CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 30113/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31141/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA],1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e quindi domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.1678/2021 depositata il 30/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 31141/2021 Numero sezionale 3835/2025 Numero di raccolta generale 30113/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali. . Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte dell’Agenzia. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 10/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 31141/2021 Numero sezionale 3835/2025 Numero di raccolta generale 30113/2025 Data pubblicazione 14/11/2025