Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46615/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; à N. 23614/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone, quanto al capo 2) - cessione a [OSCURATO:PERSONA] - la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del c.d.

"consumo di gruppo", e che dette doglianze, oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 4-5); Ritenuto altresì, quanto alle doglianze relative al capo 1), con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale che detto motivo non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente preso in esame e respinto dai giudici di appello con motivazione logica e consequenziale (cfr. pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; à N. 23614/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone, quanto al capo 2) - cessione a [OSCURATO:PERSONA] - la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del c.d. "consumo di gruppo", e che dette doglianze, oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 4-5); Ritenuto altresì, quanto alle doglianze relative al capo 1), con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale che detto motivo non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente preso in esame e respinto dai giudici di appello con motivazione logica e consequenziale (cfr. pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 46615/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris