CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 46350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. La cognizione del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall'istante, gravato in tema di esecuzione - quando invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato - non da un onere probatorio, ma dall'onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356). Secondo il giudice dell'esecuzione, tenutDcontolrilievi evidenziati nell'istanza, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che non vi erano elementi in forza dei quali poter ritenere che Ascone, nel momento in cui aveva realizzato il primo reato oggetto dell'istanza, avesse già preventivato di commettere anche gli altri. I reati, inoltre, erano stati commessi a distanza di tempo tra loro e in differenti contesti territoriali. Le due compagini associative, infine, erano composte da diversi soggetti. Non vi era, pertanto, la sussistenza di più eh-quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Infine, si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice dell'esecuzione - anche qualora avesse avuto conoscenza dell'ordinanza del 3 febbraio 2022 - non sarebbe stato vincolato alla valutazione già operata in sede esecutiva da diverso giudice dell'esecuzione verso [OSCURATO:PERSONA] essendo tale preclusione operante solo verso lo stesso soggetto destinatario del provvedimento e non verso i terzi, come il ricorrente. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen