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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 14569/2026

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lla Corte d'appello di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il decreto impugnato è stato emesso il 26 settembre 2025 dalla Corte diappello di Catanzaro, che ha confermato il decreto del Tribunale di Catanzaro cheaveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale con obbligo di soggiorno, ritenendolo connotato da pericolosità qualificatasiccome partecipe del clan ‘ndranghetistico [OSCURATO:PERSONA].2.

Il proposto ha presentato ricorso avverso il decreto anzidetto a mezzodel proprio difensore, che ha formulato un unico motivo, di seguito sintetizzato neilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.Il ricorrente ritiene che la Corte di appello sia incorsa in violazione di leggee che non abbia reso una motivazione effettiva quanto al profilo dell’attualità dellapericolosità sociale.

La Corte territoriale avrebbe ritenuto l’attualità anzidettafacendola derivare esclusivamente da indici sintomatici di una partecipazioneassociativa ormai lontana nel tempo, sia trascurando la carcerazione cautelarepatita a far data dal 2017, sia omettendo di valorizzare elementi diversi da quelliemersi nel procedimento cd.

Jonny.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità.2.

Un primo argomento difensivo che è possibile isolare nel ricorso è quellogenerale dell’attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], in rapporto al profilo dipericolosità che gli è stato attribuito e ai relativi indicatori, al netto del temadell’incidenza della restrizione cautelare sul giudizio di attualità, che andràriguardato specificamente nel prosieguo.2.1.

A questo proposito si impone un inciso che può fare tesoro dell'ampiaelaborazione giurisprudenziale di legittimità che ha riguardato lo scrutinio delgiudice della prevenzione sull’attualità della pericolosità sociale.Una posizione di primo piano riveste, in questo panorama, la sentenzaGattuso delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep.2018, Rv. 271511-01), che ha validato l'esegesi secondo cui, ai finidell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di apparteneread associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della attualitàdella pericolosità del proposto, con la precisazione — espressa dall'autorevoleprecedente in motivazione — che solo nel caso in cui sussistano elementisintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibileapplicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo,purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fattodesumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamentodell'accertamento di attualità della pericolosità.

In definitiva, la regola di giudizioenucleata dal massimo Consesso riconosce, nel caso di "partecipazione"associativa, e non già di mera appartenenza, l'operatività di una presunzionesemplice di pericolosità sociale, la quale, tuttavia, deve essere corroborata dallavalorizzazione di specifici elementi di fatto che la sostengano ed evidenzino lanatura strutturale dell'apporto, per effetto delle ragioni di collegamentoespressamente enucleate sulla base degli atti, onde sostenere la connessione conla fase di applicazione della misura.

Nel contempo, occorre confrontarsi, al finedella valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fattosuscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione algruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dallamedesima, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale onel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con lapersistenza del vincolo.Questa attività, non facile, di valutazione, vede diversi passaggi (Sez. 5, n.30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500; Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018,Papalia, Rv. 272937), che devono soffermarsi:a) sul livello di coinvolgimento del proposto nelle pregresse attività delgruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da unsoggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di meroausilio operativo o di episodica contiguità finalistica;b) sulla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la suacapacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate adazioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesipuò ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuitorelazionale illecito;c) sull'avvenuta manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte delproposto, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali inprecedenza condivise (su quest'ultimo aspetto, v. anche Sez. 6, n. 20577 del07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306; Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv.278526).2.2.

Sulla scorta di questa prima premessa in diritto, deve rilevarsi che ilprovvedimento impugnato non è incorso in alcuna violazione di legge o omissionemotivazionale, dal momento che ha dato conto in termini effettivi delle ragioni percui ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse caratterizzato da pericolosità sociale qualificata,con cui il ricorrente omette quasi del tutto di confrontarsi.La Corte di appello, infatti, stimolata dalle doglianze dell’appellante, haposto in luce la pluriennale partecipazione associativa di primo piano di Lentinigiudizialmente accertata, come fiduciario del reggente della cosca [OSCURATO:PERSONA] etitolare di compiti strategici all’interno della compagine, evidenziando, a questoriguardo, che l’unico aspetto ancora sub iudice – dato l’annullamento con rinviodella sentenza di condanna quanto al contestato ruolo verticistico − era quelloconcernente la posizione assunta nel clan, mentre la sua condotta partecipativaera stata definitivamente sancita. [OSCURATO:PERSONA], infatti, apparteneva alla cellula dellacompagine di ‘ndrangheta dedita alle estorsioni, oltre che destinata a curare irapporti con gli altri clan e con gli accoliti stanziati nel nord Italia; a questo siunivano compiti “contabili” del proposto, incaricato anche di ripartire i proventi deireati tra gli associati.

Si trattava di una condotta protrattasi continuativamente perdiversi anni e sintomatica di una marcata compenetrazione con le ragioni delsodalizio, che non avere mai registrato momenti di dissociazione e che si erainterrotta nel 2017 solo per la sottoposizione alla custodia cautelare in carcerelegata alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c),cod. proc. pen.

Quanto al versante della compagine, il provvedimento impugnatone ha rimarcato la natura di mafia storica e la perdurante vitalità, sì da poterscopo dell’associazione.È di tutta evidenza, dunque, che il decreto impugnato ha plasmato lapropria valutazione sugli insegnamenti di questa Corte sopra ricordati, esaltandotutti gli indicatori che hanno consentito di delineare [OSCURATO:PERSONA] come un vero e propriopartecipe e non un mero appartenente al sodalizio, con conseguente operatività diquella presunzione semplice di cui hanno scritto Sezioni Unite Gattuso;presunzione che la parte ha tentato inutilmente di vincere non giàcontrapponendosi criticamente al ragionamento della Corte territoriale basatosugli indicatori di cui si è appena detto, ma agitando il tema della detenzionecautelare intercorsa medio tempore quale momento di smentita della persistenzadella pericolosità sociale, il che impone un altro inciso.3.

Un ulteriore argomento di rilievo per la soluzione dell’odiernaregiudicanda, infatti, è dato dall’incidenza che una carcerazione può avere quantoalla sterilizzazione della pericolosità sociale, argomento difensivo speso nel ricorsoper sostenere che la sottoposizione del proposto alla custodia cautelare in carcerea far data dal 2017 e fino al 2023 ne smentisse l’attualità della pericolosità sociale.3.1.

La doglianza non ha pregio perché conta su un dato non dirimente, inquanto la restrizione intervenuta medio tempore può avere rilievo sul giudizio diespiazione pena e non già se si tratta, come in questo caso, di sottoposizione amisura cautelare.La possibilità di operare tale distinguo affonda le sue radici nella sentenzadella Corte costituzionale n. 291 del 6 dicembre 2013, che dichiaròcostituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo1953, n. 87, l'art. 15 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nella parte in cui nonprevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personaleresti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della personaad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazionedebba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità socialedell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. [OSCURATO:PERSONA] censurò ildettato normativo perché esso consentiva di ritenere sufficiente a fondare lelimitazioni della libertà personale connesse alla misura di prevenzione l’originariavalutazione di pericolosità sociale da parte del giudice del provvedimento genetico,senza prevedere la necessità di una rivalutazione di tale pericolosità a valle di unperiodo trascorso in vinculis in espiazione della pena; «ciò» − scriveva la [OSCURATO:PERSONA]− «sebbene nelle more la persona interessata sia soggetta a restrizione in carceree, conseguentemente, al trattamento penitenziario, specificamente finalizzato alsuo recupero sociale, in attuazione del precetto costituzionale che assegna allapena una funzione rieducativa (art. 27, terzo comma, Cost.)».Successivamente il legislatore si è adeguato all’insegnamento della Cortecostituzionale e, con l’art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159 del 2011, introdottodall'art. 4, comma 1, della legge n. 161 del 2017, ha stabilito che la verifica dellapericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo lacessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almenodue anni (Sez.

U n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952-01; Sez. 1, n. 29475del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806 - 01).

Tuttavia, come perspicuamentesottolineato da Sez. 1 Papaluca, il legislatore della novella non ha previsto unanalogo meccanismo di rivalutazione officiosa a valle di un periodo di restrizionelegato all’applicazione di una misura cautelare; il comma 2-bis del medesimo art.14, infatti, prevede solo che la misura di prevenzione sia sospesa durante il tempoin cui l’interessato è sottoposto a custodia cautelare e che il termine di durata dellamisura di prevenzione continui a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misuracautelare, con redazione del verbale di sottoposizione agli obblighi.

Si tratta di unascelta legislativa – quella di escludere la necessità della rivalutazione all’esito diun periodo di restrizione cautelare − coerente con l’input ricevuto dal giudice delleleggi con la sentenza 219 del 2013, che, come sopra osservato, avevaspecificamente riguardato la compatibilità tra la − sola − detenzione in espiazionepena e la persistenza della pericolosità sociale.

Un’ispirazione analoga ha mossola più recente sentenza n. 162 del 17 ottobre 2024, con cui la Corte costituzionaleha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2-ter dell’art 14 d.lgs. 159 del2011 nella parte in cui sancisce l’obbligatorietà della rivalutazione della pericolositàsociale solo allorché la detenzione in espiazione pena sia durata almeno due anni.Anche in questo caso, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito le ragioni che impongono unnuovo scrutinio sulla pericolosità quando l’interessato abbia subito un periodo dicarcerazione, ragioni legate alla direzione rieducativa costituzionalmente impostaal trattamento sanzionatorio.Direzione che difetta, invece, nel microcosmo delle misure cautelari.

É lastessa logica di queste ultime, infatti, a divergere profondamente da quella chepresiede all’espiazione della pena, trattandosi di restrizione legata alla necessitàdi contenere la pericolosità del soggetto quando la misura – come nel caso odierno− sia applicata in relazione all’esigenza di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.,esigenza di cautela che deve sussistere sia nella fase genetica del vincolo che inquella dinamica.

Ne consegue, come condivisibilmente osservato da Sez. 2, n.12915 del 05/03/2015, Rango, Rv. 262930 – 01, che solo la detenzione inespiazione pena prelude, nel caso di successo del trattamento rieducativo, ad unpossibile allontanamento dell’interessato dalle logiche che l’avevano condotto adelinquere e a manifestare indicatori di pericolosità sociale, sì da imporre un nuovovaglio circa l’attualità della pericolosità sociale prima di dare esecuzione allamisura di prevenzione sospesa; mentre la stessa perduranza di una misuracautelare è la testimonianza concreta che la pericolosità del soggetto è attuale,tanto da giustificare il vincolo cautelare, il che rende ragione dell’assenza di unaprevisione che imponga al giudice della prevenzione di procedere allo scrutiniosuddetto.

Naturalmente ciò non toglie che, alla cessazione della misura cautelare,il destinatario della misura di prevenzione possa far valere il venir meno dellapericolosità sociale attraverso un’istanza di revoca in cui esalti la valenza dieventuali nova che incidano positivamente sullo scrutinio del giudice dellaprevenzione, in specie quando la misura cautelare sia cessata perché il giudicedella cautela abbia ritenuto che le esigenze cautelari siano venute meno.Non vi è ragione per ritenere che i principi anzidetti, formulati in relazionealla fase esecutiva di una misura di prevenzione già disposta, non valgano anchein un caso come quello oggi al vaglio del Collegio, in cui il tema centrale ècomunque quello dei rapporti tra attualità della pericolosità sociale e carcerazionemedio tempore subita dal proposto, sia pure quali elementi da sottoporre al giudicedel provvedimento genetico di prevenzione.

Anzi, proprio l’esistenza di uncontraddittorio già in essere ai fini della emissione del provvedimento diprevenzione può consentire alla parte di far valere in quella sede ogni ragione utileper sostenere che, con l’esecuzione della misura cautelare, sia cessata lapericolosità sociale del proposto e per smentire ogni implicazione in malam partemdella prognosi di recidiva che ha giustificato la misura cautelare fino al momentodel suo venir meno.Neanche vi è motivo per escludere che le conclusioni sopra esposte sipericolosità sociale sia stata applicata per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.e, quindi, per una fattispecie per cui, a norma dell’art. 275, comma 3, cod. proc.pen., vige la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (oltre chela presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere).

E ciòper due ragioni.

La prima è che la diversa vocazione della misura cautelare rispettoall’espiazione pena − diversità che giustifica la scelta interpretativa prediletta dalCollegio − prescinde dal titolo di reato per cui si procede e dalla conformazionedel giudizio circa la sussistenza delle esigenze cautelari.

La seconda è che il giudicedella cautela, anche nel caso di reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,è chiamato al vaglio delle esigenze cautelari, sia pure attraverso un percorsodiverso da quello ordinario, ossia valutando l’esistenza di indicatori chesmentiscano la presunzione relativa di sussistenza, il che comunque impone divalutare la pericolosità sociale del soggetto quando la misura cautelare sia dispostaper prevenire il pericolo di recidiva e rende il trattamento cautelare concretatestimonianza di una effettiva pericolosità del soggetto che vi è sottoposto.Da quanto sopra può trarsi il principio di diritto secondo cui, in tema dimisure di prevenzione, la sottoposizione a misura cautelare del proposto per lasussistenza dei pericula libertatis di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., anchequando la misura cautelare sia stata applicata per uno dei reati di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., non esclude la persistenza della pericolosità sociale nelcorso della sua esecuzione.3.2.

Calati i principi suddetti nell’odierna regiudicanda, il Collegio osservache la Corte di appello ha correttamente impostato il tema in diritto, rimarcandoche la sottoposizione a misura cautelare di [OSCURATO:PERSONA] non costituisse di per sé unmomento di cesura con il passato che avesse implicazioni positive sul vaglio dilasciassero ritenere venuta meno detta pericolosità durante il periodo didetenzione cautelare, come testimoniato dal fatto che non era stata vinta lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari legata alla condizionedi indiziato del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.4.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il decreto impugnato è stato emesso il 26 settembre 2025 dalla Corte diappello di Catanzaro, che ha confermato il decreto del Tribunale di Catanzaro cheaveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale con obbligo di soggiorno, ritenendolo connotato da pericolosità qualificatasiccome partecipe del clan ‘ndranghetistico [OSCURATO:PERSONA].2. Il proposto ha presentato ricorso avverso il decreto anzidetto a mezzodel proprio difensore, che ha formulato un unico motivo, di seguito sintetizzato neilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.Il ricorrente ritiene che la Corte di appello sia incorsa in violazione di leggee che non abbia reso una motivazione effettiva quanto al profilo dell’attualità dellapericolosità sociale. La Corte territoriale avrebbe ritenuto l’attualità anzidettafacendola derivare esclusivamente da indici sintomatici di una partecipazioneassociativa ormai lontana nel tempo, sia trascurando la carcerazione cautelarepatita a far data dal 2017, sia omettendo di valorizzare elementi diversi da quelliemersi nel procedimento cd. Jonny.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità.2. Un primo argomento difensivo che è possibile isolare nel ricorso è quellogenerale dell’attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], in rapporto al profilo dipericolosità che gli è stato attribuito e ai relativi indicatori, al netto del temadell’incidenza della restrizione cautelare sul giudizio di attualità, che andràriguardato specificamente nel prosieguo.2.1. A questo proposito si impone un inciso che può fare tesoro dell'ampiaelaborazione giurisprudenziale di legittimità che ha riguardato lo scrutinio delgiudice della prevenzione sull’attualità della pericolosità sociale.Una posizione di primo piano riveste, in questo panorama, la sentenzaGattuso delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep.2018, Rv. 271511-01), che ha validato l'esegesi secondo cui, ai finidell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di apparteneread associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della attualitàdella pericolosità del proposto, con la precisazione — espressa dall'autorevoleprecedente in motivazione — che solo nel caso in cui sussistano elementisintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibileapplicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo,purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fattodesumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamentodell'accertamento di attualità della pericolosità. In definitiva, la regola di giudizioenucleata dal massimo Consesso riconosce, nel caso di "partecipazione"associativa, e non già di mera appartenenza, l'operatività di una presunzionesemplice di pericolosità sociale, la quale, tuttavia, deve essere corroborata dallavalorizzazione di specifici elementi di fatto che la sostengano ed evidenzino lanatura strutturale dell'apporto, per effetto delle ragioni di collegamentoespressamente enucleate sulla base degli atti, onde sostenere la connessione conla fase di applicazione della misura. Nel contempo, occorre confrontarsi, al finedella valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fattosuscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione algruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dallamedesima, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale onel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con lapersistenza del vincolo.Questa attività, non facile, di valutazione, vede diversi passaggi (Sez. 5, n.30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500; Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018,Papalia, Rv. 272937), che devono soffermarsi:a) sul livello di coinvolgimento del proposto nelle pregresse attività delgruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da unsoggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di meroausilio operativo o di episodica contiguità finalistica;b) sulla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la suacapacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate adazioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesipuò ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuitorelazionale illecito;c) sull'avvenuta manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte delproposto, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali inprecedenza condivise (su quest'ultimo aspetto, v. anche Sez. 6, n. 20577 del07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306; Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv.278526).2.2. Sulla scorta di questa prima premessa in diritto, deve rilevarsi che ilprovvedimento impugnato non è incorso in alcuna violazione di legge o omissionemotivazionale, dal momento che ha dato conto in termini effettivi delle ragioni percui ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse caratterizzato da pericolosità sociale qualificata,con cui il ricorrente omette quasi del tutto di confrontarsi.La Corte di appello, infatti, stimolata dalle doglianze dell’appellante, haposto in luce la pluriennale partecipazione associativa di primo piano di Lentinigiudizialmente accertata, come fiduciario del reggente della cosca [OSCURATO:PERSONA] etitolare di compiti strategici all’interno della compagine, evidenziando, a questoriguardo, che l’unico aspetto ancora sub iudice – dato l’annullamento con rinviodella sentenza di condanna quanto al contestato ruolo verticistico − era quelloconcernente la posizione assunta nel clan, mentre la sua condotta partecipativaera stata definitivamente sancita. [OSCURATO:PERSONA], infatti, apparteneva alla cellula dellacompagine di ‘ndrangheta dedita alle estorsioni, oltre che destinata a curare irapporti con gli altri clan e con gli accoliti stanziati nel nord Italia; a questo siunivano compiti “contabili” del proposto, incaricato anche di ripartire i proventi deireati tra gli associati. Si trattava di una condotta protrattasi continuativamente perdiversi anni e sintomatica di una marcata compenetrazione con le ragioni delsodalizio, che non avere mai registrato momenti di dissociazione e che si erainterrotta nel 2017 solo per la sottoposizione alla custodia cautelare in carcerelegata alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c),cod. proc. pen. Quanto al versante della compagine, il provvedimento impugnatone ha rimarcato la natura di mafia storica e la perdurante vitalità, sì da poterscopo dell’associazione.È di tutta evidenza, dunque, che il decreto impugnato ha plasmato lapropria valutazione sugli insegnamenti di questa Corte sopra ricordati, esaltandotutti gli indicatori che hanno consentito di delineare [OSCURATO:PERSONA] come un vero e propriopartecipe e non un mero appartenente al sodalizio, con conseguente operatività diquella presunzione semplice di cui hanno scritto Sezioni Unite Gattuso;presunzione che la parte ha tentato inutilmente di vincere non giàcontrapponendosi criticamente al ragionamento della Corte territoriale basatosugli indicatori di cui si è appena detto, ma agitando il tema della detenzionecautelare intercorsa medio tempore quale momento di smentita della persistenzadella pericolosità sociale, il che impone un altro inciso.3. Un ulteriore argomento di rilievo per la soluzione dell’odiernaregiudicanda, infatti, è dato dall’incidenza che una carcerazione può avere quantoalla sterilizzazione della pericolosità sociale, argomento difensivo speso nel ricorsoper sostenere che la sottoposizione del proposto alla custodia cautelare in carcerea far data dal 2017 e fino al 2023 ne smentisse l’attualità della pericolosità sociale.3.1. La doglianza non ha pregio perché conta su un dato non dirimente, inquanto la restrizione intervenuta medio tempore può avere rilievo sul giudizio diespiazione pena e non già se si tratta, come in questo caso, di sottoposizione amisura cautelare.La possibilità di operare tale distinguo affonda le sue radici nella sentenzadella Corte costituzionale n. 291 del 6 dicembre 2013, che dichiaròcostituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo1953, n. 87, l'art. 15 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nella parte in cui nonprevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personaleresti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della personaad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazionedebba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità socialedell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. [OSCURATO:PERSONA] censurò ildettato normativo perché esso consentiva di ritenere sufficiente a fondare lelimitazioni della libertà personale connesse alla misura di prevenzione l’originariavalutazione di pericolosità sociale da parte del giudice del provvedimento genetico,senza prevedere la necessità di una rivalutazione di tale pericolosità a valle di unperiodo trascorso in vinculis in espiazione della pena; «ciò» − scriveva la [OSCURATO:PERSONA]− «sebbene nelle more la persona interessata sia soggetta a restrizione in carceree, conseguentemente, al trattamento penitenziario, specificamente finalizzato alsuo recupero sociale, in attuazione del precetto costituzionale che assegna allapena una funzione rieducativa (art. 27, terzo comma, Cost.)».Successivamente il legislatore si è adeguato all’insegnamento della Cortecostituzionale e, con l’art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159 del 2011, introdottodall'art. 4, comma 1, della legge n. 161 del 2017, ha stabilito che la verifica dellapericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo lacessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almenodue anni (Sez. U n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952-01; Sez. 1, n. 29475del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806 - 01). Tuttavia, come perspicuamentesottolineato da Sez. 1 Papaluca, il legislatore della novella non ha previsto unanalogo meccanismo di rivalutazione officiosa a valle di un periodo di restrizionelegato all’applicazione di una misura cautelare; il comma 2-bis del medesimo art.14, infatti, prevede solo che la misura di prevenzione sia sospesa durante il tempoin cui l’interessato è sottoposto a custodia cautelare e che il termine di durata dellamisura di prevenzione continui a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misuracautelare, con redazione del verbale di sottoposizione agli obblighi. Si tratta di unascelta legislativa – quella di escludere la necessità della rivalutazione all’esito diun periodo di restrizione cautelare − coerente con l’input ricevuto dal giudice delleleggi con la sentenza 219 del 2013, che, come sopra osservato, avevaspecificamente riguardato la compatibilità tra la − sola − detenzione in espiazionepena e la persistenza della pericolosità sociale. Un’ispirazione analoga ha mossola più recente sentenza n. 162 del 17 ottobre 2024, con cui la Corte costituzionaleha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2-ter dell’art 14 d.lgs. 159 del2011 nella parte in cui sancisce l’obbligatorietà della rivalutazione della pericolositàsociale solo allorché la detenzione in espiazione pena sia durata almeno due anni.Anche in questo caso, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito le ragioni che impongono unnuovo scrutinio sulla pericolosità quando l’interessato abbia subito un periodo dicarcerazione, ragioni legate alla direzione rieducativa costituzionalmente impostaal trattamento sanzionatorio.Direzione che difetta, invece, nel microcosmo delle misure cautelari. É lastessa logica di queste ultime, infatti, a divergere profondamente da quella chepresiede all’espiazione della pena, trattandosi di restrizione legata alla necessitàdi contenere la pericolosità del soggetto quando la misura – come nel caso odierno− sia applicata in relazione all’esigenza di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.,esigenza di cautela che deve sussistere sia nella fase genetica del vincolo che inquella dinamica. Ne consegue, come condivisibilmente osservato da Sez. 2, n.12915 del 05/03/2015, Rango, Rv. 262930 – 01, che solo la detenzione inespiazione pena prelude, nel caso di successo del trattamento rieducativo, ad unpossibile allontanamento dell’interessato dalle logiche che l’avevano condotto adelinquere e a manifestare indicatori di pericolosità sociale, sì da imporre un nuovovaglio circa l’attualità della pericolosità sociale prima di dare esecuzione allamisura di prevenzione sospesa; mentre la stessa perduranza di una misuracautelare è la testimonianza concreta che la pericolosità del soggetto è attuale,tanto da giustificare il vincolo cautelare, il che rende ragione dell’assenza di unaprevisione che imponga al giudice della prevenzione di procedere allo scrutiniosuddetto. Naturalmente ciò non toglie che, alla cessazione della misura cautelare,il destinatario della misura di prevenzione possa far valere il venir meno dellapericolosità sociale attraverso un’istanza di revoca in cui esalti la valenza dieventuali nova che incidano positivamente sullo scrutinio del giudice dellaprevenzione, in specie quando la misura cautelare sia cessata perché il giudicedella cautela abbia ritenuto che le esigenze cautelari siano venute meno.Non vi è ragione per ritenere che i principi anzidetti, formulati in relazionealla fase esecutiva di una misura di prevenzione già disposta, non valgano anchein un caso come quello oggi al vaglio del Collegio, in cui il tema centrale ècomunque quello dei rapporti tra attualità della pericolosità sociale e carcerazionemedio tempore subita dal proposto, sia pure quali elementi da sottoporre al giudicedel provvedimento genetico di prevenzione. Anzi, proprio l’esistenza di uncontraddittorio già in essere ai fini della emissione del provvedimento diprevenzione può consentire alla parte di far valere in quella sede ogni ragione utileper sostenere che, con l’esecuzione della misura cautelare, sia cessata lapericolosità sociale del proposto e per smentire ogni implicazione in malam partemdella prognosi di recidiva che ha giustificato la misura cautelare fino al momentodel suo venir meno.Neanche vi è motivo per escludere che le conclusioni sopra esposte sipericolosità sociale sia stata applicata per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.e, quindi, per una fattispecie per cui, a norma dell’art. 275, comma 3, cod. proc.pen., vige la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (oltre chela presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere). E ciòper due ragioni. La prima è che la diversa vocazione della misura cautelare rispettoall’espiazione pena − diversità che giustifica la scelta interpretativa prediletta dalCollegio − prescinde dal titolo di reato per cui si procede e dalla conformazionedel giudizio circa la sussistenza delle esigenze cautelari. La seconda è che il giudicedella cautela, anche nel caso di reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,è chiamato al vaglio delle esigenze cautelari, sia pure attraverso un percorsodiverso da quello ordinario, ossia valutando l’esistenza di indicatori chesmentiscano la presunzione relativa di sussistenza, il che comunque impone divalutare la pericolosità sociale del soggetto quando la misura cautelare sia dispostaper prevenire il pericolo di recidiva e rende il trattamento cautelare concretatestimonianza di una effettiva pericolosità del soggetto che vi è sottoposto.Da quanto sopra può trarsi il principio di diritto secondo cui, in tema dimisure di prevenzione, la sottoposizione a misura cautelare del proposto per lasussistenza dei pericula libertatis di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., anchequando la misura cautelare sia stata applicata per uno dei reati di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., non esclude la persistenza della pericolosità sociale nelcorso della sua esecuzione.3.2. Calati i principi suddetti nell’odierna regiudicanda, il Collegio osservache la Corte di appello ha correttamente impostato il tema in diritto, rimarcandoche la sottoposizione a misura cautelare di [OSCURATO:PERSONA] non costituisse di per sé unmomento di cesura con il passato che avesse implicazioni positive sul vaglio dilasciassero ritenere venuta meno detta pericolosità durante il periodo didetenzione cautelare, come testimoniato dal fatto che non era stata vinta lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari legata alla condizionedi indiziato del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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