Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 48/1976
ECLI:IT:COST:1976:48
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il tribunale di Campobasso, nell'esaminare una istanza di
restituzione in termini per presentare i motivi di appello, proposta da
[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dedotto d'essere stato affetto da
malattia che non gli aveva consentito di osservare il termine di
decadenza, ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 183 bis, terzo comma, c.p.p. per violazione
degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la norma impugnata prevedendo la
remissione in termini per la dichiarazione di gravame ma non per la
presentazione dei motivi, lederebbe il diritto di difesa e
contrasterebbe con il principio d'eguaglianza, perché la remissione è
consentita in qualsiasi termine di decadenza scaduto nel corso del
procedimento di primo grado, mentre nel giudizio di appello non è
prevista per la presentazione dei motivi.
Nessuna parte si è costituita o è intervenuta in questa sede.
:
La Corte costituzionale deve decidere se l'art. 183 bis, terzo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui ammette la
restituzione in termini per proporre il gravame, e non anche per
presentare i motivi, contrasti o meno con gli artt. 24, secondo comma,
e 3, primo comma, della Costituzione.
Non sussiste anzitutto la denunciata violazione del diritto di
difesa. Il legislatore del 1955, nel reintrodurre un istituto
eccezionale, come è quello della restituzione nei termini prescritti a
pena di decadenza, pur ampliando la tutela sostanziale del diritto di
difesa rispetto alla disciplina del codice di procedura del 1913, ha
tenuto conto di altri interessi, parimenti rilevanti, i quali esigono
che i processi siano portati a compimento entro congrui tempi perché
la giurisdizione penale assolva alla sua fondamentale funzione.
La limitazione della restituzione in termini all'impugnativa va
considerata in riferimento alla circostanza che i motivi, quando non
siano enunciati nello stesso atto di impugnazione, possono venir
presentati dal difensore nominato, dal difensore del dibattimento di
primo grado, ed infine trasmessi, anche dallo stesso interessato, a
mezzo di raccomandata postale (art. 201 c.p.p. ed art. 151 del testo
vigente a seguito della sentenza n. 96 del 1971).
La pluralità degli strumenti esistenti a tutela della parte che
abbia proposto gravame dimostra che non v'è lesione del diritto di
difesa e giustifica pienamente la norma impugnata.
Questa, d'altra parte, neppure contrasta con l'art. 3 della
Costituzione (sotto il prospettato profilo della diversa ampiezza del
potere di restituzione in termini del giudice dell'impugnazione
rispetto a quello attribuito al giudice di primo grado, che non ha
limitazioni per tipo alcuno di atti), in quanto la diversa disciplina
del potere restitutorio del giudice superiore - che non involge, come
detto, vulnerazione della garanzia della difesa - si giustifica in
relazione all'esigenza di adattamento del diritto di difesa alle
speciali caratteristiche dei procedimenti cui inerisce: ossia alle
caratteristiche del procedimento di impugnazione che fa seguito alla
già avvenuta pronunzia di un provvedimento decisorio, sia pur non
irrevocabile.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 183 bis, terzo comma, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere