CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 15459/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso17016-2021proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 119, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente– avverso la sentenza n. 248/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/04/2021 R.G.N. 529/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] separata d.m. 282/96 R.G.N.17016/2021 Cron. Rep. Ud.14/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.248/21, la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto di computare, nella pensione a carico della Gestione separata, precedenti periodi contributivi con iscrizione presso il [OSCURATO:PERSONA]. Ciò che rilevava era infatti la presenza, già all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di un’anzianità contributiva e anagrafica sufficiente a maturare il diritto al trattamento pensionistico. Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 3 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.282, in relazione all’art.2, co. 26 e seguenti l. n. 335/95. La Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell’art. 3 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso il FPLD. Osserva che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del FPLD, sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso espone in maniera sufficientemente chiara ed esaustiva sia i fatti di causa, sia le ragioni della censura. Inoltre, il motivo fa valere una questione di puro diritto, che, in quanto tale, si sottrae alla preclusione dovuta alla regola della c.d. doppia conforme(art.348 ter, co.4 e 5 c.p.c.), applicabile al solo n.5 dell’art.360, co.1 c.p.c. e non al suo n.3. Resta solo da aggiungere che la violazione del Protocollo d’Intesa tra Corte di cassazione e [OSCURATO:PERSONA] non determina in sé sola inammissibilità del ricorso (Cass.21831/21). Tanto premesso, il motivo è fondato. In analogo precedente, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. n. 282/96 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21, in seguito v. Cass.30256-30257/22, Cass.30689/23) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. Occorre,infatti, distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall’art. 3 d.m. n. 282/96: esso, ai fini dell’esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta. Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestion i dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 l. n. 153/69: il trattamento pensionistico “ ”. Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass.n.10396/2009), il computo di cui all’art. 3 d.m. 282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass.n. 10396/2009 cit., nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell’art. 16 l. n.233/90 in relazione alla facoltà di computo. Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l’art.22, co.5 l. n.153/69. La sentenza va quindi cassata, non essendosi attenuta alla regola dell’art.22, co.5 l. n.153/69, con rinvio alla Corte d’appello