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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09191/2022

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primo grado meritava conferma perché ben motivata in fatto ed in diritto, avendo essa considerato che l'ufficio aveva basato la rettifica di valore sull'esame di una pluralità di atti comparativi, così come chiarito nel corso del giudizio e che, in particolare, era stato fatto riferimento ad un coevo (2.9.10) atto di compravendita relativo ad un terreno catastalmente contiguo (Fg. 255, di 11.020 mq.); la sentenza di primo grado aveva, del resto, recepito elementi fattuali di stima riportati nella perizia di parte ricorrente, salvo condivisibilmente discostarsene in relazione a valutazioni non supportate, come quelle dalle quali la stima voleva trarre argomento per una riduzione del 50% del minimo indicato; - corretto era poi il convincimento dei primi giudici basato sul fatto che un terreno del tutto analogo e sito nella stessa zona (anzi, in posizione più distante sia dal mare sia dalla strada provinciale di collegamento) era stato compravenduto nello stesso periodo ad un prezzo (Euro 40.000,00 per ettaro) di certo non eccessivo, anche considerati i seguenti elementi:Ric.13674/15 rg. - Ud. 1^ marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] l'incontestata possibilità di costruzione sul terreno in esame di una casa di 100 m2 e 300 m3 fuori terra; la vicinanza con la strada provinciale; la contiguità con altro terreno in proprietà degli acquirenti e sul quale questi ultimi abitavano; le risultanze di altri accertamenti per valori ben più consistenti relativi a diversi appezzamenti in zona, come da verbali in atti.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate la quale formula anche un motivo di ricorso incidentale.

Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

I ricorrenti principali hanno depositato memoria con deposito e notificazione di documenti sopravvenuti, attestanti l'adesione, su altro avviso di rettifica concernente analogo terreno, al valore di 0,80 euro /mq..

L' Agenzia delle Entrate ha replicato con memoria ed allegazione, riferendo l'avvenuta acquiescenza dei contribuenti a sentenza di primo grado attestante, su analoghi terreni in zona, il ben maggior valore di euro 4/mq..

Fissato all'udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8- bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (e proroghe successive) senza l'intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 2.1 Con il primo motivo di ricorso principale si lamenta - ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. - nullità della sentenza ed omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità dell'avviso, in quanto basato su un solo atto di comparazione e non su una pluralità di essi, in contrasto con quanto desumibile dagli articoli 51 e 52 d.P.R. 131/86.

Con il secondo motivo di ricorso si riproduce analoga doglianza sotto il profilo - ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. - della violazione e falsa applicazione degli articoli 51 e 52 d.P.R. 131/86, anche considerato che il richiamo ad atti di comparazione ulteriori rispetto all'unico indicato Ric.13674/15 rg. - Ud. 1^ marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] nell'avviso di rettifica e liquidazione (riportato in ricorso) era stato dall'Agenzia delle Entrate effettuato soltanto in fase contenziosa. § 2.2 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta in quanto entrambi basati sugli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/86, sono infondati.

Sul piano motivazionale, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] si sia fatta carico dell'eccezione di nullità dell'avviso in rettifica per difetto di motivazione, ritenendola tuttavia infondata.

Va fatta qui applicazione del principio secondo cui per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.

Il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi, in proposito, una specifica argomentazione; dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (tra le molte: Cass. nn. 1360/16, 452/15, 16254/12, 20311/11).

Ora, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] è entrata nel merito della rettifica di valore, con ciò solo escludendo, come già rilevato dai primi giudici con decisione richiamata dalla CTR, qualsivoglia profilo di nullità formale dell'avviso e, segnatamente, quello di carente motivazione sui 'presupposti in fatto' e sulle 'ragioni giuridiche' della maggiore imposizione.

Va del resto considerato come del proprio convincimento sul punto specifico la [OSCURATO:PERSONA] dia univocamente conto, là dove essa osserva che la rettifica di valore si basava in realtà su una pluralità di elementi (anche se meglio circostanziati dall'Agenzia delle Entrate in corso di causa), e che congrua doveva comunque ritenersi la motivazione dell'avviso basata sull'atto comparativo (in esso riportato) concernente il trasferimento, nello stesso periodo, di un analogo e contiguo terreno (Fg.255).

Fanno dunque palesemente difetto tanto il vizio di omessa pronuncia, quanto quel Ric.13674/15 rg. - Ud. 1^ marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] di omessa motivazione della sentenza.

Quest'ultimo, del resto, oggi rilevante nei soli ristretti limiti (come detto, qui non superati) del 'minimo costituzionale' dell'obbligo motivazionale dei provvedimenti giurisdizionali (v.

Cass.SU n. 8053/14), cioè a fronte di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, già ricorribile (prima della riforma di cui al d.l. 83/12 conv.in I. 134/12) ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ..

Quanto alla lamentata violazione di legge, risulta che la rettifica di valore del terreno agricolo sia stata operata dall'Agenzia delle Entrate ex art.52, co. 5 bis d.P.R. 131/86, e nel rispetto del criterio del valore venale in comune commercio dei beni immobili ex art.51, co. 2^, d.P.R. 131/86.

La determinazione di quest'ultimo risulta poi rispondente ai parametri di accertamento di cui al co. 3^ della norma citata, la quale facoltizza l'ufficio ad avvalersi di fattori estimativi desumibili sia da altri atti di trasferimento, ricompresi nel triennio dall'atto considerato, che abbiano avuto ad oggetto gli stessi immobili ovvero immobili di caratteristiche analoghe, sia da analisi reddituali sia, comunque, da 'ogni altro elemento di valutazione'.

In proposito si è affermato che "in tema di determinazione dell'imposta di registro, l'avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su "altri elementi di valutazione" ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, quali la destinazione, la collocazione, la tipologia, la superficie, lo stato di conservazione e l'epoca di costruzione dell'immobile, elementi, questi ultimi, da ritenersi pari ordinati ai primi, purché non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa" (Cass.n. 1961/18, così Cass.n. 18103/21).

Dunque, il fatto che l'avviso facesse riferimento ad un solo atto di comparazione (e che solo nel corso del giudizio a quest'ultimo si associasser Ric.13674/15 rg. - Ud. 1^ marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] altri elementi di valutazione) non ne inficiava di per sé la valenza e validità motivazionale, attesa la peculiarità e la speciale significatività ai fini di causa (ben evidenziata dal giudice di merito) di tale atto di trasferimento, in quanto coevo ed avente ad oggetto un terreno similare e contiguo.

Per il resto, il convincimento della [OSCURATO:PERSONA] (come già quello della [OSCURATO:PERSONA]) si è correttamente formato sul piano, non della 'motivazione' dell'avviso (del tutto idonea a porre i contribuenti in condizione di pienamente cogliere i contenuti sostanziali della pretesa ed a conseguentemente apprestare adeguata e completa difesa), ma della 'prova' del maggior valore accertato (in effetti drasticamente ridotto già in primo grado). § 3.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta nullità della sentenza per assenza, ovvero erroneità, di motivazione, ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ..

Per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto 'giustificato' l'appello incidentale dell'ufficio perché la stima offerta dalla parte contribuente era portata da una perizia di parte e non da una perizia giurata, nonostante che la relazione di stima (ing.

Conconi) depositata in primo grado, e poi integrata in appello, recasse attestazione di asseverazione e giuramento. § 3.2 Il motivo è inammissibile.

Sotto un primo profilo, esso non coglie la reale ragione decisoria della [OSCURATO:PERSONA] la quale, nel ritenere 'giustificato' (nel senso di 'basato su') l'appello incidentale dell'Ufficio, non l'ha per ciò solo poi ritenuto anche 'fondato'; il che avrebbe del resto comportato, non la conferma, ma la riforma della sentenza di primo grado e l'affermazione di congruità del maggior valore accertato dall'Ufficio rispetto a quello stabilito dal primo giudice (che è poi, non a caso, quanto specularmente lamentato proprio dall'Agenzia delle Entrate nell'odierno motivo di ricorso incidentale).

Sotto questo aspetto i contribuenti difettano finanche di interesse alla proposizione della doglianza, avendo la [OSCURATO:PERSONA].13674/15 rg. - Ud. 1^ marzo 2022 comunque respinto la tesi proposta incidentalmente dall' Agenzia delle Entrate secondo cui il valore imponibile era pari ad euro 210.042,00 (euro 7,00/mq) e non ad euro 120.000,00 (euro 4,00/mq), come erroneamente stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA].

Sotto un secondo e correlato profilo, si evince dalla motivazione della sentenza che la circostanza per cui la stima offerta dai contribuenti fosse portata da una mera 'perizia di parte', e non da una 'perizia giurata', viene dai giudici regionali riferito appunto alla tesi dell'agenzia delle entrate e non al proprio convincimento, tanto è vero che nel prosieguo della motivazione la [OSCURATO:PERSONA] entra nel merito della stima, evidenziando tutti gli elementi fattuali che a suo giudizio deponevano, in concreto, per la congruità della stima di 40.000 C per ettaro così come già ritenuta dalla CTP (possibilità incontestata di costruire, pur nella destinazione agricola, un villino di 100 m 2; vicinanza con la strada provinciale; contiguità con altro terreno degli acquirenti; raffronto con le rettifiche di valore concordate su altri trasferimenti in zona, come da verbali del 1^ febbraio e 19 dicembre 2011, versati in atti).

E si tratta di elementi fattuali di sostanza che prescindono del tutto dal dato formale che la perizia di parte non fosse asseverata, come si assume essere stato erroneamente osservato.

Dal che consegue che l'errore eventualmente occorso su quest'ultimo aspetto, quand'anche appurato, non potrebbe avere in alcun modo influito sulla decisione dell'appello principale dei contribuenti. § 4.1 Con il quarto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione degli articoli 132 e 112 cod.proc.civ.; stante l'insufficiente ed illogico iter motivazionale della sentenza di appello la quale aveva omesso di considerare tutta una serie di elementi fattuali attestanti la congruità del valore dichiarato, ed aveva inoltre omesso di specificare quali fossero le 'valutazioni non supportate' che non rendevano nella specie praticabile la riduzione del 50% della valutazione minima.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato conto dei motivi di appello concernenti Ric.13674/15 rg. - Ud. 1^ marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] l'inapplicabilità nel caso di specie delle valutazioni dedotte dal 'piano casa' della Regione Sardegna e delle valutazioni Orni. § 4.2 Anche questo motivo deve ritenersi per più versi inammissibile.

Qui richiamati i già evidenziati limiti generali di sindacato per cassazione dei vizi della motivazione della sentenza di appello, si riscontra come la doglianza in esame - per quanto formulata ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. sotto il profilo della nullità della sentenza per assenza sostanziale di motivazione e per violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato - miri in realtà a suscitare in questa sede una diversa valutazione del quadro probatorio ed estimativo, il che è certamente precluso in sede di legittimità.

E ciò nonostante che, come anticipato, la [OSCURATO:PERSONA] abbia dato conto delle fonti fondamentali del proprio convincimento e degli elementi fattuali (su riportati) che dovevano indurre a confermare la valutazione del terreno, così come già operata dal primo giudice.

Non ultimo, ciò anche per quanto riguardava la possibilità (definita 'incontestata') di costruire, sul terreno in questione, un piccolo fabbricato abitativo (circostanza che gli stessi contribuenti, in effetti, confermavano nell'atto di appello, salvo osservare che questa opportunità edificatoria doveva rientrare nei parametri di stima agricola da essi offerti), e per la rilevanza probatoria dell'altro atto di trasferimento concernente il terreno limitrofo, di cui anche si evidenzia in sentenza l'ubicazione, rispetto al terreno oggetto del presente accertamento, "in luogo ben più distante sia dal mare sia dalla strada provinciale".

Tutti elementi dimostrativi del fatto che la stima si è comunque basata su elementi specifici ed individualizzanti, non tratti da valutazioni standardizzate o di listino. § 5.1 Con l'unico motivo di ricorso incidentale l'agenza delle entrate lamenta - ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. - nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 e 132 cod.proc.civ..

Per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di pronunciarsi, o comunque di motivare, sulle ragioni per Ric.13674/15 rg. - Ud. 1^ marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] cui aveva ritenuto di confermare la valutazione dei primi giudici, pur a fronte di un motivo di appello incidentale dell'ufficio con il quale si lamentava l'erroneità della riduzione da questo operata e l'insussistenza dei presupposti della decurtazione proposta nella perizia di parte. § 5.2 Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che: "l'appello incidentale dell'ufficio è però giustificato dal valore probatorio dato, nel giudizio di primo grado, alla perizia depositata dagli odierni appellanti in quanto questa risulta essere una perizia di parte e non una perizia giurata, come invece viene definita nel giudizio".

Già si è detto dell'esatto significato attribuibile a questa affermazione, comunque priva di reale decisività posto che il convincimento estimativo dei giudici regionali si è dichiaratamente basato su tutt'altri aspetti fattuali riconducibili alle specifiche caratteristiche di ubicazione, fruibilità edificatoria marginale e consistenza del terreno.

Dal ragionamento esposto emerge dunque come il giudice del merito abbia recepito taluni aspetti estimatori contenuti nella perizia di parte (indipendentemente dalla affermata mancata asseverazione), adattandoli però ai motivi di riduzione già individuati dai giudici provinciali, i quali avevano ritenuto congruo il valore agricolo di 40.000 C per ettaro nel bilanciamento sia dei fattori di apprezzamento (su richiamati) sia di quelli di potenziale contenimento del valore venale, costituiti dal fatto che si trattava pur sempre di "terreno agricolo tuttora destinato a bosco misto di conifere e latifoglie", e considerato anche che, "a differenza di terreni (non contigui ma) posti in fogli catastali contigui, da esso non si gode della vista del mare e non vi è nelle immediate vicinanze alcun insediamento turistico" (così la motivazione di primo grado fatta propria dalla [OSCURATO:PERSONA]).

Quanto alle produzioni documentali reciprocamente effettuate dalle parti con memoria nel presente procedimento (sopra, § 1) se ne rileva la generai lo Ric.13674/15 rg. - Ud. 1^ marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] inammissibilità, posto che nel giudizio di cassazione (v.

Cass.n. 4415/20 ed altre) è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa (salva la revocazione ex art.595 n.3) cod.proc.civ.); né i fatti sopravvenuti con essi rappresentati, concernenti altri terreni ed altre autonome valutazioni, potevano di per sé incidere con effetto dirimente sulla decisione della presente controversia in quanto non radicalmente modificativi della res litigiosa (Cass.n. 26757/20 ed altre). §

6. Ne segue, in definitiva, il rigetto tanto del ricorso principale dei contribuenti quanto di quello incidentale dell'agenzia delle entrate.

In ragione della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso principale; - rigetta il ricorso incidentale; - compensa le spese; - v.to l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
primo grado meritava conferma perché ben motivata in fatto ed in diritto, avendo essa considerato che l'ufficio aveva basato la rettifica di valore sull'esame di una pluralità di atti comparativi, così come chiarito nel corso del giudizio e che, in particolare, era stato fatto riferimento ad un coevo (2.9.10) atto di compravendita relativo ad un terreno catastalmente contiguo (Fg. 255, di 11.020 mq.); la sentenza di primo grado aveva, del resto, recepito elementi fattuali di stima riportati nella perizia di parte ricorrente, salvo condivisibilmente discostarsene in relazione a valutazioni non supportate, come quelle dalle quali la stima voleva trarre argomento per una riduzione del 50% del minimo indicato; - corretto era poi il convincimento dei primi giudici basato sul fatto che un terreno del tutto analogo e sito nella stessa zona (anzi, in posizione più distante sia dal mare sia dalla strada provinciale di collegamento) era stato compravenduto nello stesso periodo ad un prezzo (Euro 40.000,00 per ettaro) di certo non eccessivo, anche considerati i seguenti elementi:Ric.13674/15 rg. - Ud. 1^ marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] l'incontestata possibilità di costruzione sul terreno in esame di una casa di 100 m2 e 300 m3 fuori terra; la vicinanza con la strada provinciale; la contiguità con altro terreno in proprietà degli acquirenti e sul quale questi ultimi abitavano; le risultanze di altri accertamenti per valori ben più consistenti relativi a diversi appezzamenti in zona, come da verbali in atti. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate la quale formula anche un motivo di ricorso incidentale. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. I ricorrenti principali hanno depositato memoria con deposito e notificazione di documenti sopravvenuti, attestanti l'adesione, su altro avviso di rettifica concernente analogo terreno, al valore di 0,80 euro /mq.. L' Agenzia delle Entrate ha replicato con memoria ed allegazione, riferendo l'avvenuta acquiescenza dei contribuenti a sentenza di primo grado attestante, su analoghi terreni in zona, il ben maggior valore di euro 4/mq.. Fissato all'udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8- bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (e proroghe successive) senza l'intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 2.1 Con il primo motivo di ricorso principale si lamenta - ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. - nullità della sentenza ed omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità dell'avviso, in quanto basato su un solo atto di comparazione e non su una pluralità di essi, in contrasto con quanto desumibile dagli articoli 51 e 52 d.P.R. 131/86. Con il secondo motivo di ricorso si riproduce analoga doglianza sotto il profilo - ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. - della violazione e falsa applicazione degli articoli 51 e 52 d.P.R. 131/86, anche considerato che il richiamo ad atti di comparazione ulteriori rispetto all'unico indicato Ric.13674/15 rg. - Ud. 1^ marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] nell'avviso di rettifica e liquidazione (riportato in ricorso) era stato dall'Agenzia delle Entrate effettuato soltanto in fase contenziosa. § 2.2 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta in quanto entrambi basati sugli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/86, sono infondati. Sul piano motivazionale, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] si sia fatta carico dell'eccezione di nullità dell'avviso in rettifica per difetto di motivazione, ritenendola tuttavia infondata. Va fatta qui applicazione del principio secondo cui per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi, in proposito, una specifica argomentazione; dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (tra le molte: Cass. nn. 1360/16, 452/15, 16254/12, 20311/11). Ora, nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] è entrata nel merito della rettifica di valore, con ciò solo escludendo, come già rilevato dai primi giudici con decisione richiamata dalla CTR, qualsivoglia profilo di nullità formale dell'avviso e, segnatamente, quello di carente motivazione sui 'presupposti in fatto' e sulle 'ragioni giuridiche' della maggiore imposizione. Va del resto considerato come del proprio convincimento sul punto specifico la [OSCURATO:PERSONA] dia univocamente conto, là dove essa osserva che la rettifica di valore si basava in realtà su una pluralità di elementi (anche se meglio circostanziati dall'Agenzia delle Entrate in corso di causa), e che congrua doveva comunque ritenersi la motivazione dell'avviso basata sull'atto comparativo (in esso riportato) concernente il trasferimento, nello stesso periodo, di un analogo e contiguo terreno (Fg.255). Fanno dunque palesemente difetto tanto il vizio di omessa pronuncia, quanto quel Ric.13674/15 rg. - Ud. 1^ marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] di omessa motivazione della sentenza. Quest'ultimo, del resto, oggi rilevante nei soli ristretti limiti (come detto, qui non superati) del 'minimo costituzionale' dell'obbligo motivazionale dei provvedimenti giurisdizionali (v. Cass.SU n. 8053/14), cioè a fronte di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, già ricorribile (prima della riforma di cui al d.l. 83/12 conv.in I. 134/12) ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ.. Quanto alla lamentata violazione di legge, risulta che la rettifica di valore del terreno agricolo sia stata operata dall'Agenzia delle Entrate ex art.52, co. 5 bis d.P.R. 131/86, e nel rispetto del criterio del valore venale in comune commercio dei beni immobili ex art.51, co. 2^, d.P.R. 131/86. La determinazione di quest'ultimo risulta poi rispondente ai parametri di accertamento di cui al co. 3^ della norma citata, la quale facoltizza l'ufficio ad avvalersi di fattori estimativi desumibili sia da altri atti di trasferimento, ricompresi nel triennio dall'atto considerato, che abbiano avuto ad oggetto gli stessi immobili ovvero immobili di caratteristiche analoghe, sia da analisi reddituali sia, comunque, da 'ogni altro elemento di valutazione'. In proposito si è affermato che "in tema di determinazione dell'imposta di registro, l'avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su "altri elementi di valutazione" ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, quali la destinazione, la collocazione, la tipologia, la superficie, lo stato di conservazione e l'epoca di costruzione dell'immobile, elementi, questi ultimi, da ritenersi pari ordinati ai primi, purché non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa" (Cass.n. 1961/18, così Cass.n. 18103/21). Dunque, il fatto che l'avviso facesse riferimento ad un solo atto di comparazione (e che solo nel corso del giudizio a quest'ultimo si associasser Ric.13674/15 rg. - Ud. 1^ marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] altri elementi di valutazione) non ne inficiava di per sé la valenza e validità motivazionale, attesa la peculiarità e la speciale significatività ai fini di causa (ben evidenziata dal giudice di merito) di tale atto di trasferimento, in quanto coevo ed avente ad oggetto un terreno similare e contiguo. Per il resto, il convincimento della [OSCURATO:PERSONA] (come già quello della [OSCURATO:PERSONA]) si è correttamente formato sul piano, non della 'motivazione' dell'avviso (del tutto idonea a porre i contribuenti in condizione di pienamente cogliere i contenuti sostanziali della pretesa ed a conseguentemente apprestare adeguata e completa difesa), ma della 'prova' del maggior valore accertato (in effetti drasticamente ridotto già in primo grado). § 3.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta nullità della sentenza per assenza, ovvero erroneità, di motivazione, ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ.. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto 'giustificato' l'appello incidentale dell'ufficio perché la stima offerta dalla parte contribuente era portata da una perizia di parte e non da una perizia giurata, nonostante che la relazione di stima (ing. Conconi) depositata in primo grado, e poi integrata in appello, recasse attestazione di asseverazione e giuramento. § 3.2 Il motivo è inammissibile. Sotto un primo profilo, esso non coglie la reale ragione decisoria della [OSCURATO:PERSONA] la quale, nel ritenere 'giustificato' (nel senso di 'basato su') l'appello incidentale dell'Ufficio, non l'ha per ciò solo poi ritenuto anche 'fondato'; il che avrebbe del resto comportato, non la conferma, ma la riforma della sentenza di primo grado e l'affermazione di congruità del maggior valore accertato dall'Ufficio rispetto a quello stabilito dal primo giudice (che è poi, non a caso, quanto specularmente lamentato proprio dall'Agenzia delle Entrate nell'odierno motivo di ricorso incidentale). Sotto questo aspetto i contribuenti difettano finanche di interesse alla proposizione della doglianza, avendo la [OSCURATO:PERSONA].13674/15 rg. - Ud. 1^ marzo 2022 comunque respinto la tesi proposta incidentalmente dall' Agenzia delle Entrate secondo cui il valore imponibile era pari ad euro 210.042,00 (euro 7,00/mq) e non ad euro 120.000,00 (euro 4,00/mq), come erroneamente stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sotto un secondo e correlato profilo, si evince dalla motivazione della sentenza che la circostanza per cui la stima offerta dai contribuenti fosse portata da una mera 'perizia di parte', e non da una 'perizia giurata', viene dai giudici regionali riferito appunto alla tesi dell'agenzia delle entrate e non al proprio convincimento, tanto è vero che nel prosieguo della motivazione la [OSCURATO:PERSONA] entra nel merito della stima, evidenziando tutti gli elementi fattuali che a suo giudizio deponevano, in concreto, per la congruità della stima di 40.000 C per ettaro così come già ritenuta dalla CTP (possibilità incontestata di costruire, pur nella destinazione agricola, un villino di 100 m 2; vicinanza con la strada provinciale; contiguità con altro terreno degli acquirenti; raffronto con le rettifiche di valore concordate su altri trasferimenti in zona, come da verbali del 1^ febbraio e 19 dicembre 2011, versati in atti). E si tratta di elementi fattuali di sostanza che prescindono del tutto dal dato formale che la perizia di parte non fosse asseverata, come si assume essere stato erroneamente osservato. Dal che consegue che l'errore eventualmente occorso su quest'ultimo aspetto, quand'anche appurato, non potrebbe avere in alcun modo influito sulla decisione dell'appello principale dei contribuenti. § 4.1 Con il quarto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione degli articoli 132 e 112 cod.proc.civ.; stante l'insufficiente ed illogico iter motivazionale della sentenza di appello la quale aveva omesso di considerare tutta una serie di elementi fattuali attestanti la congruità del valore dichiarato, ed aveva inoltre omesso di specificare quali fossero le 'valutazioni non supportate' che non rendevano nella specie praticabile la riduzione del 50% della valutazione minima. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato conto dei motivi di appello concernenti Ric.13674/15 rg. - Ud. 1^ marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] l'inapplicabilità nel caso di specie delle valutazioni dedotte dal 'piano casa' della Regione Sardegna e delle valutazioni Orni. § 4.2 Anche questo motivo deve ritenersi per più versi inammissibile. Qui richiamati i già evidenziati limiti generali di sindacato per cassazione dei vizi della motivazione della sentenza di appello, si riscontra come la doglianza in esame - per quanto formulata ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. sotto il profilo della nullità della sentenza per assenza sostanziale di motivazione e per violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato - miri in realtà a suscitare in questa sede una diversa valutazione del quadro probatorio ed estimativo, il che è certamente precluso in sede di legittimità. E ciò nonostante che, come anticipato, la [OSCURATO:PERSONA] abbia dato conto delle fonti fondamentali del proprio convincimento e degli elementi fattuali (su riportati) che dovevano indurre a confermare la valutazione del terreno, così come già operata dal primo giudice. Non ultimo, ciò anche per quanto riguardava la possibilità (definita 'incontestata') di costruire, sul terreno in questione, un piccolo fabbricato abitativo (circostanza che gli stessi contribuenti, in effetti, confermavano nell'atto di appello, salvo osservare che questa opportunità edificatoria doveva rientrare nei parametri di stima agricola da essi offerti), e per la rilevanza probatoria dell'altro atto di trasferimento concernente il terreno limitrofo, di cui anche si evidenzia in sentenza l'ubicazione, rispetto al terreno oggetto del presente accertamento, "in luogo ben più distante sia dal mare sia dalla strada provinciale". Tutti elementi dimostrativi del fatto che la stima si è comunque basata su elementi specifici ed individualizzanti, non tratti da valutazioni standardizzate o di listino. § 5.1 Con l'unico motivo di ricorso incidentale l'agenza delle entrate lamenta - ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. - nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 e 132 cod.proc.civ.. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di pronunciarsi, o comunque di motivare, sulle ragioni per Ric.13674/15 rg. - Ud. 1^ marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] cui aveva ritenuto di confermare la valutazione dei primi giudici, pur a fronte di un motivo di appello incidentale dell'ufficio con il quale si lamentava l'erroneità della riduzione da questo operata e l'insussistenza dei presupposti della decurtazione proposta nella perizia di parte. § 5.2 Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che: "l'appello incidentale dell'ufficio è però giustificato dal valore probatorio dato, nel giudizio di primo grado, alla perizia depositata dagli odierni appellanti in quanto questa risulta essere una perizia di parte e non una perizia giurata, come invece viene definita nel giudizio". Già si è detto dell'esatto significato attribuibile a questa affermazione, comunque priva di reale decisività posto che il convincimento estimativo dei giudici regionali si è dichiaratamente basato su tutt'altri aspetti fattuali riconducibili alle specifiche caratteristiche di ubicazione, fruibilità edificatoria marginale e consistenza del terreno. Dal ragionamento esposto emerge dunque come il giudice del merito abbia recepito taluni aspetti estimatori contenuti nella perizia di parte (indipendentemente dalla affermata mancata asseverazione), adattandoli però ai motivi di riduzione già individuati dai giudici provinciali, i quali avevano ritenuto congruo il valore agricolo di 40.000 C per ettaro nel bilanciamento sia dei fattori di apprezzamento (su richiamati) sia di quelli di potenziale contenimento del valore venale, costituiti dal fatto che si trattava pur sempre di "terreno agricolo tuttora destinato a bosco misto di conifere e latifoglie", e considerato anche che, "a differenza di terreni (non contigui ma) posti in fogli catastali contigui, da esso non si gode della vista del mare e non vi è nelle immediate vicinanze alcun insediamento turistico" (così la motivazione di primo grado fatta propria dalla [OSCURATO:PERSONA]). Quanto alle produzioni documentali reciprocamente effettuate dalle parti con memoria nel presente procedimento (sopra, § 1) se ne rileva la generai lo Ric.13674/15 rg. - Ud. 1^ marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] inammissibilità, posto che nel giudizio di cassazione (v. Cass.n. 4415/20 ed altre) è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa (salva la revocazione ex art.595 n.3) cod.proc.civ.); né i fatti sopravvenuti con essi rappresentati, concernenti altri terreni ed altre autonome valutazioni, potevano di per sé incidere con effetto dirimente sulla decisione della presente controversia in quanto non radicalmente modificativi della res litigiosa (Cass.n. 26757/20 ed altre). § 6. Ne segue, in definitiva, il rigetto tanto del ricorso principale dei contribuenti quanto di quello incidentale dell'agenzia delle entrate. In ragione della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso principale; - rigetta il ricorso incidentale; - compensa le spese; - v.to l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se do
Sentenza Cassazione n. 09191/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris