CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 19669/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16270-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 359 AVELLINO, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 746/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/03/2021; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16270/2021 Numero sezionale 5138/2022 Numero di raccolta generale 19669/2022Data pubblicazione 17/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione del decreto n. 746 del 3. 3. 2021 della Corte di appello di Napoli che, nel rigettare il reclamo dagli stessi proposto avverso il provvedimento che aveva respinto la loro domanda di revoca di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore del condominio Pal. Ruggiero via Tagliamento n. 359 di Avellino, li aveva condannati al pagamento delle spese del procedimento di reclamo; con un unico motivo i ricorrenti, nel denunziare violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 737 e segg. cod. proc. civ. e degli artt. 1129 cod. civ. e 64 relative disp. att., censurano il capo del decreto impugnato che li ha condannati al pagamento delle spese processuali anche in favore del condominio, che era intervenuto volontariamente in primo grado, assumendo l’illegittimità di tale statuizione non avendo il condominio legittimazione a partecipare al procedimento promosso per la revoca dell’amministratore ai sensi dell’art. 1129, comma 12, cod. civ.; il motivo è manifestamente fondato, in quanto, premesso che il condominio risulta costituito, insieme all’amministratore, nel procedimento di reclamo e che il decreto impugnato ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali in favore delle parti resistenti, sicché non v’è dubbio che tale statuizione sia stata emessa anche a beneficio del condominio, costituendo un credito a suo vantaggio, la relativa statuizione risulta errata, atteso che, per giurisprudenza costante di questa Corte, nel procedimento promosso per la revoca dell’amministratore di condominio, ai sensi dell’art. 1129, comma 12, cod. civ., l’unico soggetto legittimato a contraddire è l’amministratore medesimo, con l’effetto che il regolamento delle spese non può che esaurirsi tra il ricorrente e quest’ultimo, senza poter essere esteso anche al condominio, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16270/2021 Numero sezionale 5138/2022 Numero di raccolta generale 19669/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 il cui intervento adesivo va dichiarato inammissibile ( Cass. n. 4696 del 2020; Cass. n. 23955 del2013 ) >>. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; che pertanto il ricorso va accolto ed il decreto impugnato cassato in relazione all’unico motivo di ricorso; che, sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito annullando la statuizione che ha condannato i reclamanti al pagamento delle spese legali in favore del condominio, ferma la loro condanna al pagamento delle spese nei confronti dell’amministratore; che, attese le ragioni della decisione, le spese del giudizio di legittimità si dichiarano non ripetibili P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla la statuizione che ha condannato i reclamanti al pagamento delle spese nei confronti del condominio. Dichiara non ripetibili le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 13 maggio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N