CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25586/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29015/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Martina MARANI, nella qualità di eredi di Angiolino MARANI , eAnita LINI, rappresentat e e difes e , giust e procur e special i in calce al ricorso dagli Avv.tiStefano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat e in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 , presso lo studio del primo ( PEC : , [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al controricorso,elettivamente domiciliata, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16 presso il suo studio(pec: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente-ricorrente incidental e – Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità del promotore finanziario e della banca CC 23 febbraio2024 Ric. n. 29015/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 744 /20 2 1 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio2024 dal la Consiglieradr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Bologna , in accoglimento dell’ att o di appello principale propostoda [OSCURATO:PERSONA] e di quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e d in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 338 /201 3 , ha accertato il danno risarcibile subito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Euro 795.310,805 a causa dei rapporti intrattenuti con la banca [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA],tenuto conto del loro concorso nella causazione del danno nella misura del 50% ex art. 1227 c.c.; ha condannato le appellanti incidentali, in solido tra loro, a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 406.629,295; ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a manlevare la banca [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quanto dalla medesima dovutoalle predette appellanti incidentali per effetto dell’accertata responsabilità e conseguente condanna; ha dichiarato la compensazione delle spese di lite dell’intero giudizio tra le parti nella misura della metà e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spesealle appellanti incidentali nella misura restante, con condanna della Banca alle spese di appello in favore di Bruno e [OSCURATO:PERSONA] (fratelli di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio di secondo grado,cui era stato notificato l’atto di riassunzione e dei quali la Corte di merito ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione passiva) e con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese di appello in favore della [OSCURATO:PERSONA]. CC 23 febbraio2024 Ric. n. 29015/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2.Per quanto ancora di rilievo, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto la domanda proposta dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, aveva condannat o quest i ultimi, in solido tra loro , a res ti t uire in loro favore la somma di euro 1.087.433,83, oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfoe a rifondere le spese del grado; in particolare il Tribunale aveva fonda to la condanna richiamando il dettato dell’art. 31 d. lgs. n. 58 del 1998e ritenendo provato il nesso della “necessaria occasionalità” anche sulla base della documentazione prodotta dalla stessa banca [OSCURATO:PERSONA]. 3.A vverso la decisione della Corte d’appello di Bologna , Giulia e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi ; [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di seguito indicata , per brevità,anche [OSCURATO:PERSONA]) ha resistito con atto di controricorso e, a sua volta , ha proposto ricorso incidentale sorretto da tre motivi; sebbene intimato, [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. Ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente e ricorrente incidentale , ha depositato memori a . Ragioni della decisione 1. Lericorrenti principal i denuncia no , con il primo motivo, “ Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c.. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 58/1998 art. 31, dell’art. 1227c.c. e dell’art. 2697 c.c.”. Sostengono che la Corte di Appello, nell’impugnata sentenza, ha basato il ritenutoconcorso colposo dei danneggiati sulla base dei seguenti fatti: a) “l’accordo con il [OSCURATO:PERSONA], volto alla costituzione di una gestione parallela destinata ad investimenti in [OSCURATO:PERSONA], ed estranea alla gestione ufficiale del conto corrente acceso presso banca [OSCURATO:PERSONA]; b) la protratta esecuzione, negli anni, di tali investimenti, in assenza di un contratto scritto o comunque di ordini scritti; c) la instaurazione di una prassi contrattuale, consistente nella reiterata e protratta adozione di una modalità esecutiva dell’investimento, CC 23 febbraio2024 Ric. n. 29015/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rappresentata dalla consegna diassegni bancari intestati “a me medesimo” e girati in bianco oppure emessi privi di beneficiario; d) la instaurazione di una prassi contrattuale, consistente nella reiterata e protratta accettazione di ricevute di versamento, compilate dal [OSCURATO:PERSONA] in violazione delle prescrizioni indicate nei moduli stessi utilizzati come ricevuta nonché di rendicontazioni in ordine alla gestione delle somme così investite, predisposte dal [OSCURATO:PERSONA], e contenenti risultanze ovviamente non riportate nelle rendicontazioni concernenti gli investimenti risultanti dal conto corrente ufficiale, essendo questi ultimi diversi da quelli affidati a tale tipo di “anomala” gestione; e) la perdurante inerzia mantenuta da parte appellata, a fronte della costante discordanza tra le risultanze delle rendicontazioni c.d. ufficiali, da cui non risultavano le somme che, secondo gli accordi, dovevano essere investite in [OSCURATO:PERSONA] al di fuori del conto corrente formalmente acceso dagli appellati e le risultanze delle rendicontazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] che,invece, in qualche modo attestavano l’esistenza di tali somme investite”. I suddetti comportamenti, fra l’altro di durata pluriennale, tenuti dai sig.ri Marani-Lini avrebbero trovato spiegazione “alla luce dell’accordo … con cui le parti avevano inteso dare luogo a forme di investimento sottratte alla gestione ufficiale di [OSCURATO:PERSONA]”; con la conseguenza che –così testualmente la Corte territoriale – “deve ritenersi pienamente integrata la fattispecie di cui all’ art. 1227 comma primo c.c.”. A parere delle ricorrenti, dell’illecito commesso dal promotore finanziario deve rispondere, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 58/1998, in solido, l’intermediario finanziario e la Corte d’appello, - in considerazione: sia della natura di “responsabilità obiettiva, che prescinde dalla colpa del soggetto responsabile ed è considerata espressione di un criterio di allocazione dei rischi, per cui i danni cagionati dal dipendente sonoposti a carico dell'impresa, come componente dei costi di questa”, sia del fatto che le forme di pagamentoseguite dalle parti sono elementi secondari rispetto alla fattispecie di responsabilità invocata e non possono - da sole - CC 23 febbraio2024 Ric. n. 29015/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi interrompere il nesso di occasionalità necessaria e - con essa – la configurazione della responsabilità solidale della Banca intermediaria (vedasi fra tante, Cass. Civ. n. 8229/2009; Cass. Civ. n. 6091/2006; Cass. Civ. n. 22588/2004) -, avrebbe dovuto escludere la configurabilità, nel caso di specie, di un concorso di colpa dei danneggiati ex art. 1227 c.c. e di una conseguente riduzione del diritto al risarcimento del danno o, addirittura, di una interruzione del nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno stesso. 2. Con il secondo motivo di ricorso , le ricorrenti denunc i ano “Violazione all’art. 360 comma 1 n. 5c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.lgs. n. 58/1998, dell’art. 2049e 2697 c.c.; art. 115 e 116 c.p.c.Contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia già oggetto di discussione tra le parti”. In proposito, sostengonoche ha certamente errato la Corte d’appello di Bologna là ove la stessa ha ritenuto –con motivazione contraddittoria e insufficiente - una condotta di collusione o quantomeno di consapevole e fattiva acquiescenza della violazione delle regole gravanti sul produttore; difatti,p er affermare la corresponsabilità dei risparmiatori ha preso in consid erazione solo ed esclusivamente i comportamenti asseritamente negligenti dei sig.ri Marani– Lini, omettendo di considerarne molti altri “di estrema importanza”; in proposito, evidenziano:in primo luogo il peculiare rapporto di [OSCURATO:PERSONA] con la famiglia Marano per la quale era diventato il “family maker” (di tutti i componenti della famiglia: padre madre e figlie) per gli investimenti dei loro risparmi in [OSCURATO:PERSONA](le consegne degli assegni da parte dei sig.ri Marani– Lini sono proseguite dal 2002 a tutto il 2008, tanto da indurli ad accettare tutti i suoi suggerimenti, anche quelli di investire tramite la Finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA].); in secondo luogo, le “Sintesi di p ortafoglio” consegnate dal [OSCURATO:PERSONA] ai sig.ri Marani–Lini erano riportate su carta intestata [OSCURATO:PERSONA]; su tutti gli estratti conto prodotti da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado era stampigliata la scritta: “uffici a cui rivolgersi per informazioni: ufficio promotori Finanziari P.B. [OSCURATO:PERSONA]”, con specifico richiamo alla CC 23 febbraio2024 Ric. n. 29015/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sua specifica mansione: “il [OSCURATO:PERSONA] è un professionista della consulenza finanziaria … iscritto all’Albo dei [OSCURATO:PERSONA]”;inoltre, la consegna ai sig.ri Marani-Lini –sempre su carta intestata [OSCURATO:PERSONA] –dell’estratto gestione obbligazionaria RSM 66/104063 (conto corrente da sempre aperto dai sig.ri Marani-Lini su [OSCURATO:PERSONA]), la circostanza che il contenuto dei rendiconti inviati dal [OSCURATO:PERSONA] ai sig.ri Marani corrispondeva esattamente a quanto dagli stessi consegnato, come evidenziato correttamente dal Giudice di primo gradoe il contenuto della racc omandata del 25.02.2009 con cui [OSCURATO:PERSONA] indicava nell’importo di € 1.099.023,54 quanto versato dai sig.ri Marani-Lini al [OSCURATO:PERSONA], precisando che “l’importo di € 9.944,52 relativo alla distinta del 24.04.2002 risulta accreditato sul conto corrente n. 66/104063 intestato ai [OSCURATO:PERSONA] (Marani-Lini)”, offrendosi “prontamente” al riconoscimento dell’indennizzo richiesto dagli attori, salvo la pretesa di esibizione degli effetti (assegni); infine,il contenuto della seconda raccomandata in data 6.10.2009 con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva nuovamente che fosse trasmessa “copia dei mezzi di pagamento consegnati al Sig. [OSCURATO:PERSONA] a fronte delle distinte di versamento da sé già prodotte” (le 124 distinte) e nulla eccependo – così come evidenziato dal Giudice di primo grado – sulle “conclusioni svolte dal professionista nella raccomandata 06.07.2009” che chiedeva incontro “vista la sostanziale coincidenza degli importi indicati nella mia lettera”nonché la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], per un periodo di tempo lunghissimo, precisamente per 8-10 anni sia riuscito a ingannare [OSCURATO:PERSONA], che aveva a disposizione numerosi e appropriati strumenti di controllo per poter accertare eventuali comportamenti infedeli del [OSCURATO:PERSONA]. Concludono nel ritenere che se la Corte d’appello avesse considerato tali circostanzenon avrebbe ritenuto il concorso dei danneggiati ex art. 1227 c.c. e secondo i criteri di riparto dell’onere probatorio avrebbe dovuto considerare che era la banca F ideuram a dover dimostrare che i risparmiatori fossero consapevoli di aver richiesto investimenti del tutto estranei all’attività svolta dal Promotore per conto della Banca; onere nel CC 23 febbraio2024 Ric. n. 29015/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi caso di specie del tutto disatteso, non essendo emersi quegli elementi di anomalia, se non di collusione o connivenza, in funzione elusiva della disciplina legale (richiamano in proposito precedenti di legittimità:Cass. n. 6708/2010; 1741/2011 8236/2012 e 6829/2011). 3. La banca [OSCURATO:PERSONA] , controricorrente e ricorren te incidental e , lamenta, con il primo motivo di ricorso incidentale, la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2721, 2729, 2733 c.c., 115 e 116, c.p.c., con riguardo all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.”; in particolare, sostieneche la Corte d’appello ha del tutto erroneamente interpretato e travisato il contenuto delle comunicazioni mediante cui la banca riscontrava il reclamo dei clienti, allorquando ha affermato «indiscutibilmente che la banca poté individuare le somme asseritamente investite dai clienti sulla base delle verifiche dalla medesima predisposte (“verifiche da noi disposte”). Tali verifiche consentirono addirittura di correggere gli importi rivendicati dai clienti nella lettera di contestazione nonché di accertare che una determinata somma, a differenza di tutte le altre, era stata effettivamente accreditata sul conto corrente formalmente intestato ai clienti. In assenza di ulteriori risultanze di contrario segno, deve ritenersi che tali verifiche siano state eseguite mediante l’ausilio della documentazione in possesso e comunque nella disponibilità di banca [OSCURATO:PERSONA]». La banca ricorrente incidentale contesta in propositoche: “ i) l’unico dato riscontrato e validato dalla verifica eseguita dalla Banca è l’effettivo accreditamento sul conto corrente intrattenuto dai Clienti presso [OSCURATO:PERSONA] della predetta somma di € 9.944,52, relativo alla distinta di versamento datata 24 aprile 2002 (come lealmente riconosciuto dalla Banca); ii) la Corte è costretta a meramente ipotizzare l’esistenza di ulteriore “documentazione in possesso e comunque nella disponibilità di banca [OSCURATO:PERSONA] ”, senza neppure poter indicare quale mai possa essere, posto che l’unica documentazione relativa ai pretesi conferimenti è costituita dalla n. 124 ‘distinte di presentazione valori’ sottoscritte dal Promotore (per autentica della firma del correntista); iii)non si comprende quali possano CC 23 febbraio2024 Ric. n. 29015/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi essere le “ulteriori risultanze di contrario segno ” che la Banca avrebbe dovuto, secondo la Corte, apportare per dimostrare la mancata percezione delle somme in discussione: una impossibile prova negativa, ulteriore rispetto all’unica possibile, vale a dire l’assenza, sull’unico conto corrente n. 66/104063 intrattenuto dagli istanti presso [OSCURATO:PERSONA], di ogni registrazione di tali importi” (pag. 25 in ricorso). Da ciò si evincerebbe,per un verso, il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dei clienti (nel non depositare le copie degli assegni asseritamente consegnati che avrebbero costituito oltretutto la prova del ‘fatto costitutivo’ del loro diritto) e dall’altro, un impossibile onere preteso dalla banca della prova negativa sulla percezione delle somme. 4.Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 3° comma, del T.U.F., 1228 e 2049, c.c., con riguardo all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c..”;la banca insiste nel sostenere che dalla travisata ed erronea interpretazione delle comunicazioni di [OSCURATO:PERSONA] riferita nella precedente censura ne è scaturita una ulteriore conseguenza, anch’essa erronea, avendo la Corte d’a ppello ritenuto altresì che: «A tale dirimente circostanza consegue ulteriormente la riconducibilità logica e giuridica dell’attività posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] alla sua qualità di promotore finanziario di banca [OSCURATO:PERSONA]. Se cosìnon fosse, banca [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto compiere quell’attività di riscontro documentale (desumibile dal contenuto della suddetta lettera) che la mise nella condizione di verificare la precisa entità degli investimenti effettuati dai clienti e delle somme da loro consegnate al [OSCURATO:PERSONA]. Non può quindi sostenersi che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito al di fuori del rapporto di preposizione» (cfr. pag. 16 della sentenza). Al riguardo evidenzia che si sia verificata l’interruzione del nesso di occasionalità necessaria rispetto ad un comportamento irregolare, anomalodel promotore, di cui i clienti erano del tutto consapevoli in ragione dellaloro qualità di imprenditori, per essere a conoscenzache le somme investite non transitassero sul conto corrente a loro stessi intestato, né erano registrate negli estratti conto ricevuti dalla CC 23 febbraio2024 Ric. n. 29015/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi banca; circostanze da cui emergerebbe che il rapporto di “gestione patrimoniale obbligazionaria RSM”, le cui rendicontazioni giungevano ai clienti “fermo posta presso promotore [OSCURATO:PERSONA]”, fosse gestito dai titolari della pretesae non, come ritenuto dalla Corte territoriale , dalla B anca e che l’anomalia sotto il profilo fiscale dell’investimento della repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non solo era ad essi nota e percepita ma addirittura coscientemente voluta e perseguita. 5. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce “Violazione o falsa applicazione degli artt. 31, 3° comma, del T.U.F., 1228, 2049, e 1227 c.c., con riguardo all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.”. La ricorrente incidentale insistenel sostenere che, una volta rimossa la distorta interpretazione delle già richiamate missive di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, senza esitazioni, avrebbe dovutoescludere ogni responsabilità della Banca,sembrando la statuizione dell’addebito di colpa per il 50% del danno, non correttamente motivata (richiama a sostegno della censura: Cass., 10 giugno 2020, n. 11095). 6. Per ragioni di ordine logico - giuridico, prioritariamente, va esaminato il ricorso incidentale. 6.1.I primi due motivi – da esaminare congiuntamente attenendo , nella sostanza,a violazioni di norme, tra loro connesse, e nello specifico gli artt. 2697, 2721, 2729, 2733 c.c., 115 e 116, c.p.c. nonché gli artt. 31, 3° comma, del T.U.F., 1228 e 2049 c.c. e afferenti alla seguente articolata censura: se la Corte di merito , nonostante il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dei Marani-Lini ( consistente nel non aver depositato le copie degli assegni de quibus e nell’aver addossato l’impossibile onere della prova negativa sulla percezione delle somme in capo alla banca [OSCURATO:PERSONA] ) abbia erro n e amente interp retato e abbia travisato il contenuto delle comunicazioni mediante cui la stessa banca riscontrava il reclamo dei clienti e abbia poi, per conseguenza, erroneamente ravvisato il nesso di occasionalità necessaria ritenendo la CC 23 febbraio2024 Ric. n. 29015/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] l’attività posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di promotore finanziario– sono inammissibili. Ebbene la ricorrente incidentalechiede a questa Corte , in sostanza, al di là del formale richiamo alle norme indicate nella rubrica dei mezzi in scrutinio, una diversa valutazione del materiale probatorio in atti, sia in ragione della espletata istruttoria in prime cure (con l’escussione di ben quattro testimoni e con l’interrogatorio dei due attori) che della documentazione prodotta e esaminata e , quindi, del tutto inammissibilmente reitera nella memoria le contestazioni sull’esperita “prova testimoniale” che sostiene“in nulla poteva (attese le prescrizioni di cui sopra) al riguardo “dimostrare” se non che le ricorrenti erano in possesso della copia dei richiamati assegni come indicato ai punti 65), 67), 68) del citato “controricorso a seguito di controricorso con ricorso incidentale” (cfr. memoriaFideuram). Del tutto inammissibile,tra l’altro, anche l a pretes a violazion e o fals a applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. evocata, in quanto, come affermato da tempo da questa Corte, con il ricorso per cassazione non è possibile dedurre una censura di tal genere basandola suun’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali,o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra tante, di recente, Cass. Sez. 1, 1/03/2022 n. 6774). Pretese violazioni, quelle reiterate con il ricorso incidentale,che, nella specie, risultano già ampiamente superate da quanto ritenuto specificatamente e in modo piano e adeguato dai Giudici di merito, in base ad un accertamento in fatto fondato sulla valutazione delle risultanze istruttorie. CC 23 febbraio2024 Ric. n. 29015/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile è la censura di violazione dell’art. 2697 c.c., che può configurarsi solo nell’ipotesi –diversa da quella all’esame – in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (v., tr le altre, Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769). 6.1.1. Inoltre, l a difesa della Banca , mediante il preteso travisamento,introduce e contrappone una propria ricostruzione alternativa deifatti di causa rispetto a quella già compiuta in modo piano e adeguato dalla Corte di merito. 7. Il terzo motivo, con cui la banca ricorrente incidentale ribadisce quanto già lamentato in appello, ovvero che la condottaanomala e reiterata dei clienti,in accordo col promotore finanziario, avrebbe interrotto il nesso di occasionalità necessaria, con conseguente non configurabilità della responsabilità solidale della banca, e che, in ogni caso, avrebbe dovuto comportare una più elevata percentuale di responsabilità delle ricorrenti principali, non è fondato. La Corte territoriale ha dato conto analiticamente delle ragioni per le quali ha riconosciuto la responsabilità al 50% ex art. 1227 c.c. dei risparmiatoridanneggiati nella vicenda in esame. In proposito, la Corte bolognese ha osservato che « la condotta di collusione o quantomeno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” sarebbe emersa dai comportamenti dei Marani-Lini risultanti da circostanze analiticamente indicate e di seguito testualmente riportate: « a) l’accordo con il [OSCURATO:PERSONA], volto alla costituzione di una gestione parallela destinata ad investimenti in [OSCURATO:PERSONA], ed estranea alla gestione ufficiale del conto corrente acceso presso banca [OSCURATO:PERSONA]; b) la protratta esecuzione, negli anni, di tali investimenti, in assenza di un contratto scritto o comunque di ordini scritti; c) la instaurazione di una prassi contrattuale, consistente nella reiterata e protratta adozione di una modalità esecutiva dell’investimento, CC 23 febbraio2024 Ric. n. 29015/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rappresentata dalla consegna di assegni bancari intestati “a me medesimo” e girati in bianco oppure emessi privi di beneficiario;d) la instaurazione di una prassi contrattuale, consistente nella reiterata e protratta accettazione di ricevute di versamento, compilate dal [OSCURATO:PERSONA] in violazione delle prescrizioni indicate nei moduli stessi utilizzati come ricevuta nonché di rendicontazioni in ordine alla gestione delle somme così investite, predisposte dal [OSCURATO:PERSONA], e contenenti risultanze ovviamente non riportate nelle rendicontazioni concernenti gli investimenti risultanti dal conto corrente ufficiale, essendo questi ultimi diversi da quelli affidati a tale tipo di “anomala” gestione; e) la perdurante inerzia mantenuta da parte appellata, a fronte della costante discordanza tra le risultanze delle rendicontazioni c.d. ufficiali, da cui non risultavano le somme che, secondo gli accordi, dovevano essere investite in [OSCURATO:PERSONA] al di fuoridel conto corrente formalmente acceso dagli appellati, e le risultanze delle rendicontazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA], che invece in qualche modo attestavano l’esistenza di tali somme investite»(pagg. 17 e 18 della motivazione della sentenza impugnata). Sulla base di tali elementi, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente integrata la fattispecie di cui all’art. 1227,comma 1, c.c. , tenuto conto che i clienti risparmiatori avevano omesso di adottare « ”comportamenti osservanti delle regole dell’ordinaria diligenza” avallando “condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il clientee alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell’evento dannoso per inosservanza delle più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nei compimento dell’attività di investimento» (sentenza impugnata pag. 18). La Corte d’appello ha poi espressamente negato che le circostanze sopra descritte, in forza delle considerazioni già svolte nei punti 31, 32 e 33 della motivazione (missiva di risposta della banca, verifiche dalla stessa compiute, riconducibilità logico-giuridica dell’attività posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] come promotore finanziario di Feidueram), assurgessero a motivo di CC 23 febbraio2024 Ric. n. 29015/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi esclusione delnesso di occasionalità necessaria, desumendosi la perdurante sussistenza del nesso dalla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] della documentazione contabile idonea a consentire la positiva verifica delle contestazioni mosse dai clienti investitori nellafase stragiudiziale (pag. 19 della sentenza). Così motivando, la Corte territoriale si è posta in linea con l’orientamento consolidatosinella giurisprudenza di questa Corte , secondo cui in tema di intermediazione finanziaria, la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore,oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali, ad esempio il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore( Cass. Sez. 3, 16/11/2023n. 31894; Cass. Sez. 6 - 3, 25/10/2022 n. 31453). Detto apprezzamento è stato adeguatamente compiuto dalla Corte di merito e pertanto, il ricorso incidentale va integralmente disatteso. 8. Passando all’esame del ricorso principale, i motivi per come prospettati e sopra sinteticamente riassunti, vanno disattesi perché,per un verso,inammissibili e, per l’altro , infondati . 8.1.il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la censura deducesolo apparentemente violazione di norme di diritto, ma in sostanza mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “inammissibile il ricorsoper cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla CC 23 febbraio2024 Ric. n. 29015/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017). Le doglianze di parte ricorrente in realtà tendono ad una nuova indagine fattuale e non all’accertamento della invocata violazione di norme e così come prospettate sono rivolte a sollecitare e pretendere dalla Corte di cassazione un apprezzamento della fattispecie alternativo a quello compiuto dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto la valutazione –ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Le circostanze addotte per escludere il concorso di colpa o, addirittura, per ritenere reciso il nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno stesso, sono state dalla Corte di merito valutate proprio per affermare il contrario ovvero che, nella vicenda in esame, gli investitori-risparmiatori, in base a quanto emerso e analiticamente valutato dalla Corte di merito , avevano concorso con le proprie condotte colpose nella misura della metà alla causazione del danno. 8.2.Il secondo motivo è infondat o con riguardo all’omesso esame di fatti decisivi, tralasciando di considerare la censura di insufficienza della motivazione,ormai del tutto inammissibile in sede di legittimità secondo il testo vigente dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.. A parere delle ricorrenti, il principio dell’ onere della prova sarebbe statodel tutto disatteso nel caso di specie ma tale censura è inammissibile , per le ragioni già espresse con riferimento alla violazione dell’art. 2697 c.c. denunciata pure con il secondo motivo del ricorso incidentale;peraltro, va evidenziato che la Corte di me rito , come sopra meglio riportato, ha dato debitamenteconto, ai fini probatori , di ciascuno degli elementi di fatto da CC 23 febbraio2024 Ric. n. 29015/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi cui sono emerse inequivocabilmente le anomalie comportamentali poste in campo dai clienti-investitoriin funzione elusiva della disciplina legale al fine , per un verso,di affermarne il concorso di colpa e , per l’altro, di escluderne la potenzialità interruttiva del nesso causale. 9.In conclusione sia il ricorso principale che quello incidentale vanno rigettati. Le spese del giudizio di cassazione in relazione al la reciproca soccombenza vengono integralmente compensate tra le parti costituite . Nulla si dispone in relazione all’intimato [OSCURATO:PERSONA],che non ha svolto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti principal i e della ricorrente incidental e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per irispettivi ricors i a norma del comma 1 - bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta sia il ricorso principale chequello incidentale. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità tra le part