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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 48/1976

ECLI:IT:COST:1976:48
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Il tribunale di Campobasso, nell'esaminare una istanza di restituzione in termini per presentare i motivi di appello, proposta da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dedotto d'essere stato affetto da malattia che non gli aveva consentito di osservare il termine di decadenza, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 183 bis, terzo comma, c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la norma impugnata prevedendo la remissione in termini per la dichiarazione di gravame ma non per la presentazione dei motivi, lederebbe il diritto di difesa e contrasterebbe con il principio d'eguaglianza, perché la remissione è consentita in qualsiasi termine di decadenza scaduto nel corso del procedimento di primo grado, mentre nel giudizio di appello non è prevista per la presentazione dei motivi.

Nessuna parte si è costituita o è intervenuta in questa sede. : La Corte costituzionale deve decidere se l'art. 183 bis, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui ammette la restituzione in termini per proporre il gravame, e non anche per presentare i motivi, contrasti o meno con gli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Non sussiste anzitutto la denunciata violazione del diritto di difesa.

Il legislatore del 1955, nel reintrodurre un istituto eccezionale, come è quello della restituzione nei termini prescritti a pena di decadenza, pur ampliando la tutela sostanziale del diritto di difesa rispetto alla disciplina del codice di procedura del 1913, ha tenuto conto di altri interessi, parimenti rilevanti, i quali esigono che i processi siano portati a compimento entro congrui tempi perché la giurisdizione penale assolva alla sua fondamentale funzione.

La limitazione della restituzione in termini all'impugnativa va considerata in riferimento alla circostanza che i motivi, quando non siano enunciati nello stesso atto di impugnazione, possono venir presentati dal difensore nominato, dal difensore del dibattimento di primo grado, ed infine trasmessi, anche dallo stesso interessato, a mezzo di raccomandata postale (art. 201 c.p.p. ed art. 151 del testo vigente a seguito della sentenza n. 96 del 1971).

La pluralità degli strumenti esistenti a tutela della parte che abbia proposto gravame dimostra che non v'è lesione del diritto di difesa e giustifica pienamente la norma impugnata.

Questa, d'altra parte, neppure contrasta con l'art. 3 della Costituzione (sotto il prospettato profilo della diversa ampiezza del potere di restituzione in termini del giudice dell'impugnazione rispetto a quello attribuito al giudice di primo grado, che non ha limitazioni per tipo alcuno di atti), in quanto la diversa disciplina del potere restitutorio del giudice superiore - che non involge, come detto, vulnerazione della garanzia della difesa - si giustifica in relazione all'esigenza di adattamento del diritto di difesa alle speciali caratteristiche dei procedimenti cui inerisce: ossia alle caratteristiche del procedimento di impugnazione che fa seguito alla già avvenuta pronunzia di un provvedimento decisorio, sia pur non irrevocabile.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 bis, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Il tribunale di Campobasso, nell'esaminare una istanza di restituzione in termini per presentare i motivi di appello, proposta da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dedotto d'essere stato affetto da malattia che non gli aveva consentito di osservare il termine di decadenza, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 183 bis, terzo comma, c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Osserva il giudice a quo che la norma impugnata prevedendo la remissione in termini per la dichiarazione di gravame ma non per la presentazione dei motivi, lederebbe il diritto di difesa e contrasterebbe con il principio d'eguaglianza, perché la remissione è consentita in qualsiasi termine di decadenza scaduto nel corso del procedimento di primo grado, mentre nel giudizio di appello non è prevista per la presentazione dei motivi. Nessuna parte si è costituita o è intervenuta in questa sede. : La Corte costituzionale deve decidere se l'art. 183 bis, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui ammette la restituzione in termini per proporre il gravame, e non anche per presentare i motivi, contrasti o meno con gli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione. Non sussiste anzitutto la denunciata violazione del diritto di difesa. Il legislatore del 1955, nel reintrodurre un istituto eccezionale, come è quello della restituzione nei termini prescritti a pena di decadenza, pur ampliando la tutela sostanziale del diritto di difesa rispetto alla disciplina del codice di procedura del 1913, ha tenuto conto di altri interessi, parimenti rilevanti, i quali esigono che i processi siano portati a compimento entro congrui tempi perché la giurisdizione penale assolva alla sua fondamentale funzione. La limitazione della restituzione in termini all'impugnativa va considerata in riferimento alla circostanza che i motivi, quando non siano enunciati nello stesso atto di impugnazione, possono venir presentati dal difensore nominato, dal difensore del dibattimento di primo grado, ed infine trasmessi, anche dallo stesso interessato, a mezzo di raccomandata postale (art. 201 c.p.p. ed art. 151 del testo vigente a seguito della sentenza n. 96 del 1971). La pluralità degli strumenti esistenti a tutela della parte che abbia proposto gravame dimostra che non v'è lesione del diritto di difesa e giustifica pienamente la norma impugnata. Questa, d'altra parte, neppure contrasta con l'art. 3 della Costituzione (sotto il prospettato profilo della diversa ampiezza del potere di restituzione in termini del giudice dell'impugnazione rispetto a quello attribuito al giudice di primo grado, che non ha limitazioni per tipo alcuno di atti), in quanto la diversa disciplina del potere restitutorio del giudice superiore - che non involge, come detto, vulnerazione della garanzia della difesa - si giustifica in relazione all'esigenza di adattamento del diritto di difesa alle speciali caratteristiche dei procedimenti cui inerisce: ossia alle caratteristiche del procedimento di impugnazione che fa seguito alla già avvenuta pronunzia di un provvedimento decisorio, sia pur non irrevocabile. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 bis, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 48/1976 — Fons Iuris — Fons Iuris