Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:T:2023:262
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0318_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 17 maggio 2023 –
eins energie in sachsen / Commissione
(causa T‑318/20) (
1
)
«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato tedesco dell’energia elettrica – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Assenza di legittimazione ad agire – Assenza di partecipazione attiva – Irricevibilità»
1.
Procedimento giurisdizionale – Intervento – Eccezione di irricevibilità non sollevata dalla parte convenuta – Irricevibilità – Motivo di ricorso/d’impugnazione vertente su una carenza di legittimazione ad agire della parte ricorrente – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 4, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 129 e 142, § 3)
(v. punti 19, 20)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente dei partecipanti all’operazione – Decisione atta a determinare una modifica immediata della situazione del mercato interessato – Incidenza diretta nei confronti del ricorrente
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punto 23)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente dei partecipanti all’operazione – Impresa che non ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo relativo alla concentrazione – Assenza di circostanze particolari relative all’incidenza sulla posizione sul mercato – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 24‑32)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] energie in sachsen GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla E.[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].
3)
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.
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GU C 240 del 20.7.2020
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