CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 35522/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; •or •a a - • AI d'I. ig à ' ,:11 Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che, con sentenza in data 22 aprile 2024 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 4273/2024 r.g. ha annullato parzialmente l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cagliari in data 28 novembre 2023 quanto al rigetto dell'istanza per l'applicazione della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate ai nn. 9) e 11) dell'istanza e ha rigettato nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza risulta commesso un errore materiale laddove sono riportate le sentenze che hanno giudicato i reati per i quali è stato disposto l'annullamento, che dovevano essere indicate con i nn. - 16), 17) e 18) ritenuto che il predetto errore vada emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen. P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 22 aprile 2024, sui ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] n. 4273/2024 RG., nel senso che, ove è scritto "alla continuazione riconosciuta tra i reati di cui alle sentenze sub n. 9) e 11)", sia scritto e letto "alla continuazione riconosciuta tra i reati di cui alle sentenze sub n. 16), 17) e 18)". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024.