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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 09971/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 465/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 570/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; lettele conclusioni del difensore dell’imputata che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona ha rigettato l’impugna- zione proposta contro il provvedimento con cui il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari per il reato di furto pluriaggravato continuato.

2. L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale, nel confermare l’ordinanza emessa dal G.I.P., abbia ravvisato un concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie esclusivamente sulla base della molteplicità degli episodi cri- minosi, del loro carattere recente e delle loro modalità esecutive.

La decisione, infatti, non ha tenuto conto che l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro nel CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9971/2026 Roma, lì, 16/03/2026 contesto del quale i reati erano stati commessi aveva fatto venir meno le condizioni oggettive idonee a concretizzare e rendere attuale il pericolo di recidiva. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si denuncia erronea applicazione degli artt. 56 e 624 cod. pen., in quanto il Tribunale ha ravvisato il carattere consumato del reato di cui al capo A) quando invece il monitoraggio dell’azione criminosa tramite videocamera installata dalla persona offesa, la consegna dei filmati alla Polizia e il successivo intervento di quest’ultima avevano fatto sì che il bene non fosse mai uscito dalla sfera di sorveglianza del proprietario: il reato era dunque rimasto allo stadio del tentativo.

Al riguardo, secondo il ricorrente, il Tribunale ha errato nell’affermare che le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza erano state consegnate successivamente e che gli agenti hanno appreso del furto solo dopo che l’indagata si era allontanata dall’abitazione della persona offesa; al con- trario, dagli atti polizia giudiziaria emerge che le immagini erano state consegnate alcuni giorni prima del furto sub A) e la fotocopiatura delle banconote poi collocate nell’abitazione (e successivamente trovate in possesso dell’indagata) dimostrava che sin dall’inizio, su iniziativa della persona offesa, la Polizia aveva avviato un costante controllo dei movimenti della [OSCURATO:PERSONA].

Questo conferma, dunque, che il reato di furto non si era perfezionato a causa del mantenimento di un continuativo controllo sul bene oggetto di sottrazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Per ragioni di ordine logico-giuridico deve essere subito analizzato il se- condo motivo di ricorso, in quanto attinente alla qualificazione del reato.

Osserva la Corte che il Tribunale ha valorizzato, a questo riguardo, due dati del tutto in- controversi: in primo luogo, il 18 novembre 2025 la Polizia ha accertato la scom- parsa del denaro entrando nell’abitazione della persona offesa subito dopo che ne era uscita l’indagata; in secondo luogo, quest’ultima è stata raggiunta e sorpresa con il denaro nella borsa quando ormai si trovava a bordo dell’autobus diretto verso la sua abitazione (ed anzi, come si sottolinea a pagina 8 del ricorso, quando il mezzo era ormai “al capolinea del tragitto in autobus dall’abitazione della per- sona offesa”).

Correttamente quindi l’ordinanza impugnata ha dedotto da queste circostanze di fatto l’avvenuta consumazione del reato, visto che tra l’accerta- mento della sottrazione del denaro e il suo ritrovamento è decorso un intervallo di tempo significativo durante il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto allontanarsi dalla casa della persona offesa e assicurarsi il pieno possesso della refurtiva.

La conclusione del Tribunale, di conseguenza, è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il criterio distintivo fra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (ex multis Sez. 5, 48880 del 17/09/2018 dep. 25/10/2018, Rv. 274016–01).

A rafforzare tale con- clusione interviene il fatto, anch’esso pacifico, che l’azione criminosa de qua non sia stata seguita in tempo reale attraverso le telecamere di sorveglianza installate nell’abitazione (che peraltro, come rileva l’ordinanza impugnata, erano state in precedenza, a seconda dei casi, eluse o neutralizzate dall’indagata).

Ne consegue, a fortiori, che non vi è stato alcun continuativo monitoraggio dei comportamenti della persona offesa e delle sorti del bene tale da impedire il perfezionamento del reato.

Proprio con riferimento al controllo dei movimenti dell’indagato da parte della polizia giudiziaria, inoltre, non è superfluo richiamare la giurisprudenza di questa sezione secondo cui l'osservazione a distanza da parte degli agenti (sia essa frutto di una iniziativa occasionale o l'esito di una pregressa attività d’inda- gine già in corso a carico dell'autore del reato) non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale osservazione non solo non avviene ad opera della persona offesa o di personale a lei riconducibili, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, n. 17715 del 16/4/2025, dep. 9/5/2025, RV 288010; v. an- che, di queste stessa sezione, ex multis, n. 4333 del 27/11/2024, dep. 2025, Ton- cic, in motivazione).

L’infondatezza del motivo di ricorso si apprezza anche sotto un altro profilo.

Si tenga conto infatti che, trattandosi di furto pluriaggravato, i limiti edittali previsti per il tentativo giustificherebbero comunque l’applicazione di una misura custo- diale (artt. 274 comma 2 lett. c) e 280 comma 1 cod. proc. pen.); ebbene, la difesa non spiega per quale ragione, ciò nonostante, la riqualificazione del reato nella sua forma tentata sarebbe rilevante in sede di giudizio cautelare, visto che il ricorso si limita sul punto ad un fugace riferimento al principio di proporzionalità della misura.

2. Quanto al primo motivo, si rileva che il G.I.P. e il Tribunale hanno valo- rizzato, nel quadro della valutazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura, vari elementi di fatto e cioè la reiterazione dei furti, l’ingente valore delle somme di denaro complessivamente sottratte (circa 80.000 euro), il carattere re- cente dei fatti (commessi fra l’aprile e il novembre 2025) e le loro modalità con- crete (in particolare, essendo emersi lo spostamento di una telecamera di sorve- glianza e il suo distacco dalla rete elettrica ad opera dell’imputata).

Il Tribunale ha escluso dunque l’occasionalità del fatto affermando che la probabilità di un’imme- diata ricaduta nel reato non è necessaria per provare l’attualità delle esigenze cautelari.

Si impongono al riguardo alcune osservazioni.

La prima è che i giudici di merito hanno evidenziato una serie di specifiche circostanze di fatto, attinenti tanto alle modalità concrete del reato quanto alla capacità “operativa” dell’inda- gata, ricavandone la sussistenza sia di un concreto e attuale pericolo di reitera- zione sia dell’adeguatezza e proporzionalità della misura applicata: e si tratta, all’evidenza, di valutazione di per sè logica, puntuale e congruamente motivata.

In secondo luogo, l’indagine sull’attualità delle esigenze cautelari non deve puntare a individuare un’immediata e specifica occasione per commettere nuovi reati ma deve concentrarsi, piuttosto, sulle concrete modalità dei fatti, sulla personalità dell’indagato e sulle sue condizioni socio-economiche (v., fra le altre, sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025 dep. 13/06/2025, Rv. 288197-01).

In questo senso, dun- que, diviene irrilevante il dato, citato in ricorso, della cessazione del rapporto la- vorativo con la persona offesa, apparendo evidente che l’ordinanza impugnata ha posto l’accento su concreti elementi di fatto (fra cui la natura stessa del lavoro di colf svolto dalla [OSCURATO:PERSONA]) idonei a dimostrare, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, l’attualità del pericolo di reiterazione del reato.

Si tenga anche conto, al riguardo, che l’indagine su tale profilo deve tener conto, ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen., della probabilità di reiterazione della stessa tipologia di delitti senza dunque che sia necessaria, come appare ovvio, alcuna coincidenza fra la persona offesa del reato commesso e quella del reato di cui si paventa il compi- mento.

Per completezza, si osserva che anche la pronuncia citata dalla difesa a sostegno della necessità di un’occasione prossima per compiere altri delitti analo- ghi (Sez. 3, n. 34154 del 20/7/2018, Ruggerini, Rv. 273674) ritiene pur sempre che il periculum debba essere dedotto dalla ricognizione, fra l’altro, di concrete modalità del fatto e della sua recente collocazione nel tempo tali da far presumere un’elevata probabilità di ricaduta: tutti elementi che, come si ripete, l’ordinanza del Tribunale ha correttamente preso in esame e valorizzato.

3. Il ricorso, pertanto, è infondato e il rigetto comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 04/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 465/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 570/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; lettele conclusioni del difensore dell’imputata che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona ha rigettato l’impugna- zione proposta contro il provvedimento con cui il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari per il reato di furto pluriaggravato continuato. 2. L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale, nel confermare l’ordinanza emessa dal G.I.P., abbia ravvisato un concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie esclusivamente sulla base della molteplicità degli episodi cri- minosi, del loro carattere recente e delle loro modalità esecutive. La decisione, infatti, non ha tenuto conto che l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro nel CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9971/2026 Roma, lì, 16/03/2026 contesto del quale i reati erano stati commessi aveva fatto venir meno le condizioni oggettive idonee a concretizzare e rendere attuale il pericolo di recidiva. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si denuncia erronea applicazione degli artt. 56 e 624 cod. pen., in quanto il Tribunale ha ravvisato il carattere consumato del reato di cui al capo A) quando invece il monitoraggio dell’azione criminosa tramite videocamera installata dalla persona offesa, la consegna dei filmati alla Polizia e il successivo intervento di quest’ultima avevano fatto sì che il bene non fosse mai uscito dalla sfera di sorveglianza del proprietario: il reato era dunque rimasto allo stadio del tentativo. Al riguardo, secondo il ricorrente, il Tribunale ha errato nell’affermare che le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza erano state consegnate successivamente e che gli agenti hanno appreso del furto solo dopo che l’indagata si era allontanata dall’abitazione della persona offesa; al con- trario, dagli atti polizia giudiziaria emerge che le immagini erano state consegnate alcuni giorni prima del furto sub A) e la fotocopiatura delle banconote poi collocate nell’abitazione (e successivamente trovate in possesso dell’indagata) dimostrava che sin dall’inizio, su iniziativa della persona offesa, la Polizia aveva avviato un costante controllo dei movimenti della [OSCURATO:PERSONA]. Questo conferma, dunque, che il reato di furto non si era perfezionato a causa del mantenimento di un continuativo controllo sul bene oggetto di sottrazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Per ragioni di ordine logico-giuridico deve essere subito analizzato il se- condo motivo di ricorso, in quanto attinente alla qualificazione del reato. Osserva la Corte che il Tribunale ha valorizzato, a questo riguardo, due dati del tutto in- controversi: in primo luogo, il 18 novembre 2025 la Polizia ha accertato la scom- parsa del denaro entrando nell’abitazione della persona offesa subito dopo che ne era uscita l’indagata; in secondo luogo, quest’ultima è stata raggiunta e sorpresa con il denaro nella borsa quando ormai si trovava a bordo dell’autobus diretto verso la sua abitazione (ed anzi, come si sottolinea a pagina 8 del ricorso, quando il mezzo era ormai “al capolinea del tragitto in autobus dall’abitazione della per- sona offesa”). Correttamente quindi l’ordinanza impugnata ha dedotto da queste circostanze di fatto l’avvenuta consumazione del reato, visto che tra l’accerta- mento della sottrazione del denaro e il suo ritrovamento è decorso un intervallo di tempo significativo durante il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto allontanarsi dalla casa della persona offesa e assicurarsi il pieno possesso della refurtiva. La conclusione del Tribunale, di conseguenza, è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il criterio distintivo fra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (ex multis Sez. 5, 48880 del 17/09/2018 dep. 25/10/2018, Rv. 274016–01). A rafforzare tale con- clusione interviene il fatto, anch’esso pacifico, che l’azione criminosa de qua non sia stata seguita in tempo reale attraverso le telecamere di sorveglianza installate nell’abitazione (che peraltro, come rileva l’ordinanza impugnata, erano state in precedenza, a seconda dei casi, eluse o neutralizzate dall’indagata). Ne consegue, a fortiori, che non vi è stato alcun continuativo monitoraggio dei comportamenti della persona offesa e delle sorti del bene tale da impedire il perfezionamento del reato. Proprio con riferimento al controllo dei movimenti dell’indagato da parte della polizia giudiziaria, inoltre, non è superfluo richiamare la giurisprudenza di questa sezione secondo cui l'osservazione a distanza da parte degli agenti (sia essa frutto di una iniziativa occasionale o l'esito di una pregressa attività d’inda- gine già in corso a carico dell'autore del reato) non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale osservazione non solo non avviene ad opera della persona offesa o di personale a lei riconducibili, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, n. 17715 del 16/4/2025, dep. 9/5/2025, RV 288010; v. an- che, di queste stessa sezione, ex multis, n. 4333 del 27/11/2024, dep. 2025, Ton- cic, in motivazione). L’infondatezza del motivo di ricorso si apprezza anche sotto un altro profilo. Si tenga conto infatti che, trattandosi di furto pluriaggravato, i limiti edittali previsti per il tentativo giustificherebbero comunque l’applicazione di una misura custo- diale (artt. 274 comma 2 lett. c) e 280 comma 1 cod. proc. pen.); ebbene, la difesa non spiega per quale ragione, ciò nonostante, la riqualificazione del reato nella sua forma tentata sarebbe rilevante in sede di giudizio cautelare, visto che il ricorso si limita sul punto ad un fugace riferimento al principio di proporzionalità della misura. 2. Quanto al primo motivo, si rileva che il G.I.P. e il Tribunale hanno valo- rizzato, nel quadro della valutazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura, vari elementi di fatto e cioè la reiterazione dei furti, l’ingente valore delle somme di denaro complessivamente sottratte (circa 80.000 euro), il carattere re- cente dei fatti (commessi fra l’aprile e il novembre 2025) e le loro modalità con- crete (in particolare, essendo emersi lo spostamento di una telecamera di sorve- glianza e il suo distacco dalla rete elettrica ad opera dell’imputata). Il Tribunale ha escluso dunque l’occasionalità del fatto affermando che la probabilità di un’imme- diata ricaduta nel reato non è necessaria per provare l’attualità delle esigenze cautelari. Si impongono al riguardo alcune osservazioni. La prima è che i giudici di merito hanno evidenziato una serie di specifiche circostanze di fatto, attinenti tanto alle modalità concrete del reato quanto alla capacità “operativa” dell’inda- gata, ricavandone la sussistenza sia di un concreto e attuale pericolo di reitera- zione sia dell’adeguatezza e proporzionalità della misura applicata: e si tratta, all’evidenza, di valutazione di per sè logica, puntuale e congruamente motivata. In secondo luogo, l’indagine sull’attualità delle esigenze cautelari non deve puntare a individuare un’immediata e specifica occasione per commettere nuovi reati ma deve concentrarsi, piuttosto, sulle concrete modalità dei fatti, sulla personalità dell’indagato e sulle sue condizioni socio-economiche (v., fra le altre, sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025 dep. 13/06/2025, Rv. 288197-01). In questo senso, dun- que, diviene irrilevante il dato, citato in ricorso, della cessazione del rapporto la- vorativo con la persona offesa, apparendo evidente che l’ordinanza impugnata ha posto l’accento su concreti elementi di fatto (fra cui la natura stessa del lavoro di colf svolto dalla [OSCURATO:PERSONA]) idonei a dimostrare, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, l’attualità del pericolo di reiterazione del reato. Si tenga anche conto, al riguardo, che l’indagine su tale profilo deve tener conto, ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen., della probabilità di reiterazione della stessa tipologia di delitti senza dunque che sia necessaria, come appare ovvio, alcuna coincidenza fra la persona offesa del reato commesso e quella del reato di cui si paventa il compi- mento. Per completezza, si osserva che anche la pronuncia citata dalla difesa a sostegno della necessità di un’occasione prossima per compiere altri delitti analo- ghi (Sez. 3, n. 34154 del 20/7/2018, Ruggerini, Rv. 273674) ritiene pur sempre che il periculum debba essere dedotto dalla ricognizione, fra l’altro, di concrete modalità del fatto e della sua recente collocazione nel tempo tali da far presumere un’elevata probabilità di ricaduta: tutti elementi che, come si ripete, l’ordinanza del Tribunale ha correttamente preso in esame e valorizzato. 3. Il ricorso, pertanto, è infondato e il rigetto comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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