CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 15552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto del 01/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; a seguito di trattazione a norma dell'art. 611, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con separati ricorsi, impugnano il decreto in data 01/7/2021 della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato il decreto in data 12/12/2019 del Tribunale di Milano, che aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la confisca dei beni meglio descritti nel decreto impugnato. La riforma è consistita nella restituzione alla [OSCURATO:SOCIETA]. di un immobile sito in Villasanta. Deducono: 1.1. [OSCURATO:PERSONA].lik k9-‘,\n—,... 1.1.1. "Inosservanza degli artt. 1, 4, 16, 20 e 24 D.Igs. 6 settembre 2011 n. 159 e 125 comma 3, c.p.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. Insussistenza del profilo soggettivo della pericolosità sociale 'generica' del proposto [OSCURATO:PERSONA]". Dopo avere illustrato i motivi di gravame sul contenuto del decreto del Tribunale, il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha fornito una specifica risposta alle questioni sollevate con il gravame, operando una generica svalutazione dell'intero impianto dell'atto di impugnazione, con un mero rinvio al provvedimento del Tribunale, in modo tale da configurare una motivazione apparente. Lamenta la mancata considerazione della tipologia della fatturazione, relativa a operazioni soggettivamente inesistenti e, in quanto tali, incapaci di produrre profitti illeciti. Quanto alla pericolosità sociale e alla sua perimetrazione, aggiunge che la Corte di appello, al pari del Tribunale, non aveva dato alcuna risposta in relazione a quanto evidenziato in relazione alla restituzione dell'importo evaso nel 1995, alla archiviazione del procedimento n. 5127/04 r.g.n.r. iscritto presso la Procura della Repubblica di Agrigento, all'ambito temporale di operatività (dal 2010 al 2011) dell'associazione per cui aveva riportato condanna. Secondo il ricorrente i giudici si erano limitati a riportare i risultati dell'informativa della Guardia di Finanza, senza considerare che i delitti posti a fondamento della misura riguardavano fatturazioni soggettivamente inesistenti, che non producevano nessun profitto illecito. Deduce altresì la violazione del principio di proporzione. 1.1.2. "Inosservanza degli artt. 125, comma 3 c.p.p., 20 e 24 D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. Mancanza di correlazione temporale tra pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] e i beni confiscati. Insussistenza della sproporzione tra il valore dei beni confiscati e il reddito e l'attività economica svolta dal proposto e dai suoi familiari". Anche in questo caso il ricorrente deduce l'omessa considerazione delle ragioni argomentate nei motivi di appello, che vengono interamente illustrati e compendiati per denunciare il vizio di omessa motivazione. Secondo il ricorrente gli elementi emersi dal procedimento dovevano indurre a ritenere che la pericolosità sociale dovesse essere limitata agli anni 2010-2011. 1.2. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2.1. "Erronea applicazione dell'art. 24 del D.Igs. n. 159/2011 in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti richiesti per la confisca, rilevabile ai sensi dell'art. 606, comma I, lett. B) c.p.p.".Con il primo motivo si sostiene che le due società ricorrenti hanno dimostrato come i beni mobili e immobili a esse intestati non fossero in alcun modo riconducibili al proposto e come non fosse ravvisabile alcuna effettiva sproporzione tra il valore di tali beni e la capacità reddituale di [OSCURATO:PERSONA] e della sua famiglia, nell'arco temporale di pericolosità sociale, compreso tra il 1999 e il 2013. Si aggiunge che i giudici non hanno considerato le risultanze della consulenza di parte, dalle quali emergeva la legittima provenienza dei beni sottoposti a vincolo cautelare. 1.2.2. "Erronea applicazione dell'art. 16 in relazione all'art. 1 lett. b) D.Igs. n. 159/2011 rilevabile ai sensi dell'art. 606, comma I, lett. b) c.p.p.". Il motivo è volto a censurare il decreto impugnato in punto di sussistenza della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.3. "Violazione dell'art. 7 comma I Digs. 159/2011 - 125 comma III c.p.p. e 111 comma VI Cost., in relazione all'art. 606 comma I lett. b), c.p.p.". Con l'ultimo motivo si denuncia l'apparenza della motivazione con riguardo al requisito della pericolosità sociale. 1.2.4. Ulteriori argomentazioni sono state spese dalle società in replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati e perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità. Essi possono essere trattati congiuntamente attesa la loro sovrapponibilità, proponendo le medesime questioni sollevate in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La manifesta infondatezza si rinviene nel fatto che, diversamente da quanto diffusamente sostenuto nei ricorsi, la Corte di appello ha ottemperato al proprio obbligo di motivazione, dando puntuale risposta alle doglianze difensive. In particolare, la Corte di appello ha rimarcato la genericità delle deduzioni difensive, meramente reiterative delle questioni affrontate e risolte dal Tribunale, con argomentazioni che faceva proprie e alle quali saldava il proprio provvedimento. In questo modo: a) ha ribadito la disponibilità in testa a [OSCURATO:PERSONA]: delle somme giacenti sui conti correnti intestati al proposto alla moglie e alle società, per complessivi euro 242.514,54; b) del complesso immobiliare intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA].; degli Immobili in Concorezzo, intestati alla QV s.r.I.; dell'appartamento con autorimessa e cantina sita in Villasanta; di una quota di proprietà pari al 50% di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA]; dell'importo di euro 12.000 corrispondente a un assegno versato sul conto corrente della società Q.V. s.r.I..b) ha precisato che il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto a quello penale; c) ha valorizzato i reati tributari commessi a mezzo della [OSCURATO:PERSONA] e ha richiamato il sistema sotteso alle false fatturazioni utilizzate per gli acquisti in nero delle merci; d) ha ribadito -sempre richiamando la motivazione del Tribunale- la sussistenza dei requisiti richiesti per la confisca, ossia la riconducibilità dei beni al solo [OSCURATO:PERSONA] e l'assoluta sproporzione del loro valore rispetto ai redditi dichiarati dallo stesso Quartaro e dalla moglie e all'attività economica svolta; e) ha precisato che una volta provata la sproporzione spetta al prevenuto dimostrare la legittima provenienza delle somme utilizzate per i pagamenti; f) ha confermato il giudizio di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] valorizzando le sue vicende giudiziarie, così come ricostruite dalla sentenza in data 11/11/2016 della Corte di appello di Milano, che ha accertato le numerose violazioni della normativa tributaria, in forma associativa; g) ha perimetrato la pericolosità sociale per tutto il periodo di operatività dell'associazione. Alla luce della presenza della motivazione fin qui sunteggiata, i ricorsi si mostrano manifestamente infondati nella parte in cui denunciano il vizio di omessa e/o apparente motivazione, dovendosi sottolineare come sia pienamente valida la motivazione parzialmente per relationem cui ha fatto ricorso la Corte di appello, tanto più a fronte di atti di appello che sono stati definiti generici e reiterativi. A fronte di ciò, tutte le argomentazioni spese nei ricorsi in esame espongono censure -in realtà- attinenti al vizio di motivazione, proponendo una lettura difensiva delle emergenze procedimentali, con particolare riguardo alla sussistenza e alla perimetrazione della pericolosità sociale e al requisito della proporzione. Tali argomentazioni -oltre a essere aspecifiche, perché generiche e prive di correlazione con le emergenze procedimentali e con le motivazioni del decreto impugnato-, non hanno -comunque- cittadinanza nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione, la cui impugnazione è consentita davanti alla Corte di cassazione soltanto per violazione di legge. Va, infatti, ribadito che «in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente 1---\""-t.9 kik, k n___,,, decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). 2. Vi sono, tuttavia, ulteriori ragioni di inammissibilità dei motivi esposti con i ricorsi. 2.1. E' inammissibile per manifesta infondatezza la deduzione difensiva secondo cui la fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti non sarebbe produttiva di redditi. Tale assunto, invero, contrasta con il consolidato orientamento di legittimità, che ha spiegato che «in tema di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, i costi relativi alle stesse non sono mai deducibili, con la conseguenza che la loro indicazione in dichiarazione configura una finalità di evasione e realizza un corrispondente profitto senza che rilevi in senso contrario la circostanza che, pur avendo sostenuto tali costi nei confronti del soggetto fittiziamente interposto, il destinatario della fattura sia tenuto a corrispondere nuovamente l'Iva al soggetto che ha realmente fornito la prestazione, quale normale conseguenza di ogni interposizione fittizia», (Sez. 3 - , Sentenza n. 29977 del 12/02/2019, Romano, Rv. 276289 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 31628 del 22/01/2015, Langella, Rv. 264456 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 47471 del 17/10/2013, Tormenti, Rv. 258377 - 01). A ciò si aggiunga che la deduzione in esame è altresì affetta -al pari delle varie argomentazioni spese con i ricorsi- del vizio di aspecificità, per la mancata correlazione e confronto con la motivazione spesa dalla Corte di appello sul punto, là dove ha rimarcato che dalla lettura della sentenza di condanna per il reato associativo emergeva che i fatti erano stato ricondotti a operazioni per fatturazioni oggettivamente (e non soggettivamente) inesistenti, poiché si fa riferimento a rapporti del tutto fittizi. 2.2. Manifestamente infondata risulta -altresì- la deduzione difensiva con la quale si sostiene che una parte degli immobili devono considerarsi legittimamente acquisiti in quanto non sono stati oggetto di confisca in sede penale, così dovendosi ricavare la loro lecita provenienza. Anche in questo caso la difesa oblitera quanto correttamente affermato dalla Corte di appello che, in conformità ad altro consolidato orientamento di legittimità, ha fatto presente che i due procedimenti sono autonomi. Basti a tal proposito riportare il principio di diritto che ha spiegato che «in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere; ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. (Fattispecie in tema di confisca)», (Sez. 2, Sentenza n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 - 01). 3. Ulteriori -aggiuntive- ragioni di inammissibilità riguardano specificamente i ricorsi delle società, là dove rivolti a sindacare il giudizio di sussistenza e di perimetrazione della pericolosità sociale a carico di [OSCURATO:PERSONA] oltre che la ritenuta proporzione tra redditi dichiarati dal proposto e dalla sua famiglia e beni confiscati nel periodo di perimetrazione. A tal riguardo, infatti, va ribadito che «nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere», (Sez. 5, Sentenza n. 333 del 20/11/2020 Cc., dep. il 2021, Icardi, Rv. 280249 - 01). 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in