CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (cessione, in concorso con altri, lkg di eroina, in data 24 dicembre 2001). 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) l'inosservanza degli artt. 161, 171, 178, 179 e 180 cod.proc.pen., non potendo ritenersi sanata la nullità della notificazione dell'avviso del provvedimento del 30 maggio 2017 (con cui è stata revocata la disposta sospensione del procedimento e fissata l'udienza per la prosecuzione del processo), effettuata presso il difensore di ufficio invece che presso il difensore di fiducia (domiciliatario dell'imputato), la cui nomina era stata ritualmente depositata in cancelleria in data 26 maggio 2017, in quanto il vizio deve essere ricondotto alle ipotesi di nullità insanabile e, comunque, anche in caso di conclusione contraria, non può ritenersi sussistente la conoscenza, da parte dell'imputato, della celebrazione del processo a suo carico (conoscenza che non può essere desunta dalla nomina del difensore di fiducia, che conferma solo la conoscenza del procedimento, ma non delle modalità della sua celebrazione e dell'udienza fissata); 2) e 3) la manifesta illogicità della sentenza ed il travisamento della prova in ordine sia al contenuto della conversazione captata tra Arben e Nardi, ritenuta decisiva per l'affermazione della propria responsabilità, che non coincide con quello dei brogliacci della polizia giudiziaria, come risultante dalle trascrizioni effettuate in altro procedimento, sia in ordine alla propria identificazione, quale titolare dell'utenza 3889447326, mentre l'utenza dell'imputato risulta essere quella 3395712776, come si evince dall'annotazione del Commissariato di Jesi del 25 gennaio 2002. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. In ordine alla eccepita nullità, occorre brevemente premettere che, come risulta dagli atti, a cui è possibile accedere in considerazione della natura della censura, l'avviso del provvedimento di revoca della sospensione e di fissazione della nuova udienza del 19 luglio 2017, adottato ai sensi dell'art. 420-quinquies cod.proc.pen., è stato notificato al difensore di ufficio e non a quello di fiducia dell'imputato, ritualmente nominato con atto già depositato in cancelleria, ma che il difensore di fiducia ha partecipato, sin dalla prima udienza del 19 luglio 2017, al giudizio di primo grado e successivamente a quello di appello ed ha formulato l'eccezione in esame solo all'udienza finale del giudizio di appello. Ai sensi dell'art. 420-quinquies cod.proc.pen., con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero. Occorre, dunque, chiedersi in primo luogo se la violazione delle regole procedimentali in tema di notifica dell'avviso in esame siano suscettibili di determinare una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 cod.proc.pen. per omessa citazione dell'imputato oppure piuttosto una nullità di ordine generale ex artt. 178, lett. c, e 180 cod.proc.pen., incidendo sull'intervento dell'imputato al processo, ma non sulla sua citazione. Invero, proprio la disciplina dell'assenza ed in particolare l'art. 420-quater cod.proc.pen., da cui si desume che la sospensione del processo presuppone la regolare notifica della citazione dell'imputato, induce a ritenere che le nullità relative agli avvisi del provvedimento di cui all'art. 420-quinquies, comma 3, cod.proc.pen. ricadano nella disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 178 e 180 cod.proc.pen.: si tratta, quindi, di nullità di ordine generale, soggette ai termini di deduzione ed alla possibilità di sanatoria. Peraltro, nel caso di specie, come ammette lo stesso ricorrente, all'imputato sono stati notificati personalmente, in data 29 aprile 2017, dalla polizia di frontiera, il verbale di udienza del 3 luglio 2014 ed il relativo decreto che disponeva il giudizio. Tale conclusione risulta, peraltro, più coerente con il principio generale di tassatività delle nullità, che implica pure la tassatività e stretta interpretazione delle nullità più gravi, quali quelle insanabili. Da tale premessa deriva che è corretta la decisione del Corte di appello di Milano, secondo cui la nullità verificatasi è stata tardivamente eccepita solo nel giudizio di appello, mentre la relativa eccezione avrebbe dovuto essere formulata entro la deliberazione della sentenza di primo grado. 3.Per quanto concerne la seconda e la terza censura, aventi ad oggetto asseriti travisamenti della prova, va ricordato che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", solo laddove il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280155 - 01). Si è, inoltre, precisato che, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281665 - 01). In applicazione degli enunciati principi, tali doglianze sono inammissibili. Difatti, la doglianza relativa al travisamento del contenuto dei brogliacci della conversazione captata tra Arben e Nardi è stata dedotta per la prima volta in questo giudizio, come si evince dalla lettura dell'atto d'appello, in cui non ci si sofferma affatto sul contenuto della conversazione de qua. Parimenti, nell'atto di appello non vi è alcun riferimento al contenuto dell'annotazione del Commissariato di Jesi del 25 gennaio 2002, da cui risulterebbe attribuita al ricorrente l'utenza telefonica 3395712776, invece di quella 3889447326. Inoltre, tale annotazione non è stata puntualmente trascritta o allegata al ricorso né specificamente indicata ex art. 165-bis disp.att.cod.proc.pen. alla cancelleria del giudice a quo, per cui la censura non risulta autosufficiente nel lamentare il dedotto travisamento della prova. In proposito deve ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, provvedere alla trascrizione in ricorso dell'integrale contenuto degli atti medesimi, nei limiti di quanto già dedotto, perché di essi è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 6112 del 22/01/2009, Bouyahia, Rv. 243225 - 01) e che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n.5897 del 03/12/2020, dep. 15/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280419 - 01). 4.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il P