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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:T:2023:262
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0318_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 17 maggio 2023 – eins energie in sachsen / Commissione (causa T‑318/20) ( 1 ) «Concorrenza – Concentrazioni – Mercato tedesco dell’energia elettrica – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Assenza di legittimazione ad agire – Assenza di partecipazione attiva – Irricevibilità»

1. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Eccezione di irricevibilità non sollevata dalla parte convenuta – Irricevibilità – Motivo di ricorso/d’impugnazione vertente su una carenza di legittimazione ad agire della parte ricorrente – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice (Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 4, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 129 e 142, § 3) (v. punti 19, 20)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente dei partecipanti all’operazione – Decisione atta a determinare una modifica immediata della situazione del mercato interessato – Incidenza diretta nei confronti del ricorrente (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 23)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente dei partecipanti all’operazione – Impresa che non ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo relativo alla concentrazione – Assenza di circostanze particolari relative all’incidenza sulla posizione sul mercato – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 24‑32) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] energie in sachsen GmbH & Co.

KG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla E.[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 240 del 20.7.2020 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0318_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 17 maggio 2023 – eins energie in sachsen / Commissione (causa T‑318/20) ( 1 ) «Concorrenza – Concentrazioni – Mercato tedesco dell’energia elettrica – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Assenza di legittimazione ad agire – Assenza di partecipazione attiva – Irricevibilità» 1. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Eccezione di irricevibilità non sollevata dalla parte convenuta – Irricevibilità – Motivo di ricorso/d’impugnazione vertente su una carenza di legittimazione ad agire della parte ricorrente – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice (Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 4, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 129 e 142, § 3) (v. punti 19, 20) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente dei partecipanti all’operazione – Decisione atta a determinare una modifica immediata della situazione del mercato interessato – Incidenza diretta nei confronti del ricorrente (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 23) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente dei partecipanti all’operazione – Impresa che non ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo relativo alla concentrazione – Assenza di circostanze particolari relative all’incidenza sulla posizione sul mercato – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 24‑32) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] energie in sachsen GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla E.[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 240 del 20.7.2020 .