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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 22340/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; che il ricorrente, reiterando genericamente tale doglianza, non si confronta con la specifica motivazione della Corte d'appello con cui è stata pertinentemente esclusa la valenza delle argomentazioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché non tiene conto della motivazione offerta dalla Corte sul punto, confortata da adeguato esame delle deduzioni difensive e valorizzazione sulla non occasionalità e per questo non minimale offensività della condotta illecita e dai precedenti penali del ricorrente (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui al terzo motivo di ricorso, giustificato correttamente attraverso il richiamo alla gravità dei fatti ed ai precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; che il ricorrente, reiterando genericamente tale doglianza, non si confronta con la specifica motivazione della Corte d'appello con cui è stata pertinentemente esclusa la valenza delle argomentazioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché non tiene conto della motivazione offerta dalla Corte sul punto, confortata da adeguato esame delle deduzioni difensive e valorizzazione sulla non occasionalità e per questo non minimale offensività della condotta illecita e dai precedenti penali del ricorrente (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui al terzo motivo di ricorso, giustificato correttamente attraverso il richiamo alla gravità dei fatti ed ai precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il C
Sentenza Cassazione n. 22340/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris