Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 30216/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tania emessa in data 29/01/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che non è stata che non è stata chiesta la trattazione orale delprocedimento,letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, VincenzoSenatore, ha chiesto l’annullamento della sentenza con restituzione degli atti allaCorte di Appello di Catania per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, hacondannato l’imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata e diresistenza a pubblico ufficiale commessi il 27/01/2018.2.

Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione ildifensore dell’imputato, articolando tre motivi.2.1 Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 23 bis del d.l.137/2020 convertito in legge n. 176/2020, artt. 24 e 111 Cost. e artt. 178 lett.c) e art. 179, cod. proc. pen.

La difesa eccepisce la violazione della leggeprocessuale, lamentando l’avvenuta celebrazione del giudizio di appello inassenza di video collegamento con l’imputato detenuto, precisando di avereesposto a verbale la circostanza della detenzione dell’imputato per altra causa ela sua volontà di rendere spontanee dichiarazioni e di avere precedentementeformalizzato in data 20/10/2025 la relativa richiesta per la partecipazionedell’imputato.2.2.

Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità e travisamento delmateriale probatorio, in relazione al ritenuto coinvolgimento dell’imputato nelreato di rapina con il ruolo di “palo”, per essere stato individuato in prossimitàdel luogo del fatto - la tabaccheria dove è avvenuta la rapina - a bordo dellapropria autovettura modello Smart, senza peraltro contatti con l'autoremateriale, mai identificato in quanto travisato e allontanatosi a bordo di unadiversa autovettura, modello [OSCURATO:PERSONA], risultata rubata.

La difesa osserva chesi tratta di elemento neutro, come gli altri indizi emersi dalle Immagini estrattedal sistema di videosorveglianza, in cui si vede l'imputato entrare e uscire dal baradiacente alla tabaccheria poco prima del fatto e poi parlare al telefono mentre siallontana a bordo della propria autovettura, non essendo risultato dai tabulatitelefonici che si sia intrattenuto con soggetto presuntivamente coinvolto nellarapina; né valore indiziante assume lo scaldacollo “simile” a quello del rapinatoretravisato, rinvenuto nella vettura dell’imputato, in sede di perquisizione due oredopo la rapina, atteso che il rapinatore si è allontanato a bordo di diversavettura, senza mai accedere a quella dell'imputato.2.3.

Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inrelazione all’art. 62 bis cod. pen.; contraddittorietà e/o irragionevole motivazionein ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,osservando che la Corte di merito, a tal fine, ha evidenziato soltanto la gravitàdel delitto ascritto.

Con il medesimo motivo viene anche prospettata la possibilitàdi applicare d'ufficio la circostanza attenuante “di cui all'art 112 c.p.” (così inricorso a p. 6) tenuto conto del ruolo di mero “palo” assunto dall’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.1.

In ordine al primo motivo, dagli atti del fascicolo – la cui consultazione èconsentita in sede di legittimità, in ragione della natura processualedell’eccezione in esame (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, 3 Rv.220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez.1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) – e segnatamente dal verbaledell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta che la Corte di appello dava atto che ildifensore rappresentava che l’imputato era detenuto per altra causa, era aconoscenza dell’udienza ed intendeva parteciparvi e che il difensore, pertanto,“riteneva doversi disporre il videocollegamento” con l’imputato; a fronte di talerichiesta, la Corte di appello dava, altresì, atto che non risultava alcuna richiestadell’imputato di presenziare all’udienza, né era pervenuta istanza divideocollegamento e pertanto disponeva procedersi dichiarando l’imputato“detenuto per altro, assente” (v. verbale cit.).

Si evince inoltre dagli atti che,quanto pervenuto via p.e.c. in data 20/10/2025, non è, contrariamente a quantosostenuto dalla difesa, la richiesta di partecipazione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dell’imputato detenuto, ma semplicemente la richiesta del difensore ditrattazione orale del procedimento.1.1.

La censura difensiva si rivela priva di fondamento, in quanto non siconfronta con il consolidato principi in materia di giudizio camerale di appello,secondo il quale nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciatain esito a giudizio abbreviato, la richiesta di udienza partecipata formulata daldifensore non è sufficiente per disporre la traduzione dell'imputato detenuto peraltra causa, essendo necessario che quest'ultimo manifesti la volontà dicomparire, chiedendo specificamente di essere tradotto (da ultimo, Sez. 2, n.34940 del 09/10/2025 Ud., Rv. 288695 – 01).

Va rilevato che, nel caso inesame, si è proceduto con le forme del rito abbreviato in appello, in quanto ladecisione di primo grado è stata emessa dal giudice dell’udienza preliminare diCatania a seguito di richiesta ex art. 442 cod. proc. pen. formulata dall’imputato.Orbene, la trattazione del rito abbreviato in appello è disciplinata in modospecifico dal combinato disposto degli artt. 598-bis e 599 cod. proc. pen. comeriformati dal d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma [OSCURATO:PERSONA]).

La prima di dette normestabilisce, quale ordinaria modalità di trattazione dei procedimenti in appello, lacamera di consiglio senza la partecipazione delle parti, stabilendo poi, al comma2, che l’appellante e il suo difensore possono chiedere, ricevuto l’avviso diudienza, di partecipare alla stessa; in tal caso la Corte di appello, come previstodalla seconda parte del citato art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., disponeche l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello saràdeciso a seguito dell’udienza pubblica o in camera di consiglio.

Il successivo art.599 cod. proc. pen. regola la trattazione degli appelli che devono essere trattatiin camera di consiglio con la partecipazione delle parti, stabilendo espressamenteche detta disciplina si applichi proprio all’appello avverso le sentenze emesse inprimo grado ex art. 442 cod. proc. pen.; orbene, ai sensi del comma 2 del citatoart. 599 cod. proc. pen., in tali casi ”l’udienza è rinviata se sussiste un legittimoimpedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire”.

Nederiva che, nei casi di detenzione per altra causa (come nella specie), ove siproceda ad appello avverso sentenza emessa all’esito di rito abbreviato di primogrado, non basta che il difensore abbia richiesto l’udienza partecipata perchédebba disporsi la traduzione, dovendo lo stesso imputato avere ritualmentemanifestato la volontà di comparire.

Secondo tale principio, affermato dalleSezioni Unite, pur nel vigore della precedente disciplina, nel giudizio cameraled'appello l'imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative dellalibertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l'autorizzazione arecarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto diquest'ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente,a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'è l'obbligo delgiudice d'appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporne latraduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza (Sez.

U, n.35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837 - 01).1.2.

Va poi ricordato che, in relazione all’applicazione del regime particolaredella trattazione partecipata in pendenza di pandemia, sostanzialmente ripresa insede di c.d. [OSCURATO:PERSONA], è stato proprio affermato come in tema diimpugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, l'istanza ditrattazione orale formulata dal difensore nel procedimento d'appello avverso lasentenza emessa in primo grado in sede di giudizio abbreviato, determina laconversione del rito emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario, ma nonanche l'obbligo di traduzione dell'imputato detenuto che non abbia espresso lavolontà di partecipare all'udienza (Sez. 5, n. 3356 del 14/11/2024, dep. 2025,T., Rv. 287413 - 01).Ebbene, nel caso di specie, come detto, dagli atti non risulta che l’imputatoabbia formulato alcuna richiesta volta a partecipare all’udienza di appello.L’assenza di una espressa istanza in tal senso esclude, pertanto, qualsiasi doveredella Corte territoriale di provvedere alla sua traduzione.

Da ciò consegue lamanifesta infondatezza del motivo di ricorso.2.

Il secondo motivo, attinente all’affermazione di responsabilitàdell’imputato per i reati ascritti, è articolato esclusivamente in fatto, limitandosi,invero, ad opporre una diversa, e inammissibile in sede di legittimità, riletturadel quadro probatorio ed è, al contempo, aspecifico e reiterativo delle medesimedoglianze espresse con l’atto di appello - inerenti alla ricostruzione dei fatti eall’interpretazione del materiale probatorio - già affrontate dalla Corte territorialecon motivazione esaustiva, non illogica e tantomeno contraddittoria, con la qualeil ricorrente non si confronta affatto.

Le conformi pronunce di merito hanno datoconto puntualmente delle ragioni che hanno condotto all’affermazione dellaresponsabilità del ricorrente in ordine ai reati di rapina e di resistenza contestati(pp.7-9 della sentenza di secondo grado, pp.4-12 della sentenza di primo grado),all’esito di una valutazione del compendio probatorio rispettosa dei canoni dellalogica e dei principi che regolano l’apprezzamento della prova e le censureformulate nel ricorso non sono idonee a incrinarne la tenuta argomentativa,risolvendosi, in sostanza, nella proposta di una lettura parcellizzata delleemergenze probatorie, già oggetto di approfondito scrutinio da parte della Corteterritoriale, nel tentativo di ridimensionarne la valenza dimostrativa e disvalutare la portata inferenziale delle conclusioni raggiunte.

Il motivo di ricorsorisulta vieppiù aspecifico, non confrontandosi con l’illustrazione dei plurimielementi di ordine fattuale e logico da cui si dipana il ragionamento per ritenere ilcontributo concorsuale dell’imputato (pp. 7-9 della sentenza impugnata): - leimmagini di videosorveglianza della tabaccheria sede della rapina dalle qualiemergeva che il ricorrente stazionava con un'autovettura Smart dinanzi al baradiacente alla tabaccheria stessa senza consumare alcunché ed osservandol'area esterna; all'arrivo della vettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dal rapinatore, ilricorrente usciva dal bar guardando verso la tabaccheria e, mentre era in corsola rapina, restava seduto all'interno della sua vettura, finché, uscito il rapinatore,che si allontanava a bordo della vettura [OSCURATO:PERSONA], anche il ricorrente siallontanava a bordo della propria vettura Smart; circa due ore dopo la rapina glioperanti, ad un primo passaggio presso l'abitazione dell'imputato, nonrinvenivano la vettura Amart in suo uso, che invece notavano, ripassando pocodopo; risulta che qualche ora prima della rapina, il ricorrente, unitamente adaltro soggetto riconosciuto con certezza nel Pappalardo (esecutore materialedella rapina), si erano recati all'interno della tabaccheria; i giorni precedenti allarapina [OSCURATO:PERSONA] risulta avere ricevuto chiamate dall’utenza in uso alPappalardo; all’interno della vettura Smart condotta da [OSCURATO:PERSONA], in sede diperquisizione eseguita la sera stessa della rapina, venivano rinvenuti e sottopostia sequestro vari strumenti atti allo scasso, uno scaldacollo e due paia di guantianaloghi a quelli indossati dal rapinatore; dagli accertamenti eseguiti dal R.I.S. diMessina sullo scaldacollo così sequestrato risultavano tracce biologichericonducibili con certezza al Pappalardo; la vettura [OSCURATO:PERSONA] utilizzata da Pappalardoper l'esecuzione della rapina veniva rinvenuta alcuni giorni dopo abbandonata ebruciata in un'area boschiva dalla quale egli si era, evidentemente, allontanato abordo di un altro mezzo ritenuto essere quello condotto da [OSCURATO:PERSONA] a bordo delquale la stessa sera della rapina veniva rinvenuto lo scaldacollo con le traccebiologiche del Pappalardo.

La sentenza, dunque, ha dato atto, con motivazionecongrua, compiuta e logica, delle plurime risultanze istruttorie e delragionamento probatorio operato, che ha portato all’individuazione del ricorrentequale concorrente del Pappalardo (giudicato separatamente) attraverso un’analisicomparata e minuziosa di tutti gli elementi probatori raccolti (sistemi disorveglianza, servizio di appostamento, perquisizione e sequestro, indaginiscientifiche, rinvenimento dei veicoli utilizzati dai correi) nei momenti precedentie successivi all’azione delittuosa.

Trattasi, pertanto, di motivazione congrua, nonillogica e giuridicamente corretta, del tutto immune dai vizi denunciati.3.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche -censurata con il terzo motivo di ricorso - è stata giustificata con motivazioneesente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parolainsindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv.242419) e giuridicamente corrette, facendo riferimento, come elemento decisivoed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum, non solo allasostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento dell’ulteriorebeneficio (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489,secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche puòessere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi ocircostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis,disposta con il d. l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 luglio 2008, n. 125), ma anche alle alla gravità del fatto e allapersonalità dell’imputato, gravato da precedenti specifici cristallizzati nellarecidiva qualificata contestata.3.1.

Preclusa per effetto della mancata devoluzione in appello è laquestione relativa al riconoscimento della attenuante della “minima importanza”del ruolo rivestito nella rapina dell’imputato in qualità di “palo”, di cui all’art. 114cod. pen., dovendo evidentemente interpretarsi in tal senso la invocatacircostanza attenuante, erroneamente indicata nel motivo di ricorso comeprevista “all’art. 112 c.p.” (relativa invece alle circostanze aggravanti delconcorso di persone nel reato).

Sicché, ai sensi del combinato disposto degli artt.606, comma terzo e 609, comma secondo, cod. proc. pen., la censura non puòessere presa in esame in questa sede non rientrando tra le questioni rilevabilid'ufficio, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa.4.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell’articolo616 cod. proc. pen, al pagamento delle spese del procedimento e, nonemergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delleammende della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzionepecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tania emessa in data 29/01/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che non è stata che non è stata chiesta la trattazione orale delprocedimento,letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, VincenzoSenatore, ha chiesto l’annullamento della sentenza con restituzione degli atti allaCorte di Appello di Catania per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, hacondannato l’imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata e diresistenza a pubblico ufficiale commessi il 27/01/2018.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione ildifensore dell’imputato, articolando tre motivi.2.1 Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 23 bis del d.l.137/2020 convertito in legge n. 176/2020, artt. 24 e 111 Cost. e artt. 178 lett.c) e art. 179, cod. proc. pen. La difesa eccepisce la violazione della leggeprocessuale, lamentando l’avvenuta celebrazione del giudizio di appello inassenza di video collegamento con l’imputato detenuto, precisando di avereesposto a verbale la circostanza della detenzione dell’imputato per altra causa ela sua volontà di rendere spontanee dichiarazioni e di avere precedentementeformalizzato in data 20/10/2025 la relativa richiesta per la partecipazionedell’imputato.2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità e travisamento delmateriale probatorio, in relazione al ritenuto coinvolgimento dell’imputato nelreato di rapina con il ruolo di “palo”, per essere stato individuato in prossimitàdel luogo del fatto - la tabaccheria dove è avvenuta la rapina - a bordo dellapropria autovettura modello Smart, senza peraltro contatti con l'autoremateriale, mai identificato in quanto travisato e allontanatosi a bordo di unadiversa autovettura, modello [OSCURATO:PERSONA], risultata rubata. La difesa osserva chesi tratta di elemento neutro, come gli altri indizi emersi dalle Immagini estrattedal sistema di videosorveglianza, in cui si vede l'imputato entrare e uscire dal baradiacente alla tabaccheria poco prima del fatto e poi parlare al telefono mentre siallontana a bordo della propria autovettura, non essendo risultato dai tabulatitelefonici che si sia intrattenuto con soggetto presuntivamente coinvolto nellarapina; né valore indiziante assume lo scaldacollo “simile” a quello del rapinatoretravisato, rinvenuto nella vettura dell’imputato, in sede di perquisizione due oredopo la rapina, atteso che il rapinatore si è allontanato a bordo di diversavettura, senza mai accedere a quella dell'imputato.2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inrelazione all’art. 62 bis cod. pen.; contraddittorietà e/o irragionevole motivazionein ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,osservando che la Corte di merito, a tal fine, ha evidenziato soltanto la gravitàdel delitto ascritto. Con il medesimo motivo viene anche prospettata la possibilitàdi applicare d'ufficio la circostanza attenuante “di cui all'art 112 c.p.” (così inricorso a p. 6) tenuto conto del ruolo di mero “palo” assunto dall’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.1. In ordine al primo motivo, dagli atti del fascicolo – la cui consultazione èconsentita in sede di legittimità, in ragione della natura processualedell’eccezione in esame (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, 3 Rv.220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez.1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) – e segnatamente dal verbaledell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta che la Corte di appello dava atto che ildifensore rappresentava che l’imputato era detenuto per altra causa, era aconoscenza dell’udienza ed intendeva parteciparvi e che il difensore, pertanto,“riteneva doversi disporre il videocollegamento” con l’imputato; a fronte di talerichiesta, la Corte di appello dava, altresì, atto che non risultava alcuna richiestadell’imputato di presenziare all’udienza, né era pervenuta istanza divideocollegamento e pertanto disponeva procedersi dichiarando l’imputato“detenuto per altro, assente” (v. verbale cit.). Si evince inoltre dagli atti che,quanto pervenuto via p.e.c. in data 20/10/2025, non è, contrariamente a quantosostenuto dalla difesa, la richiesta di partecipazione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dell’imputato detenuto, ma semplicemente la richiesta del difensore ditrattazione orale del procedimento.1.1. La censura difensiva si rivela priva di fondamento, in quanto non siconfronta con il consolidato principi in materia di giudizio camerale di appello,secondo il quale nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciatain esito a giudizio abbreviato, la richiesta di udienza partecipata formulata daldifensore non è sufficiente per disporre la traduzione dell'imputato detenuto peraltra causa, essendo necessario che quest'ultimo manifesti la volontà dicomparire, chiedendo specificamente di essere tradotto (da ultimo, Sez. 2, n.34940 del 09/10/2025 Ud., Rv. 288695 – 01). Va rilevato che, nel caso inesame, si è proceduto con le forme del rito abbreviato in appello, in quanto ladecisione di primo grado è stata emessa dal giudice dell’udienza preliminare diCatania a seguito di richiesta ex art. 442 cod. proc. pen. formulata dall’imputato.Orbene, la trattazione del rito abbreviato in appello è disciplinata in modospecifico dal combinato disposto degli artt. 598-bis e 599 cod. proc. pen. comeriformati dal d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma [OSCURATO:PERSONA]). La prima di dette normestabilisce, quale ordinaria modalità di trattazione dei procedimenti in appello, lacamera di consiglio senza la partecipazione delle parti, stabilendo poi, al comma2, che l’appellante e il suo difensore possono chiedere, ricevuto l’avviso diudienza, di partecipare alla stessa; in tal caso la Corte di appello, come previstodalla seconda parte del citato art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., disponeche l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello saràdeciso a seguito dell’udienza pubblica o in camera di consiglio. Il successivo art.599 cod. proc. pen. regola la trattazione degli appelli che devono essere trattatiin camera di consiglio con la partecipazione delle parti, stabilendo espressamenteche detta disciplina si applichi proprio all’appello avverso le sentenze emesse inprimo grado ex art. 442 cod. proc. pen.; orbene, ai sensi del comma 2 del citatoart. 599 cod. proc. pen., in tali casi ”l’udienza è rinviata se sussiste un legittimoimpedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire”. Nederiva che, nei casi di detenzione per altra causa (come nella specie), ove siproceda ad appello avverso sentenza emessa all’esito di rito abbreviato di primogrado, non basta che il difensore abbia richiesto l’udienza partecipata perchédebba disporsi la traduzione, dovendo lo stesso imputato avere ritualmentemanifestato la volontà di comparire. Secondo tale principio, affermato dalleSezioni Unite, pur nel vigore della precedente disciplina, nel giudizio cameraled'appello l'imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative dellalibertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l'autorizzazione arecarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto diquest'ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente,a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'è l'obbligo delgiudice d'appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporne latraduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza (Sez. U, n.35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837 - 01).1.2. Va poi ricordato che, in relazione all’applicazione del regime particolaredella trattazione partecipata in pendenza di pandemia, sostanzialmente ripresa insede di c.d. [OSCURATO:PERSONA], è stato proprio affermato come in tema diimpugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, l'istanza ditrattazione orale formulata dal difensore nel procedimento d'appello avverso lasentenza emessa in primo grado in sede di giudizio abbreviato, determina laconversione del rito emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario, ma nonanche l'obbligo di traduzione dell'imputato detenuto che non abbia espresso lavolontà di partecipare all'udienza (Sez. 5, n. 3356 del 14/11/2024, dep. 2025,T., Rv. 287413 - 01).Ebbene, nel caso di specie, come detto, dagli atti non risulta che l’imputatoabbia formulato alcuna richiesta volta a partecipare all’udienza di appello.L’assenza di una espressa istanza in tal senso esclude, pertanto, qualsiasi doveredella Corte territoriale di provvedere alla sua traduzione. Da ciò consegue lamanifesta infondatezza del motivo di ricorso.2. Il secondo motivo, attinente all’affermazione di responsabilitàdell’imputato per i reati ascritti, è articolato esclusivamente in fatto, limitandosi,invero, ad opporre una diversa, e inammissibile in sede di legittimità, riletturadel quadro probatorio ed è, al contempo, aspecifico e reiterativo delle medesimedoglianze espresse con l’atto di appello - inerenti alla ricostruzione dei fatti eall’interpretazione del materiale probatorio - già affrontate dalla Corte territorialecon motivazione esaustiva, non illogica e tantomeno contraddittoria, con la qualeil ricorrente non si confronta affatto. Le conformi pronunce di merito hanno datoconto puntualmente delle ragioni che hanno condotto all’affermazione dellaresponsabilità del ricorrente in ordine ai reati di rapina e di resistenza contestati(pp.7-9 della sentenza di secondo grado, pp.4-12 della sentenza di primo grado),all’esito di una valutazione del compendio probatorio rispettosa dei canoni dellalogica e dei principi che regolano l’apprezzamento della prova e le censureformulate nel ricorso non sono idonee a incrinarne la tenuta argomentativa,risolvendosi, in sostanza, nella proposta di una lettura parcellizzata delleemergenze probatorie, già oggetto di approfondito scrutinio da parte della Corteterritoriale, nel tentativo di ridimensionarne la valenza dimostrativa e disvalutare la portata inferenziale delle conclusioni raggiunte. Il motivo di ricorsorisulta vieppiù aspecifico, non confrontandosi con l’illustrazione dei plurimielementi di ordine fattuale e logico da cui si dipana il ragionamento per ritenere ilcontributo concorsuale dell’imputato (pp. 7-9 della sentenza impugnata): - leimmagini di videosorveglianza della tabaccheria sede della rapina dalle qualiemergeva che il ricorrente stazionava con un'autovettura Smart dinanzi al baradiacente alla tabaccheria stessa senza consumare alcunché ed osservandol'area esterna; all'arrivo della vettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dal rapinatore, ilricorrente usciva dal bar guardando verso la tabaccheria e, mentre era in corsola rapina, restava seduto all'interno della sua vettura, finché, uscito il rapinatore,che si allontanava a bordo della vettura [OSCURATO:PERSONA], anche il ricorrente siallontanava a bordo della propria vettura Smart; circa due ore dopo la rapina glioperanti, ad un primo passaggio presso l'abitazione dell'imputato, nonrinvenivano la vettura Amart in suo uso, che invece notavano, ripassando pocodopo; risulta che qualche ora prima della rapina, il ricorrente, unitamente adaltro soggetto riconosciuto con certezza nel Pappalardo (esecutore materialedella rapina), si erano recati all'interno della tabaccheria; i giorni precedenti allarapina [OSCURATO:PERSONA] risulta avere ricevuto chiamate dall’utenza in uso alPappalardo; all’interno della vettura Smart condotta da [OSCURATO:PERSONA], in sede diperquisizione eseguita la sera stessa della rapina, venivano rinvenuti e sottopostia sequestro vari strumenti atti allo scasso, uno scaldacollo e due paia di guantianaloghi a quelli indossati dal rapinatore; dagli accertamenti eseguiti dal R.I.S. diMessina sullo scaldacollo così sequestrato risultavano tracce biologichericonducibili con certezza al Pappalardo; la vettura [OSCURATO:PERSONA] utilizzata da Pappalardoper l'esecuzione della rapina veniva rinvenuta alcuni giorni dopo abbandonata ebruciata in un'area boschiva dalla quale egli si era, evidentemente, allontanato abordo di un altro mezzo ritenuto essere quello condotto da [OSCURATO:PERSONA] a bordo delquale la stessa sera della rapina veniva rinvenuto lo scaldacollo con le traccebiologiche del Pappalardo. La sentenza, dunque, ha dato atto, con motivazionecongrua, compiuta e logica, delle plurime risultanze istruttorie e delragionamento probatorio operato, che ha portato all’individuazione del ricorrentequale concorrente del Pappalardo (giudicato separatamente) attraverso un’analisicomparata e minuziosa di tutti gli elementi probatori raccolti (sistemi disorveglianza, servizio di appostamento, perquisizione e sequestro, indaginiscientifiche, rinvenimento dei veicoli utilizzati dai correi) nei momenti precedentie successivi all’azione delittuosa. Trattasi, pertanto, di motivazione congrua, nonillogica e giuridicamente corretta, del tutto immune dai vizi denunciati.3. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche -censurata con il terzo motivo di ricorso - è stata giustificata con motivazioneesente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parolainsindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv.242419) e giuridicamente corrette, facendo riferimento, come elemento decisivoed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum, non solo allasostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento dell’ulteriorebeneficio (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489,secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche puòessere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi ocircostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis,disposta con il d. l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 luglio 2008, n. 125), ma anche alle alla gravità del fatto e allapersonalità dell’imputato, gravato da precedenti specifici cristallizzati nellarecidiva qualificata contestata.3.1. Preclusa per effetto della mancata devoluzione in appello è laquestione relativa al riconoscimento della attenuante della “minima importanza”del ruolo rivestito nella rapina dell’imputato in qualità di “palo”, di cui all’art. 114cod. pen., dovendo evidentemente interpretarsi in tal senso la invocatacircostanza attenuante, erroneamente indicata nel motivo di ricorso comeprevista “all’art. 112 c.p.” (relativa invece alle circostanze aggravanti delconcorso di persone nel reato). Sicché, ai sensi del combinato disposto degli artt.606, comma terzo e 609, comma secondo, cod. proc. pen., la censura non puòessere presa in esame in questa sede non rientrando tra le questioni rilevabilid'ufficio, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa.4. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell’articolo616 cod. proc. pen, al pagamento delle spese del procedimento e, nonemergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delleammende della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzionepecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 30216/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris