CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14949/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimati-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sez.dist. di Caltanissetta n. 4476/2018 depositata il 15/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamento n.29220100007428079, relativa alla TARSU per l’anno d’imposta 2009,concernente due immobili siti nel Comune di Serradifalco, uno in contradaNumero registro generale 13700/2019Numero sezionale 4193/2026Numero di raccolta generale 14949/2026Data pubblicazione 19/05/2026impositore come avente superficie di mq 145. Il contribuente ha contestatola cartella deducendo il difetto di motivazione dell’atto, l’inesistenza delservizio di raccolta dei rifiuti nella contrada Falbaccari, il mancato utilizzodell’immobile ivi sito, nonché l’erroneità ed esosità della pretesa conriferimento alla superficie dell’immobile di via Crucillà, che egli avevaindicato come pari a mq 106, evidenziando che per l’anno 2008 l’ATOAmbiente CL 1 aveva già proceduto a una rettifica in tal senso. Ha inoltrededotto l’illegittimità della deliberazione tariffaria, sostenendo che lacompetenza all’approvazione delle tariffe TARSU spettava al Consigliocomunale e non alla Giunta municipale del Comune di Serradifalco.2. Il giudizio di primo grado si è svolto dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Caltanissetta, ove si è costituito il soloconcessionario della riscossione, mentre l’ATO Ambiente CL 1 è rimastacontumace. L’udienza di trattazione era stata fissata per il 26 febbraio 2015e l’avviso era stato comunicato al difensore del contribuente soltanto il 10febbraio 2015.3. Con sentenza n. 196/03/2015, depositata il 16 marzo 2015, laCommissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso, ritenendoinfondate le censure proposte e condannando il contribuente al pagamentodelle spese di giudizio.4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, deducendoin via preliminare la nullità del procedimento e della sentenza di primo gradoper tardiva comunicazione dell’avviso di trattazione, in violazione dell’art.31 del d.lgs. n. 546 del 1992, e riproponendo nel merito i motivi diimpugnazione della cartella.5. Il giudizio di secondo grado si è svolto dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, nella contumacia dell’ATO Ambiente CL 1,con costituzione della società di riscossione. Con sentenza n. 4476/7/2018,depositata il 15 ottobre 2018, la Commissione tributaria regionale haNumero registro generale 13700/2019Numero sezionale 4193/2026Numero di raccolta generale 14949/2026Data pubblicazione 19/05/2026rigettato l’appello. In particolare, ha escluso la dedotta nullità delprocedimento di primo grado, ritenendo regolarmente effettuate lecomunicazioni di cancelleria, e nel merito ha respinto uno dei motivi digravame, dichiarando inammissibili gli ulteriori motivi perché ritenuti unamera riproposizione delle doglianze già formulate in primo grado, senzaspecifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata. LaCommissione regionale ha così confermato integralmente la decisione diprimo grado e condannato l’appellante alle spese del giudizio di appello.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha propostoricorso per cassazione affidato a otto motivi.7. Parti intimate non hanno depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto(processuale) decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.Il ricorrente lamenta che la Commissione tributaria regionale abbiaomesso di esaminare un fatto processuale decisivo, costituito dalla tardivacomunicazione dell’avviso di trattazione del giudizio di primo grado,avvenuta con soli quattordici giorni liberi di preavviso. Assume che talecircostanza fosse stata puntualmente dedotta come motivo pregiudiziale diappello e che la CTR, pur richiamando la “regolarità delle comunicazioni”,non abbia affrontato la questione della loro tempestività, cosìpronunciandosi su un profilo diverso e non dedotto. Da ciò deriverebbe lanullità della sentenza impugnata per violazione di una norma posta agaranzia del diritto di difesa, con conseguente necessità di cassazione erimessione in termini del contribuente.1.1. La censura è fondata.1.2. La doglianza formulata in sede di appello riguardava il mancatorispetto del termine di cui all’art. 31 d.lgs. 546/1992 per la comunicazionedella data di celebrazione della udienza, che si assume non essere statorispettato. In particolare, si contesta che la Commissione abbia fissato laNumero registro generale 13700/2019Numero sezionale 4193/2026Numero di raccolta generale 14949/2026Data pubblicazione 19/05/2026trattazione in camera di consiglio per il 26 febbraio 2015 con biglietto dicancelleria notificato telematicamente il 10 febbraio 2015 (cfr. doc. 3) equindi con un preavviso di soli 14 giorni liberi prima, anziché dei prescritti30 giorni.1.3. Va osservato che la Corte si è già pronunciata sulla questione (Cass.01/12/2017, n. 28843 (Rv. 646430 - 01)), con orientamento dal quale nonvi è ragione di discostarsi, e il cui principio va in questa sede ribadito: nelcontenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensidell'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appelloin relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimo decreto, adempiead un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio delcontraddittorio; sicché, l'omessa comunicazione alle parti, almeno trentagiorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determinala nullità della decisione comunque pronunciata .Sul punto la CTR, come contestato nella censura, non ha offerto alcunarisposta.1.4. La doglianza va quindi accolta.2. Gli altri motivi restano assorbiti, ad eccezione del n. 3, che va inveceanalizzato, in quanto idoneo, ove rigettato, a definire la controversia.3. Invero, con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazionedell’art. 36 d.lgs. 546/92 per nullità della sentenza impugnata per omessamotivazione in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Il ricorrente censura, inparticolare, la sentenza della CTR per motivazione meramente apparente,sostenendo che, anche a voler interpretare l’affermazione sulla “regolaritàdelle comunicazioni” come decisione sulla domanda pregiudiziale, lamotivazione sarebbe comunque inesistente o contraddittoria, perché riferitaall’omesso invio dell’avviso o al luogo di comunicazione, e non alla suatardività, unico profilo effettivamente dedotto. La decisione, pertanto, nonrenderebbe intelligibile la ratio del rigetto e violerebbe l’obbligo diNumero registro generale 13700/2019Numero sezionale 4193/2026Numero di raccolta generale 14949/2026Data pubblicazione 19/05/2026motivazione imposto dall’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dall’art. 111Cost.3.1. Tale motivo risulta dunque assorbito dall’accoglimento della primacensura.4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce invece la violazione dell’art.112 c.p.c. e 24 Cost., con nullità della sentenza per omesso esame deimotivi di impugnazione, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Il ricorrentelamenta che la Commissione tributaria regionale, dopo aver rigettato ladoglianza relativa alla nullità del procedimento di primo grado, non abbiaesaminato nel merito gli ulteriori motivi di appello, ritenendoli inammissibilicome mera riproposizione di quelli originari. Sostiene che tale statuizionesia viziata, poiché presuppone l’inesistenza dell’error in procedendodenunciato e determina una lesione del diritto di difesa, impedendo alcontribuente di ottenere una pronuncia sulle censure di merito e di produrrela documentazione che sarebbe stata tempestivamente deducibile ovel’avviso di trattazione fosse stato comunicato nei termini di legge.4.1. Il motivo è fondato.4.2. La statuizione di inammissibilità del gravame si pone in contrastocol principio di questa Corte secondo cui “in tema di contenzioso tributario,la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delleragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizionealle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere diimpugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992,mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto adottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n.1200 del 22/01/2016;per identica statuizione di diritto espressa con riguardo all'appellodell'amministrazione, cfr. Cass. n. 24641 del 05/10/2018, ove si precisa chel'art.53 cit. è norma speciale rispetto all'art.342 c.p.c., nonché Cass. n.7369 del 22/03/2017);Numero registro generale 13700/2019Numero sezionale 4193/2026Numero di raccolta generale 14949/2026Data pubblicazione 19/05/2026Il principio risulta particolarmente aderente al caso di specie, in cui tuttele questioni che formano oggetto del giudizio sono di mero diritto, e non difatto: il requisito della specificità dell'appello non può infatti essere intesonel senso che l'appellante sia tenuto a ricercare nuovi argomenti giuridici asostegno dell'impugnazione, quasi che gli sia precluso di sottoporreall'esame del giudice del gravame quelli già respinti dal primo giudice (Cass.19/12/2018, n. 32838).4.3. Per quanto sopra illustrato, il terzo motivo va accolto.5. Per quanto sopra illustrato vanno invece ritenuti assorbiti i motividal n. 4 al n. 8, con i quali, rispettivamente:-con il quarto è stata dedotta la nullità della cartella di pagamento perdifetto di motivazione. Il ricorrente ha affermato che la cartella dipagamento impugnata è nulla per violazione dell’art. 7 della legge n. 212del 2000, in quanto reca la sola indicazione della tipologia del tributo,dell’anno di riferimento e delle somme richieste, senza esplicitare ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’iscrizione a ruolo. La pretesaimpositiva sarebbe, pertanto, apodittica e priva dei requisiti minimi dimotivazione richiesti dalla legge.-con il quinto motivo di ricorso, è stato eccepito che la tassa o tariffa persmaltimento rifiuti solidi urbani interni non sarebbe dovuta per carenza delrelativo servizio nella contrada Falbaccari. Il ricorrente ha assunto che, incontrada Falbaccari, il Comune di Serradifalco non espleti alcun servizio diraccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con conseguenteinsussistenza del presupposto impositivo della TARSU. Ne deriverebbe lanon debenza della tassa per l’immobile ivi ubicato.-con il sesto motivo di ricorso, si è ritenuto che la tassa o tariffa persmaltimento rifiuti non fosse dovuta per il locale di contrada Falbaccari nonutilizzato. Il ricorrente ha dedotto che l’immobile sito in contrada Falbaccarinon sarebbe utilizzato, non essendo né lui né i suoi familiari residenti odimoranti in tale locale, come risulterebbe dalla stessa cartella diNumero registro generale 13700/2019Numero sezionale 4193/2026Numero di raccolta generale 14949/2026Data pubblicazione 19/05/2026pagamento. In mancanza dell’obiettiva possibilità di produrre rifiuti e diusufruire del servizio, la pretesa tributaria sarebbe illegittima.-con il settimo motivo di ricorso, ha lamentato la erroneità, esosità edinattendibilità della cartella di pagamento. Il ricorrente ha censurato lacartella sotto il profilo quantitativo, sostenendo che l’amministrazione abbiaapplicato la tassa su una superficie maggiore rispetto a quella realedell’immobile sito in via Crucillà, nonostante fosse a conoscenza dell’esattaestensione, già rettificata per annualità precedenti. La pretesa sarebbe,pertanto, manifestamente eccessiva e inattendibile.-con l’ottavo motivo di ricorso, infine, ha dedotto l’illegittimità dellapretesa per nullità della deliberazione tariffaria, in quanto adottata dallagiunta municipale e non dal consiglio comunale, organo competentesecondo la normativa statale e regionale applicabile in Sicilia. Da ciòderiverebbe la necessità di disapplicazione della delibera e il conseguentetravolgimento della cartella impugnata.6. In conclusione, il ricorso va accolto con riguardo ai motivi nn. 1 e 3,assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i motivi n. 1 e n. 3 del ricorso, assorbiti i restanti, e cassala sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]