in ogni caso, non infondato, o se gli argomenti svolti dal
richiedente non possono essere respinti senza un esame approfondito, che è riservato al giudice del procedimento principale
(v., in tal senso, ordinanze del presidente del Tribunale 28 aprile 2009, causa T‑95/09 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-47, punto 21 e giurisprudenza ivi citata, e 10 marzo 1995, causa T‑395/94 R, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑595, punto 49, confermata con ordinanza del presidente della Corte [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a.,
citata al punto 12 supra, punti 26 e 27).
55
A sostegno del ricorso con cui hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione adottata e, in subordine,
un’adeguata riduzione delle loro ammende, le richiedenti deducono sette motivi.
56
Come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’esposizione della maggior parte di tali motivi è troppo concisa e non è direttamente
comprensibile. Essa non è quindi conforme ai criteri della giurisprudenza secondo cui gli elementi essenziali di fatto e di
diritto sui quali è fondata una domanda di provvedimenti provvisori devono emergere in maniera coerente e comprensibile dallo
stesso testo della domanda, per consentire al resistente di predisporre le proprie osservazioni e al giudice del procedimento
sommario di deliberare in merito alla domanda con la dovuta sollecitudine, anche senza ulteriori informazioni a sostegno (ordinanze
del presidente del Tribunale 15 gennaio 2001, causa T‑236/00 R, Stauner e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑15, punto 34;
7 maggio 2002, causa T‑306/01 R, Aden e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2387, punto 52, e 23 maggio 2005, causa
T‑85/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1721, punto 37).
57
Tale censura di concisione eccessiva non vale tuttavia per il motivo concernente l’errata constatazione di un’infrazione unica
e continuata. Nella domanda di provvedimenti provvisori le richiedenti espongono, sostanzialmente, che la [OSCURATO:PERSONA] addebita
alla WDI di avere partecipato ad un’infrazione dal 1° gennaio 1984 al 19 settembre 2002 e alla WDV di avervi partecipato dal
3 settembre 1987 al 19 settembre 2002. Tuttavia, la WDI e la WDV vi avrebbero preso parte solo per un periodo molto più breve,
cioè dal 12 maggio 1997 al 19 settembre 2002. Le infrazioni commesse prima del 12 maggio 1997 sarebbero infatti prescritte.
[OSCURATO:PERSONA] non terrebbe conto della circostanza che tra un accordo e l’altro è trascorso un intervallo di un anno e mezzo.
Essa disattende il fatto che gli accordi conclusi prima e dopo tale intervallo non possono essere considerati un’infrazione
unica e continuata, in quanto hanno natura diversa e non si basano sulla medesima organizzazione. Durante una riunione tenutasi
il 9 gennaio 1996, le richiedenti avrebbero inoltre preso le distanze dagli accordi del cartello di fronte a tutte le altre
imprese, il che sarebbe dimostrato senza ambiguità da varie note scritte. Anche tale presa di distanza dimostrerebbe che non
si può contestare alle richiedenti un’infrazione unica e continuata.
58
Questa argomentazione delle richiedenti, che, se accolta, dovrebbe comportare una notevole riduzione delle ammende inflitte
alla WDI e WDV, è talmente precisa che ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di depositare una memoria dettagliata di numerose pagine.
Essa consente inoltre al giudice del procedimento sommario di dichiarare che il motivo non sembra, a prima vista, privo di
fondamento e in ogni caso non può essere respinto senza un esame approfondito, che compete al giudice del procedimento principale.
59
Anche il motivo concernente il rifiuto di tener conto dell’assenza di capacità contributiva delle richiedenti è direttamente
comprensibile e ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di depositare una corposa e dettagliata memoria anche su questo punto.
60
A tal riguardo si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 261 TFUE e dell’art. 31 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre
2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1,
pag. 1), il Tribunale ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi contro le decisioni con cui la
[OSCURATO:PERSONA] abbia fissato un’ammenda o una penalità di mora. Nella specie non si può escludere che il Tribunale eserciti tale
competenza al momento della pronuncia nel procedimento principale e riduca le ammende inflitte alle richiedenti. La stessa
[OSCURATO:PERSONA] ha spiegato a tale riguardo che, poiché le richiedenti contestano la valutazione concernente la loro capacità
contributiva, il Tribunale fisserebbe direttamente l’ammenda qualora riscontrasse un errore di diritto nella decisione. In
tal caso, esso dovrebbe basarsi sui fatti risultanti dalle informazioni fornite nel frattempo. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che,
pertanto, qualora nella fattispecie il Tribunale risolvesse in senso negativo la questione dell’urgenza, ciò pregiudicherebbe
le prospettive di successo del ricorso principale. Tali spiegazioni della [OSCURATO:PERSONA] valgono anche per il caso in cui, come
è stato fatto in precedenza, nella specie occorresse risolvere in senso affermativo la questione dell’urgenza.
61
Pertanto, si deve constatare che sussiste, a prima vista, un fumus boni iuris che milita a favore della riduzione delle ammende
richiesta in subordine dalle richiedenti.
Sulla valutazione comparativa degli interessi
62
Secondo una costante giurisprudenza, i rischi inerenti a ciascuna delle possibili soluzioni devono essere ponderati nell’esame
della domanda di provvedimenti provvisori. Concretamente, ciò significa che il giudice deve esaminare in particolare se l’interesse
del richiedente alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata debba prevalere sull’interesse all’esecuzione immediata
della stessa (ordinanze del presidente della Corte [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., citata al punto 12 supra, punto 50;
12 luglio 1996, causa C‑180/96 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3903, punto 89, e 26 giugno 2003, cause riunite C‑182/03 R
e C‑217/03 R, Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6887, punto 142).
63
Le richiedenti hanno dimostrato non solo l’urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti, fornendo la prova che è stato loro
oggettivamente impossibile ottenere una garanzia bancaria a copertura delle ammende, ma anche il fumus boni iuris della loro
domanda in subordine diretta ad ottenere la riduzione dell’importo di tali ammende. Si deve quindi riconoscere che, dal punto
di vista finanziario, esse hanno un legittimo interesse alla sospensione dell’esecuzione del loro obbligo di costituire una
garanzia bancaria per le suddette ammende. Qualora la loro domanda di provvedimenti provvisori non fosse accolta, la [OSCURATO:PERSONA]
potrebbe infatti procedere alla riscossione immediata delle ammende, il che comporterebbe, secondo ogni probabilità, la messa
in liquidazione giudiziaria delle richiedenti per incapacità contributiva o sovraindebitamento (v. supra, punto 49).
64
[OSCURATO:PERSONA] replica a tale motivo invocando l’interesse pubblico al mantenimento dell’efficacia delle regole di concorrenza
dell’Unione europea e dell’effetto dissuasivo delle ammende da lei irrogate, nonché l’interesse finanziario dell’Unione. Essa
sottolinea in particolare che un’ammenda, una volta confermata dal giudice supremo, diviene parte del bilancio dell’Unione.
65
A proposito degli interessi finanziari dell’Unione, la cui importanza fondamentale non può essere contestata, va rilevato
che le richiedenti non dispongono delle risorse necessarie per pagare le ammende loro inflitte (v. supra, punti 16 e 19) e
che è per esse oggettivamente impossibile costituire la garanzia bancaria richiesta. È quindi molto probabile che, qualora
dovesse procedere alla riscossione coattiva, la [OSCURATO:PERSONA] non raccoglierebbe le somme prefissate. Inoltre, le richiedenti
hanno spiegato, senza essere smentite, che, qualora dovessero essere poste in liquidazione giudiziaria, come vi è motivo di
temere, il credito della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcuna priorità, secondo il diritto tedesco, rispetto ai crediti di altri
soggetti, ed essa dovrebbe accontentarsi della quota assegnatale al termine della liquidazione. Pertanto, gli interessi finanziari
della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero tutelati meglio da un’immediata esecuzione forzata di quanto non lo sarebbero se la stessa
[OSCURATO:PERSONA] consentisse alle richiedenti di proseguire la loro attività e pagare le ammende con gli utili realizzati (v.,
in tal senso, ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 17 supra, punto 136).
66
Peraltro, sembra che la [OSCURATO:PERSONA] abbia anche di primo acchitto reputato che nella specie il conseguimento degli interessi
finanziari dell’Unione fosse piuttosto improbabile. Al momento della decisione adottata riteneva infatti che vari indizi deponessero
nel senso che la PIB e la WDI non erano in grado di pagare le ammende e molto probabilmente non sarebbero sopravissute alla
loro condanna (punti 1178 e 1179 della decisione impugnata). Ciò indica che, fin dal primo momento, si sarebbe rassegnata
a non riscuotere le ammende. A ciò si aggiunga che, successivamente alla decisione adottata, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato varie
procedure ITP per verificare la capacità contributiva di imprese alle quali aveva inflitto ammende. Ne consegue che essa è
pienamente disposta a rinunciare (parzialmente) alle ammende, anche dopo che le stesse sono divenute parte integrante del
bilancio dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti recentemente rinunciato all’80% dell’ammenda che aveva inflitto al gruppo
ArcelorMittal. In tale contesto, la sua preoccupazione di «resuscitare» gli interessi finanziari dell’Unione proprio nei confronti
delle richiedenti non sembra particolarmente legittima.
67
Da quanto precede risulta che si deve riconoscere la priorità degli interessi delle richiedenti rispetto agli interessi finanziari
della [OSCURATO:PERSONA].
68
Occorre rilevare, tuttavia, che il fumus boni iuris confermato in precedenza riguarda solo la domanda in subordine diretta
ad ottenere una riduzione delle ammende e che le stesse richiedenti hanno affermato di essere disposte ad effettuare un pagamento
rateizzato a partire da luglio 2011 secondo un calendario adeguato (v. supra, punto 6). Con lettera del 7 febbraio 2011 esse
hanno sottoposto alla [OSCURATO:PERSONA] un piano di pagamento attualizzato nell’ambito della procedura ITP e hanno spiegato che,
in caso di riduzione del 75% delle loro ammende, vale a dire una riduzione a circa EUR 12 milioni, sarebbero in grado di offrire
un pagamento in 39 rate a partire da luglio 2011. Si deve inoltre segnalare che la WDI aveva costituito da molto tempo una
riserva di EUR [
riservato
] milioni ai fini del pagamento dell‘ammenda.
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Per il momento, quindi, occorre prendere in considerazione gli interessi finanziari dell’Unione accordando alle richiedenti
il provvedimento provvisorio richiesto, senza che sia necessario pronunciarsi in questa fase sulla menzionata riduzione del
75%, unicamente a condizione che esse versino la somma di EUR [
riservato
] milioni alla [OSCURATO:PERSONA] entro il 30 giugno 2011 e paghino, al 15 di ogni mese, rate da EUR 300 000 a partire dal 15 luglio
2011 e fino a nuovo ordine, ma al più tardi fino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale.
70
Si deve inoltre osservare che, ai sensi dell’art. 108 del regolamento di procedura, il giudice del procedimento sommario può,
in qualsiasi momento, modificare o revocare la sua ordinanza in seguito a mutamento delle circostanze. Per «mutamento delle
circostanze» si devono intendere, in particolare, gli elementi di fatto idonei a modificare la valutazione relativa al requisito
dell’urgenza nel caso di specie [ordinanza della Corte 14 febbraio 2002, causa C‑440/01 P (R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1489,
punti 62‑64). Spetterà eventualmente alle parti rivolgersi al Tribunale qualora, a loro parere, le circostanze siano mutate
in maniera tale da poter determinare una modifica della presente ordinanza.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
così provvede:
1) La sospensione dell’esecuzione dell’obbligo imposto alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, alla [OSCURATO:PERSONA] mbH & Co. KG e alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG di costituire una garanzia bancaria
a favore della [OSCURATO:PERSONA] al fine di evitare la riscossione immediata delle ammende loro inflitte dall’art. 2, n. 1, della
decisione C (2010) 4387 def., adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 30 giugno 2010 in un procedimento di applicazione dell’art. 101 TFUE
e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (COMP/38.344 – Acciaio da precompressione), quale risulta dalla decisione di modifica 30 settembre
2010, C (2010) 6676 def., è accordata alle seguenti condizioni:
a) che la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, la [OSCURATO:PERSONA] mbH & Co. KG e la [OSCURATO:PERSONA]
GmbH & Co. KG versino alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR [
riservato
] milioni entro il 30 giugno 2011;
b) che esse versino alla [OSCURATO:PERSONA] rate mensili da EUR 300 000 a partire dal 15 luglio 2011 (e il 15 di ogni mese seguente)
fino a nuovo ordine, ma al più tardi fino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 13 aprile 2011
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Jaeger
*
Lingua processuale: il tedesco.
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– Informazioni riservate non riportate.