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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04576/2025

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a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 15954 /20 23 proposto d a [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a giusta delega in at ti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio eletto in Roma pressol’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Donatello n. 71; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – Oggetto:correzioneerrore materiale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso l ’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 16333/2022, depositatail 20 maggio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 04 / 1 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Fattidi causa -con l’ordinanza sopradetta questa Corte aveva , nel rigettare il ricorso, condannatola parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 7.800 oltre a Euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, cpa ed iva di legge che pone a carico di parte soccombente ;”,sebbene fosse stata formulata espressa richiesta di distrazionein favore del difensore a vv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario; - l’ i stante ha chiesto la correzione dell'errore materiale della mancata distrazione delle spese in favore del legale antistatario; l’ U fficio è rimastointimato; Ragionidella decisione -il ricorso merita accoglimento atteso che per mero materiale, l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione in questione all’esito dell’esame del controricorsodi cui al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass.

S ez .

U n . n. 16037/2010)può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzionedegli errori materiali; - non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis c .p.c. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stessouna parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass. Sez.5^, 6 febbraio 2024, n. 5079) ; p.q.m.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 16333/2022, depositata il 20 maggio 2022 dopo l’inciso « parte soccombente»debba aggiungersi «somme distratte in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario» ; manda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 15954 /20 23 proposto d a [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a giusta delega in at ti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio eletto in Roma pressol’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Donatello n. 71; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – Oggetto:correzioneerrore materiale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso l ’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 16333/2022, depositatail 20 maggio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 04 / 1 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Fattidi causa -con l’ordinanza sopradetta questa Corte aveva , nel rigettare il ricorso, condannatola parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 7.800 oltre a Euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, cpa ed iva di legge che pone a carico di parte soccombente ;”,sebbene fosse stata formulata espressa richiesta di distrazionein favore del difensore a vv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario; - l’ i stante ha chiesto la correzione dell'errore materiale della mancata distrazione delle spese in favore del legale antistatario; l’ U fficio è rimastointimato; Ragionidella decisione -il ricorso merita accoglimento atteso che per mero materiale, l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione in questione all’esito dell’esame del controricorsodi cui al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. S ez . U n . n. 16037/2010)può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzionedegli errori materiali; - non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis c .p.c. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stessouna parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass. Sez.5^, 6 febbraio 2024, n. 5079) ; p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 16333/2022, depositata il 20 maggio 2022 dopo l’inciso « parte soccombente»debba aggiungersi «somme distratte in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario» ; manda
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