CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 15331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo ed il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce l'illogicità e la carenza della motivazione, anche in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, nella parte in cui la Corte territoriale ha confermato la sua penale responsabilità e negato la riqualificazione del fatto ai sensi della richiamata disposizione, affermando erroneamente che lo stesso non potesse ritenersi di lieve entità, pur essendo stato il delitto così qualificato nel processo a carico del fratello, coimputato nel medesimo reato, plurirecidivo e principale artefice della condotta illecita contestata in concorso; Considerato che si tratta di motivi inammissibili in quanto riproducenti le doglianze già sostanzialmente analizzate e disattese con motivazione non illogica e corretti argomenti giuridici dal giudice d'appello, avendo questi argomentato come il provato coinvolgimento dell'imputato in una continua attività di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di tipo pesante e leggero per un apprezzabile lasso temporale di alcuni mesi non potesse essere inquadrato nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/1990, senza che le generiche censure mosse in ricorso possano scalfire la logicità della conclusione, non essendo neppure dirimente la diversa qualificazione giuridica del fatto ratificata con riguardo al fratello in altro procedimento da questi definito con applicazione concordata della pena per i medesimi fatti, trattandosi di difforme giudizio che non origina contrasto tra giudicati rilevante per l'ordinamento (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Strappa, Rv. 259804); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o