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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15927/2025

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o la seguente ORDINANZA sulricorso 2 3196 /20 22 propost i da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Pozzuoli (NA), alla [OSCURATO:PERSONA] della Vigna n. 80 ( C .

F . : SCGMRS 46M61F839Y), rappresentata e difesa, in virtù di mandato su separato foglio congiunto al ricorso , dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] d’Aragona (C.F.: VLNGCR57P28 F839F ; fax : 081 - 5788748 ; indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ; [OSCURATO:TELEFONO], PEC: [OSCURATO:EMAIL]) presso i cui uffici sono domiciliate in Cartella pagamento [OSCURATO:PERSONA] agevolata ex art. 1 legge n. 197/2022 Roma, allaVia dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 5 506 / 20 2 2 emessa d a l la CTR Campania in data 20/07/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate di Riscossione proponeva appello avverso la sentenza n. 3386/16/2021 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli aveva accolto (ritenendo maturata la prescrizione quinquennale in conseguenza dell’invalidità derivata della cartella impugnata, stante l'omessa notifica dell'atto prodromico costituito dall’avviso di accertamento) il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento n. 071 2019 0089219343000 avente ad oggetto la Tarsu 2013 per l’importo di € 4510,57.

2. La CTR della Campania accoglieva il gravame, evidenziando che la concessionaria, con i documenti prodotti in appello, aveva offerto la prova della notifica dell’atto presupposto alla cartella, il quale risultava notificato in data 6.7.2016 mediante consegna a mani proprio di [OSCURATO:PERSONA], che non vi erano dubbi sul fatto che l’avviso di ricevimento della raccomandata fosse collegato proprio all’avviso di accertamento in esame e che, con riferimento al disconoscimento della propria sottoscrizione, la contribuente avrebbe dovuto proporre querela di falso.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate di Riscossione ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 d.lgs. n. 261/1999, 1, comma 57, l. n. 124/2017, 11, comma 1, delle preleggi e 216 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, attribuito alla ricevuta della raccomandata portata al suo esame, fede privilegiata, benché la stessa provenisse da un licenziatario privato.

2. La ricorrente ha rappresentato e documentato, avuto riguardo alla pretesa tributaria oggetto di causa, di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197/2022, che la richiesta è stata accolta e di aver provveduto all’integrale versamento della somma richiestale.

Ha prodotto a tal fine:

1. la dichiarazione di adesione alla Rottamazione;

2. la comunicazione di accoglimento dell’istanza di cui sub 1);

3. la ricevuta pagamento PagoPA;

4. la comunicazione PagoPA.

Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio.

Le spese del presente giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in forza dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022.

La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018).

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio, ponendo le spese a caricodelle parti che le hanno anticipate.

Cosìdeciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso 2 3196 /20 22 propost i da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Pozzuoli (NA), alla [OSCURATO:PERSONA] della Vigna n. 80 ( C . F . : SCGMRS 46M61F839Y), rappresentata e difesa, in virtù di mandato su separato foglio congiunto al ricorso , dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] d’Aragona (C.F.: VLNGCR57P28 F839F ; fax : 081 - 5788748 ; indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ; [OSCURATO:TELEFONO], PEC: [OSCURATO:EMAIL]) presso i cui uffici sono domiciliate in Cartella pagamento [OSCURATO:PERSONA] agevolata ex art. 1 legge n. 197/2022 Roma, allaVia dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 5 506 / 20 2 2 emessa d a l la CTR Campania in data 20/07/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate di Riscossione proponeva appello avverso la sentenza n. 3386/16/2021 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli aveva accolto (ritenendo maturata la prescrizione quinquennale in conseguenza dell’invalidità derivata della cartella impugnata, stante l'omessa notifica dell'atto prodromico costituito dall’avviso di accertamento) il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento n. 071 2019 0089219343000 avente ad oggetto la Tarsu 2013 per l’importo di € 4510,57. 2. La CTR della Campania accoglieva il gravame, evidenziando che la concessionaria, con i documenti prodotti in appello, aveva offerto la prova della notifica dell’atto presupposto alla cartella, il quale risultava notificato in data 6.7.2016 mediante consegna a mani proprio di [OSCURATO:PERSONA], che non vi erano dubbi sul fatto che l’avviso di ricevimento della raccomandata fosse collegato proprio all’avviso di accertamento in esame e che, con riferimento al disconoscimento della propria sottoscrizione, la contribuente avrebbe dovuto proporre querela di falso. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate di Riscossione ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 d.lgs. n. 261/1999, 1, comma 57, l. n. 124/2017, 11, comma 1, delle preleggi e 216 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, attribuito alla ricevuta della raccomandata portata al suo esame, fede privilegiata, benché la stessa provenisse da un licenziatario privato. 2. La ricorrente ha rappresentato e documentato, avuto riguardo alla pretesa tributaria oggetto di causa, di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197/2022, che la richiesta è stata accolta e di aver provveduto all’integrale versamento della somma richiestale. Ha prodotto a tal fine: 1. la dichiarazione di adesione alla Rottamazione; 2. la comunicazione di accoglimento dell’istanza di cui sub 1); 3. la ricevuta pagamento PagoPA; 4. la comunicazione PagoPA. Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Le spese del presente giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in forza dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018). P.Q.M Dichiara estinto il giudizio, ponendo le spese a caricodelle parti che le hanno anticipate. Cosìdeciso in Ro
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