CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 luglio 2024
Cassazione n. 36656/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è inammissibile, avendo ì giudici di merito ravvisato il dolo specifico dal fatto che l'imputato aveva concretamente esercitato l'attività di ìmpresa producendo redditi, sicché la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili è stata ritenuta, in maniera certamente non manifestamente illogica, chiara espressione del dolo di evasione; rilevato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge ,il vizio di, ti"*....4.~,,44; ta motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generichenvendo la Corte di merito adeguatamente motivato sul punto, individuando, quale elemento ostativo, i precedenti penali, anche specifici di cui è gravato l'imputato; rilevato che il terzo motivo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché generico e, comunque, perché manifestamente infondato, avendo la Corte di merito escluso, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, la sussistenza dei presupposti integranti l'invocata causa di non punibilità alla luce della concreta gravità del fatto, desumibile dall'entità dell'imposta evasa, e dell'intensità del dolo; vista la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del 26 luglio 2024, la quale, nel riprendere i motivi di ricorso, non contiene elementi di novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2