Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2000
ECLI:EU:C:2000:218
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61999CJ0348_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-348/99,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Wolfcarius, consigliere giuridico, e dal signor M. [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro dello stesso servizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, rappresentato dal signor P. Steinmetz, direttore della direzione «Affari giuridici e culturali» presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, 5, rue Notre-Dame, Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20), il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori L. Sevón (relatore), presidente di sezione, P. Jann e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 febbraio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 settembre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso volto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva»), il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
2 La direttiva ha lo scopo di armonizzare le disposizioni nazionali relative alla tutela giuridica delle banche dati.
3 In forza dell'art. 16, nn. 1 e 2, della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente al 1_ gennaio 1998 e comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla direttiva.
4 [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto comunicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo dei provvedimenti nazionali di attuazione della direttiva, ha inviato a tale Stato, il 31 marzo 1998, una lettera di diffida, intimandogli di presentare le proprie osservazioni nel termine di due mesi.
5 Il 30 settembre 1998, in mancanza di riscontro a tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.
6 Non avendo ricevuto alcun'altra comunicazione dal governo lussemburghese relativa alla trasposizione della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.
7 Il governo lussemburghese non contesta l'omessa trasposizione della direttiva, ma fa valere che il ricorso è destinato a restare privo di oggetto una volta adottato il disegno di legge n. 4431 sui diritti d'autore, i diritti connessi e le banche dati, presentato alla Camera dei Deputati il 24 aprile 1998, il quale è diretto in particolare, attraverso gli artt. 67-70 che estendono alle banche dati la normativa di tutela del diritto d'autore, a garantire la trasposizione della direttiva. Esso chiede dunque alla Corte, in via principale, di sospendere la pronuncia sul ricorso e, in via subordinata, di respingerlo condannando la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
8 A questo proposito occorre ricordare che, nell'ambito di un ricorso ex art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v. in particolare sentenza 11 novembre 1999, causa C-315/98, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, punto 11).
9 Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non ha trasposto la direttiva nel termine fissato e non ha prodotto alcun elemento atto a giustificare una sospensione del procedimento, occorre respingere la domanda da esso presentata a tal fine e accogliere il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA].
10 Di conseguenza occorre dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna del [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo e poiché quest'ultimo è risultato soccombente, occorre condannarlo alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva,
2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.