CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36349/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 223, comma 2, n. 2, 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare (capo A) e 223, comma 1, 216, comma 1, n. 2, 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare (capo B); considerato che il primo e il terzo motivo - che lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, all'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato di cui al capo A e alla mancata riqualificazione delle condotte in termini di bancarotta semplice - sono privi di specificità in quanto non contengono un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a riportare, con assunti del tutto generici, le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale; considerato che il secondo motivo di ricorso, che adduce la violazione della legge penale e censura la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo B, poiché in capo all'imputata difetterebbe il dolo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è del tutto generico e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato, avendo riguardo in particolare alla durata nel tempo dell'agire illecito dell'imputata e ai suoi precedenti (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); e tale iter non può essere ritualmente censurato mediante la prospettazione, peraltro generica, di elementi di fatto meritevoli di vaglio ad avviso della difesa; rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata dal difensore dell'imputata, che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso, compendiandone il contenuto e ulteriormente affermando - assunto, come esposto, manifestamente infondato - il difetto di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.