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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 29346/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero Sost.

Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] CIMMINO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 18/11/2020 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Aosta, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 1) (art. 476 e 482 cod. pen., così riqualificato dal giudice di primo grado) per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena per i reati di cui ai capi 2) e 3) (art. 648 cod. pen.) in anni 1, mesi 5, giorni 10 di reclusione ed C 500,00 di multa.

Al riguardo, il ricorrente deduce:

1.1. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. in ordine al capo 3) dell'imputazione.

Si lamenta la mancata riqualificazione del fatto descritto in contestazione come appropriazione indebita di cose smarrite ex art. 647 cod. pen., ovvero come furto ex art. 624 cod. pen., a fronte della circostanza che l'imputato aveva dichiarato di aver rinvenuto la tessera sanitaria nel medesimo luogo in cui il denunciante aveva affermato di averla smarrita (cioè, presso un distributore di sigarette di Camucia).

Peraltro, si rileva come la riqualificazione del fatto importerebbe la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela e, comunque, per intervenuta prescrizione.

1.2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine ai capi 2) e 3) dell'imputazione.

La Corte territoriale, nel negare la riqualificazione dei fatti contestati ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. pen., ometteva di considerare che nel caso di specie, oltre al limitato valore cartaceo dei documenti, gli stessi non erano mai stati posti in circolazione, né utilizzati dall'imputato.

Si rileva come tali elementi, valutati unitamente alla personalità dell'imputato, avrebbero dovuto indurre la Corte d'appello a qualificare i fatti come di particolare tenuità.

1.3. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen.

La Corte d'appello ometteva di conferire sufficiente rilievo allo stato di incensuratezza del ricorrente nella valutazione richiesta ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Con requisitoria scritta depositata in data 25/05/2022, il P.G. presso questa Corte, ritenendo infondate le censure svolte, ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. Con nota di conclusioni del 26/05/2022, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso, avente riguardo alla mancata riqualificazione della ricettazione di cui al capo 3) in appropriazione indebita di cose smarrite o furto, è manifestamente infondato.

Invero, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha ritenuto correttamente integrato il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. sulla scorta della complessiva disamina del materiale in atti in quanto dimostrativo della penale responsabilità del ricorrente per aver ricevuto da persona rimasta ignota documenti di provenienza delittuosa (nella specie, una tessera sanitaria sub capo 3).

A tale ricostruzione la Corte d'appello è addivenuta a fronte della ritenuta non credibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato, secondo cui sia la tessera sanitaria sia il modulo in bianco della carta di identità erano stati da lui rinvenuti nel medesimo luogo (Camucia).

Infatti, sebbene il luogo del ritrovamento della tessera sanitaria corrispondeva a quello in cui il denunciante aveva riferito di averla smarrita, la Corte di merito aveva coerentemente e logicamente rilevato la non verosimiglianza delle dichiarazioni del prevenuto in considerazione della diversità dei documenti, dei soggetti che li detenevano, del tempo e del luogo in cui erano stati smarriti.

A fronte di tali rilievi, risulta scevra dalle dedotte violazioni la parte motiva della sentenza impugnata in cui i giudici di merito giungono all'affermazione di colpevolezza dell'imputato per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. per aver ricevuto la tessera sanitaria e la carta d'identità da parte di un soggetto terzo, che già ne aveva acquisito il possesso illegalmente.

Pertanto, l'asserita violazione di legge dedotta con il primo motivo di ricorso finisce per risultare basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta secondo una prospettazione non asseverata dalle sentenze di merito e non rivisitabile in sede di legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale per la mancata riqualificazione dei fatti di cui ai capi 2) e 3) ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato.

Ai fini del diniego dell'attenuante in discorso, invocata dalla difesa anche con i motivi di appello, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha ritenuto decisiva la non tenuità del danno patrimoniale derivante dal commesso delitto, in considerazione degli oneri sostenuti dall'amministrazione nell'attività impiegata per la realizzazione della carta d'identità contrassegnata.In tal senso, i giudici di seconde cure hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto, enunciato da questa Corte, secondo cui in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art.133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118).

3. Il terzo motivo di ricorso, che ha riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento punitivo che risulta sorretto da motivazione congrua e scevra da vizi logici e da adeguato esame delle relative deduzioni difensive.

In particolare, la Corte d'appello, facendo corretta applicazione del disposto di cui all'art. 62, comma 3, cod. pen., ha ritenuto insufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché rilevato l'assenza di elementi significativi al riguardo, con la conseguenza che la mancanza di qualsivoglia contributo collaborativo prestato durante la perquisizione e l'interrogatorio non assume valenza decisiva ai fini della congruità della motivazione di diniego, comunque supportata da ulteriori elementi giustificativi.

In tale prospettiva può pertanto richiamarsi il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, RV.270986).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero Sost. Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] CIMMINO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 18/11/2020 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Aosta, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 1) (art. 476 e 482 cod. pen., così riqualificato dal giudice di primo grado) per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena per i reati di cui ai capi 2) e 3) (art. 648 cod. pen.) in anni 1, mesi 5, giorni 10 di reclusione ed C 500,00 di multa. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. in ordine al capo 3) dell'imputazione. Si lamenta la mancata riqualificazione del fatto descritto in contestazione come appropriazione indebita di cose smarrite ex art. 647 cod. pen., ovvero come furto ex art. 624 cod. pen., a fronte della circostanza che l'imputato aveva dichiarato di aver rinvenuto la tessera sanitaria nel medesimo luogo in cui il denunciante aveva affermato di averla smarrita (cioè, presso un distributore di sigarette di Camucia). Peraltro, si rileva come la riqualificazione del fatto importerebbe la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela e, comunque, per intervenuta prescrizione. 1.2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine ai capi 2) e 3) dell'imputazione. La Corte territoriale, nel negare la riqualificazione dei fatti contestati ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. pen., ometteva di considerare che nel caso di specie, oltre al limitato valore cartaceo dei documenti, gli stessi non erano mai stati posti in circolazione, né utilizzati dall'imputato. Si rileva come tali elementi, valutati unitamente alla personalità dell'imputato, avrebbero dovuto indurre la Corte d'appello a qualificare i fatti come di particolare tenuità. 1.3. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. La Corte d'appello ometteva di conferire sufficiente rilievo allo stato di incensuratezza del ricorrente nella valutazione richiesta ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Con requisitoria scritta depositata in data 25/05/2022, il P.G. presso questa Corte, ritenendo infondate le censure svolte, ha chiesto il rigetto del ricorso. 3. Con nota di conclusioni del 26/05/2022, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso, avente riguardo alla mancata riqualificazione della ricettazione di cui al capo 3) in appropriazione indebita di cose smarrite o furto, è manifestamente infondato. Invero, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha ritenuto correttamente integrato il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. sulla scorta della complessiva disamina del materiale in atti in quanto dimostrativo della penale responsabilità del ricorrente per aver ricevuto da persona rimasta ignota documenti di provenienza delittuosa (nella specie, una tessera sanitaria sub capo 3). A tale ricostruzione la Corte d'appello è addivenuta a fronte della ritenuta non credibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato, secondo cui sia la tessera sanitaria sia il modulo in bianco della carta di identità erano stati da lui rinvenuti nel medesimo luogo (Camucia). Infatti, sebbene il luogo del ritrovamento della tessera sanitaria corrispondeva a quello in cui il denunciante aveva riferito di averla smarrita, la Corte di merito aveva coerentemente e logicamente rilevato la non verosimiglianza delle dichiarazioni del prevenuto in considerazione della diversità dei documenti, dei soggetti che li detenevano, del tempo e del luogo in cui erano stati smarriti. A fronte di tali rilievi, risulta scevra dalle dedotte violazioni la parte motiva della sentenza impugnata in cui i giudici di merito giungono all'affermazione di colpevolezza dell'imputato per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. per aver ricevuto la tessera sanitaria e la carta d'identità da parte di un soggetto terzo, che già ne aveva acquisito il possesso illegalmente. Pertanto, l'asserita violazione di legge dedotta con il primo motivo di ricorso finisce per risultare basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta secondo una prospettazione non asseverata dalle sentenze di merito e non rivisitabile in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale per la mancata riqualificazione dei fatti di cui ai capi 2) e 3) ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato. Ai fini del diniego dell'attenuante in discorso, invocata dalla difesa anche con i motivi di appello, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha ritenuto decisiva la non tenuità del danno patrimoniale derivante dal commesso delitto, in considerazione degli oneri sostenuti dall'amministrazione nell'attività impiegata per la realizzazione della carta d'identità contrassegnata.In tal senso, i giudici di seconde cure hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto, enunciato da questa Corte, secondo cui in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art.133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118). 3. Il terzo motivo di ricorso, che ha riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento punitivo che risulta sorretto da motivazione congrua e scevra da vizi logici e da adeguato esame delle relative deduzioni difensive. In particolare, la Corte d'appello, facendo corretta applicazione del disposto di cui all'art. 62, comma 3, cod. pen., ha ritenuto insufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché rilevato l'assenza di elementi significativi al riguardo, con la conseguenza che la mancanza di qualsivoglia contributo collaborativo prestato durante la perquisizione e l'interrogatorio non assume valenza decisiva ai fini della congruità della motivazione di diniego, comunque supportata da ulteriori elementi giustificativi. In tale prospettiva può pertanto richiamarsi il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, RV.270986). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de
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