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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00193/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese. lette le note conclusive a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 gennaio 2020, la Corte di Appello di Messina ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di danneggiamento, ascrittogli al capo b) dell'imputazione, confermando l'affermazione di responsabilità, previa riqualificazione giuridica del fatto di tentata violazione privata di cui al capo a), per il reato continuato di lesioni personali, commesso in data 7 giugno 2013 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al rigetto dell'istanza, formulata dal difensore, di differimento dell'udienza del 27 gennaio 2020 (erroneamente indicata nell'atto di ricorso come udienza del "27.01.2019").

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali in riferimento alla valutazione delle prove.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza.

La difesa lamenta il mancato riconoscimento di un termine a difesa a fronte della riqualificazione operata dal giudice di appello, il quale avrebbe consentito l'istaurazione di un contradditorio tra le parti.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto perché, in via assorbente, è da ritenersi fondato il quarto motivo con il quale è stata denunziata la violazione del divieto di secondo giudizio ex art. 649 cod. proc. pen. 2.

Il difensore del ricorrente ha provato, allegando anche alle note conclusive copia della sentenza di questa stessa Sezione (la n. 34817 del 15 giugno 2021) nonché copia della sentenza di appello del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, del 23 novembre 2020, che per lo stesso fatto (qualificato ai sensi dell'art. 582 cod. pen.) oggetto della decisione impugnata in questa sede è stato condannato alla pena di euro 750,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede.

3. Consegue a quanto sopra evidenziato l'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., condividendo questo Collegio l'orientamento interpretativo secondo il quale è deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", a condizione che la decisione della relativa questione non comporti - come nella specie- la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (Sez. 6 n. 598 del 05/12/2017 -dep. 10/01/2018- Rv. 271764; Sez. 5 n. 30845 del 07/04/2017, Rv. 270871; Sez. 3, n. 35394 del 07/04/2016, Rv. 267997; Sez. 2, n. 33720 del 08/07/2014, Rv. 260346).

Nel caso in esame è evidente che il fatto oggetto del capo a) delle imputazioni, contestato originariamente come tentata violenza privata e riqualificato dalla Corte di appello di Messina ai sensi degli artt. 81 e 582 cod. pen., sia il medesimo di quello oggetto della sentenza di condanna passata in giudicato in data 15 giugno 2021; si tratta, invero, della condotta aggressiva commessa in data 7 giugno 2013 dall'Alacqua in danno delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

È, peraltro, incontroverso che, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231799).

4. La sentenza impugnata va dunque annullata per precedente giudicato sullo stesso fatto.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per precedente giudicato sullo stesso fatto.

Così deciso il VS-s ttembre 2022 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese. lette le note conclusive a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 gennaio 2020, la Corte di Appello di Messina ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di danneggiamento, ascrittogli al capo b) dell'imputazione, confermando l'affermazione di responsabilità, previa riqualificazione giuridica del fatto di tentata violazione privata di cui al capo a), per il reato continuato di lesioni personali, commesso in data 7 giugno 2013 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al rigetto dell'istanza, formulata dal difensore, di differimento dell'udienza del 27 gennaio 2020 (erroneamente indicata nell'atto di ricorso come udienza del "27.01.2019"). 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali in riferimento alla valutazione delle prove. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza. La difesa lamenta il mancato riconoscimento di un termine a difesa a fronte della riqualificazione operata dal giudice di appello, il quale avrebbe consentito l'istaurazione di un contradditorio tra le parti. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto perché, in via assorbente, è da ritenersi fondato il quarto motivo con il quale è stata denunziata la violazione del divieto di secondo giudizio ex art. 649 cod. proc. pen. 2. Il difensore del ricorrente ha provato, allegando anche alle note conclusive copia della sentenza di questa stessa Sezione (la n. 34817 del 15 giugno 2021) nonché copia della sentenza di appello del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, del 23 novembre 2020, che per lo stesso fatto (qualificato ai sensi dell'art. 582 cod. pen.) oggetto della decisione impugnata in questa sede è stato condannato alla pena di euro 750,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede. 3. Consegue a quanto sopra evidenziato l'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., condividendo questo Collegio l'orientamento interpretativo secondo il quale è deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", a condizione che la decisione della relativa questione non comporti - come nella specie- la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (Sez. 6 n. 598 del 05/12/2017 -dep. 10/01/2018- Rv. 271764; Sez. 5 n. 30845 del 07/04/2017, Rv. 270871; Sez. 3, n. 35394 del 07/04/2016, Rv. 267997; Sez. 2, n. 33720 del 08/07/2014, Rv. 260346). Nel caso in esame è evidente che il fatto oggetto del capo a) delle imputazioni, contestato originariamente come tentata violenza privata e riqualificato dalla Corte di appello di Messina ai sensi degli artt. 81 e 582 cod. pen., sia il medesimo di quello oggetto della sentenza di condanna passata in giudicato in data 15 giugno 2021; si tratta, invero, della condotta aggressiva commessa in data 7 giugno 2013 dall'Alacqua in danno delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È, peraltro, incontroverso che, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231799). 4. La sentenza impugnata va dunque annullata per precedente giudicato sullo stesso fatto. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per precedente giudicato sullo stesso fatto. Così deciso il VS-s ttembre 2022 Il co