CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23755/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, nato Germania il giorno 1° novembre 1965 avverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio a seguito di parziale annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 33658/24 emessa dalla Quinta Sezione Penale in data 14 maggio 2024, rideterminava la pena inflitta mei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni sette mesi cinque di reclusione ed euro 7.500,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'interessato con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando con un unico motivo, la violazione degli 4(i artt. 597, 609, 624 e 627 cod. proc. pen. nella determinazione della pena inflitta in relazione all'aumento operato per l'aggravante di cur.all'art. 416 bis.1 cod. pen., intervento su di un punto non devoluto al suo giudizio e violazione del divieto di reformatio in peius, nonché mancanza di motivazione. -Deduce il ricorrente che la Corte di appello, prendendo atto dell'errore in cui era incorsa la sentenza annullata, ha esattamente assunto, come pena base, quella, già indicata dal Tribunale, di anni sei, mesi tre ed euro 6.000 di multa, per poi erroneamente aggravare - in difetto di impugnazione sul punto - l'aumento disposto per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., con il temperamento di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen., rispetto a quanto previsto dalla prima sentenza di appello, passando da 4 mesi di reclusione e 500 euro di multa a nove mesi di reclusione e 500 euro di multa. Lamenta, inoltre, il ricorrente che la motivazione posta alla base dell'aggravio di trattamento sanzionatorio è di puro stile. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concludeva per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena in anni sette di reclusione ed euro 7.500,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che "il divieto di "reformatio in peius" opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori, giudizi di rinvio dovendo la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore, essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile "in peius" l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di impugnazione dell'imputato..." (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 04); "il potere del giudice di rinvio di rivalutare la diminuzione di pena per le attenuanti nel caso di annullamento parziale della sentenza di condanna incontra una duplice limitazione: la prima, risultante dall'osservanza del divieto della reformatio in peius, che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni applicabile anche al giudizio di rinvio e che nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata; la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen. e art. 627, comma 1, cod. proc. pen.„ sulla misura della pena base" (Sez. 6, n. 16676 del 30/03/2023, Mencaroni, Rv. 284591 - 01). 3. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi. 3.1. La Corte di cassazione nella motivazione della sentenza di rinvio ha indicato il duplice vizio in cui è incorsa la Corte di appello di Venezia nella sentenza emessa in data 10 gennaio 2023 nella determinazione della pena, enunciando quanto segue: "Da un lato, infatti, la Corte di appello, pur giungendo ad una pena finale più favorevole all'imputato, è partita da una pena base in realtà più alta 2rispetto a quella fissata dal giudice di primo grado nella misura di anni sei mesi tre di reclusione e di euro 6.000,00 di multa, in relazione all'ipotesi di estorsione aggravata della riunione di più persone (cfr. p. 1121 della sentenza di primo grado), in violazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di appello il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, con la conseguenza che il giudice di appello, quando in relazione a un reato continuato, su impugnazione dell'imputato, infligge una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 48259 del 23/06/2016, Rv. 268636). Dall'altro, come correttamente rilevato dal ricorrente, fissati in sei mesi l'aumento a titolo di continuazione, interna ed esterna, la Corte di appello nello specifico fissava in un mese di aumento per la continuazione interna e in quattro mesi l'aumento per la continuazione esterna, per complessivi cinque mesi, invece dei sei calcolati nella pena finale" (v. pag. 47 sentenza di rinvio). 3.2. Nella sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha statuito: "la pena base per il delitto di cui al capo 150) ex art. 629 comma 2, in relazione all'art. 628 comma 3 c.p., va stabilita in anni 6, mesi 3 ed euro 6.000 di multa, non potendosi superare, per il divieto di reformatio in peius, la pena base individuata dal giudice di primo grado; detta pena risulta congrua, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., trattandosi, invero, di sanzione determinata in misura assai prossima al minimo edittale vigente all'epoca del fatto; si osserva, per inciso, che nella sentenza della Corte appello annullata era stata indicata una pena pecuniaria inferiore al minimo edittale. L'aumento per l'altra circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. va determinato con il temperamento dell'art. 63 comma 4 c.p., indicando la pena in anni 7 ed euro 6.500,00, considerata la gravità complessiva della vicenda e le modalità dell'azione criminosa. A detta pena si stima congruo l'aumento ad anni 7 e mesi 5 ed euro 7.500,00 di multa ex art. 81 cpv. c.p. (mesi 1 ed euro 200 per la continuazione interna e mesi 4 ed euro 800 per la continuazione esterna)". 3.3. La sentenza di primo grado aveva così calcolato la pena: pena base anni 6 e mesi 3 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il delitto di cui al capo 150); aumentata ad anni 8 e mesi 4 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.; aumentata ad anni 8 e mesi 5 di reclusione ed C 8.200,00 di multa per la continuazione interna al capo 150); aumentata per la continuazione con il capo 151) ad anni 8 mesi 10 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa. 34. La Corte d'appello nella sentenza impugnata, se, da un lato, ha applicato il principio di diritto statuito dalla Corte di cassazione, dall'altro, per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ha applicato un aumento di mesi nove di reclusione; dunque, di misura maggiore a quello stabilito dalla sentenza passata in giudicato che lo aveva fissato in mesi quattro di reclusione. 5. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con rideterminazione della pena ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, dovendosi realizzare una mera operazione aritmetica (in tal senso Sez. 6, n. 3177 del 29/05/2014, dep. 2015, Cantori, Rv. 262077). Tenuto conto dei parametri sopra indicati e dell'aumento per la continuazione interna e esterna sopra ricordato, si giunge a rideterminare la pena indicata in dispositivo in anni sette di reclusione ed euro 7.500,00 di multa sulla base del seguente calcolo: pena base anni sei mesi tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ad anni sei mesi sette di reclusione ed euro 6.500,00 di multa, aumentata per la continuazione interna ad anni sei mesi otto di reclusione ed euro 6.700„00 di multa, aumentata per la continuazione esterna ad anni sette di reclusione ed euro 7.500,00 di multa. P.Q. P.Q.MIl Consigliere tensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] davoni seppe [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima3c,,,,4Lrin - Penale DepositatA Cariferia oggi „ 2 6 GIU. 2,02.6 FUNZR'.)NAR ,,•) [OSCURATO:PERSONA]: AI 4