CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 05907/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17840/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO n. 39/2017 depositata il 05/04/2017 (R.G.N. 66/2016). Oggetto: Personale scolastico precario - successiva stabilizzazione -anzianità R.G.N. 17840/2017 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. con sentenza n. 39/2017 la Corte d’appello di Campobasso, pronunciando sull’impugnazione principale del Miur e su quella incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia del Tribunale di Larino, rigettava la domanda proposta dalla Oriente, docente assunta con plurimi contratti a termine a far data dall’anno scolastico 1996/97, intesa ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale effetto della nullità delle clausole appositive del termine, il risarcimento del danno per l’abusivo ricorso al contratto a termine, il pagamento degli scatti biennali di anzianità ex l. n. 312/1980 e delle differenze stipendiali maturate nel corso del servizio prestato per la progressione in carriera; 2. il Tribunale aveva escluso l’illegittimità delle clausole appositive del termine per la mancata indicazione delle ragioni a supportodella scadenza e tuttavia aveva affermato l’abusività del ricorso alle supplenze su organico di diritto e non, dunque, su posti solo temporaneamente vacanti, in quanto in contrasto con la clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; aveva ritenuto che non fosse possibile la costituzione ex novo di un rapporto a tempo indeterminato con la PA; aveva considerato integrata una discriminazione retributiva là dove non era stata riconosciuta al supplente la progressione stipendiale (non anche gli scatti biennali del 2,5%); aveva, quindi, condannato l’Amministrazione al pagamento delle relative somme nei limiti della prescrizione quinquennale; 3. pronunciando sull’impugnazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Corte d’appello di Campobasso richiamava i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 22552 del 2016; riteneva che l’abuso fosse configurabile solo in caso di superamento del limite di 36 mesi e che solo in presenza di tale ipotesi sarebbe stato configurabile il diritto al risarcimento per equivalente di cui all’art. 32 della l. n. 183 del 2010 con l’agevolazione probatoria indicata dal giudice di legittimità; riteneva, pertanto, che non fosse possibile limitarsi a denunciare la semplice reiterazione dei contratti occorrendo l’allegazione delle concrete modalità delle prestazioni a termine; R.G.N. 17840/2017 Pag.riteneva che in ogni caso l’intervenuta stabilizzazione fosse satisfattiva di ogni pretesa risarcitoria (dal che derivava l’infondatezza e l’assorbimento dell’appello incidentale della Oriente); riteneva che la diversità dello statustra docente precario e docente assunto a tempo indeterminato oltre che le differenti modalità di accesso all’impiego costituissero ragioni oggettive tali da giustificare un differente trattamento quanto al riconoscimento dell’anzianità; rilevava che l’anzianità di servizio maturata con le supplenze non rimane comunque priva di effetti positivi per gli interessati costituendo criterio per l’avanzamento nelle graduatorie alle quali attingere per l’immissione in ruolo; 4. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due articolati motivi, successivamente illustrati da memoria; 3. il Miur ha resistito con controricorso. Consideratoche: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso in data 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale (UNICE, CEEP e CES) nonché della direttiva 1999/70/CE (28 giugno di attuazione dell’Accordo quadro; censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto che le assunzioni a tempo determinato non potrebbero giammai essere equiparate a quelle a tempo indeterminato essendo diverse le modalità di accesso all’impiego e comunque essendo differente lo status del docente precario rispetto a quello dell’assunto a tempo indeterminato; richiama l’orientamento di questa Corte di cui a Cass. 22558/2016 ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista, per i lavoratori a tempo indeterminato, dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo; 2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione del principio di sinteticità degli atti processuali e del previsto processo exart. 111 Cost., 342 cod. proc. civ. - art. 16 bis , comma 9 octies del d.l. n. 179/2012, modificato dal d.l. n. 83/2015, conv. nella l. n. 132/2015; censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato inammissibile l’appello principale del Miur (che constava di 102 pagine) in quanto redatto in violazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo civile; 3. il primo motivo è fondato nella parte in cui la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’anzianità a fini della progressione stipendiale nel periodo di precariato (la questione degli scatti biennali exl. n. 312/1980, già oggetto di pronuncia di rigetto da parte del Tribunale è ormai coperta dal giudicato non risultando che la relativa questione abbia formato oggetto di appello incidentale da parte della Oriente: si veda, sul punto R.G.N. 17840/2017 Pag.pag. 8 del ricorso per cassazione in cui la stessa docente assume di aver ritenuto condivisibili le ragioni del rigetto da parte del Tribunale di tale domanda); la questione del riconoscimento dell’anzianità del servizio preruolo ha formato oggetto di disamina di questa Corte in plurime pronunce (si veda, con riferimento a fattispecie analoga, Cass. n. 17314/2020); è stata evidenziata la differenza sussistente tra l’azione di adempimento per il riconoscimento delle differenze retributive consequenziali alla maturazione dell’anzianità di servizio nella consecuzione dei rapporti a termine tra le parti e la domanda risarcitoria per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato; se, pertanto, la sopravvenuta stabilizzazione, sulla base del citato orientamento giurisprudenziale, tacita la pretesa risarcitoria, essa non può comportare l’assorbimento della pretesa retributiva, esercitata in modo indipendente ed autonomo; rispetto a tale progressione stipendiale vale peraltro il principio, anch’esso ampiamente consolidato, secondo cui «nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato» (Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558); è dunque errata la reiezione della domanda pronunciata dalla Corte territoriale sul presupposto del venire meno del diritto per effetto della stabilizzazione; tale diritto, in quanto ne ricorrano gli altri presupposti, da accertare in sede di rinvio, è autonomo dal diritto al risarcimento da illegittima reiterazione dei contratti a termine e la stabilizzazione ha semmai l’effetto di comportare, per il periodo successivo ad essa, il ricalcolo dell’anzianità di servizio (a fini giuridici ed economici) in base ai criteri stabiliti, quanto al personale docente, da Cass. 28 novembre 2019, n. 31149 (secondo cui in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ‘ab origine’ a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale R.G.N. 17840/2017 Pag.discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ‘ab origine’ a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato) e, quanto al personale A.T.A., da Cass. 28 novembre 2019, n. 31150 (secondo cui in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l’art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato), ma certamente non fa venire meno i diritti retributivi maturati anteriormente per effetto dell’anzianità di servizio stessa; 4. il secondo motivo è infondato; la norma invocata dalla ricorrente (art. 16 bis, comma 9 octies, del d.l. n. 179 del 2012, comma aggiunto dall’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 2-ter), del d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 e poi abrogato dall’articolo 11, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 con effetto a decorrere dal 30 giugno 2023, come stabilito dall’articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 149/2022 medesimo) è inserita in un contesto relativo alla obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e quindi non può dalla stessa ricavarsi un principio assoluto di redazione degli atti nei termini prospettati dalla ricorrente; peraltro come da questa Corte già affermato, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall’art. 3, comma 2, del cod. proc. amm., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, non già per l’irragionevole estensione dell’atto (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., assistite -queste sì - da una sanzione R.G.N. 17840/2017 Pag.testuale di inammissibilità (v. Cass. n. 8009 del 21 marzo 2019; Cass. n. 21297 del 20 ottobre 2016); non è allora di per sé la lunghezza dell’atto di appello a determinarne l’inammissibilità quanto l’eventuale intellegibilità delle censure (nella specie esclusa dalla Corte territoriale che, come si rileva dalla pag. 10 della sentenza, ha tratto dall’impugnazione del Miur il rilievo afferente all’intervenuta misura satisfattiva del risarcimento del danno costituita dalla stabilizzazione); 5. conclusivamente va accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo; 6. all’accoglimento del primo motivo segue la cassazione della sentenza e il rinvio della causa alla Corte d’appello indicata in dispositivo, affinché essa definisca la domanda di riconoscimento delle differenze retributive proposta dalla ricorrente facendo applicazione dei corretti principi sopra indicati. 8. al Giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; 9. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di rico