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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10230/2026

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, difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonchéMIRCI VINCENZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimate-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1340/2020depositata il 23/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6015/2021Numero sezionale 868/2026Numero di raccolta generale 10230/2026Data pubblicazione 19/04/2026Nel 2005 [OSCURATO:PERSONA], promissaria acquirente, stipulava con lesorelle Vincenza, Antonina, Giuseppa, Grazia e [OSCURATO:PERSONA], promitten-ti venditrici, un preliminare avente ad oggetto le quote ereditarie in-divise, pari a 1/7 ciascuna, di un fabbricato.

L’acquirente veniva im-messa nel possesso e versava l’intero prezzo (€ 41.758,75).Nel 2006 l’acquirente conveniva le sorelle venditrici dinanzi al Tri-bunale di Caltagirone, domandando la risoluzione del contratto per lo-ro inadempimento, per la presenza di un pignoramento e diun’ipoteca sulla quota di Maria e della mancata consegna della docu-mentazione necessaria al rogito.

Vincenza e Antonina domandavanoin riconvenzionale l’esecuzione in forma specifica o la risoluzione perinadempimento dell’attrice, con il diritto ai frutti civili perl’occupazione dell’immobile.

Grazia e Giuseppa si costituivano tardi-vamente formulando domande analoghe.

Maria restava contumace.Il Tribunale risolveva il contratto per inadempimento esclusivo diMaria e la condannava al pagamento della penale.

Accoglieva inoltrela domanda riconvenzionale di fruttificazione in favore di tutte le con-venute, esclusa Maria.La Corte di appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, ha par-zialmente riformato la decisione.

Ha dichiarato inammissibili per tar-dività ex art. 167 co. 2 c.p.c. le domande di fruttificazione proposteda Grazia e Giuseppa.

Ha risolto il contratto per inadempimento ditutte le promittenti venditrici, ritenendo che l’obbligo di approntare ladocumentazione catastale aggiornata gravasse su ciascuna di esse eche tale inadempimento avesse impedito la stipula del rogito.

Hacondannato tutte le venditrici in solido alla restituzione del prezzo e alpagamento della penale.Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Numero registro generale 6015/2021Numero sezionale 868/2026Numero di raccolta generale 10230/2026Data pubblicazione 19/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 167 co. 2 c.p.c. edell'art. 24 Cost., nullità della sentenza e omesso esame di un fattodecisivo.

Si censura l’inammissibilità della domanda di fruttificazionedell'immobile, proposta in primo grado dalla ricorrente e da GiuseppaMirci, inammissibilità dichiarata sul presupposto della loro tardiva co-stituzione in giudizio.

Si sostiene che l'eccezione di tardività sollevatadall'attrice era a sua volta tardiva, perché formulata solo con la terzamemoria ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., e che la domanda di frutticivili è da qualificare come eccezione di merito e non come domandariconvenzionale.Il motivo, manifestamente infondato, merita rigetto.La domanda di condanna al pagamento dei frutti civili derivanti dalpossesso dell'immobile da parte della promissaria acquirente configu-ra una domanda riconvenzionale (connessa con la domanda principalesulla base dell’allegazione del preliminare con immissione anticipatanel possesso): essa mira ad ottenere un provvedimento di condannain favore del convenuto, che quindi eccede il semplice rigetto dellapretesa avversaria e si distingue dall’eccezione di merito.La decadenza dalla proposizione di domande riconvenzionali è sta-bilita dall'art. 167 co. 2 c.p.c. a presidio dell'interesse della collettivitàad un andamento corretto e celere del processo ed è quindi rilevabiled'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento proces-suale della controparte (Cass. n. 12662 del 2021).

La tardivitàdell'eccezione di decadenza sollevata dall'attrice è, pertanto, non con-figurabile giuridicamente, oltre che priva di rilievo pratico, spettandoal giudice assicurare il rispetto delle norme poste a presidio di pubbli-co interesse.2. – Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1175, 1176 e1375 c.c., degli artt. 1218 e 1307 c.c., degli artt. 1382 e 1292 c.c.,nonché omesso esame di un fatto decisivo.

Si censura l’imputazionedell’inadempimento a tutte le promittenti venditrici e non alla solaNumero registro generale 6015/2021Numero sezionale 868/2026Numero di raccolta generale 10230/2026Data pubblicazione 19/04/2026Maria Mirci.

Si sostiene che la ricorrente si era comportata secondobuona fede, era pronta a stipulare il definitivo, la sua quota non eragravata da pesi e che l'obbligazione era parziaria e non solidale nécollettiva, avendo ad oggetto il trasferimento delle singole quote.

Siinvoca l'art. 1307 c.c. per sostenere che il condebitore non colpevolenon risponde del danno ulteriore.Il motivo è rigettato.La sentenza in epigrafe ha accertato che il contratto preliminare del5 giugno 2005 impegnava le promittenti venditrici ciascuna secondo ipropri diritti e solidalmente tra di loro; che il medesimo contratto po-neva a carico della parte venditrice, senza distinzioni, l'obbligo di ap-prontare i documenti utili e necessari per il rogito; che alla data fissa-ta per il rogito e successivamente nessuna delle venditrici aveva con-segnato la documentazione necessaria, comprensiva dell'aggiorna-mento catastale relativo a una particella intestata a terzi; e che taleinadempimento, di non scarsa importanza, era riferibile a tutte lepromittenti venditrici (Cass. n. 20399 del 2004, per il principio secon-do il quale la buona fede oggettiva impone a ciascun contraente dicooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte).Inoltre, la sentenza in epigrafe ha fondato l'inadempimento nonsulla mancata prestazione del consenso al trasferimento delle singolequote, bensì sulla violazione dell'obbligo di cooperazione contrattualeconsistente nel mancato approntamento della documentazione cata-stale da parte di tutte le venditrici.

Tale obbligo accessorio, contrat-tualmente assunto in modo unitario, grava su ciascuna parte venditri-ce e prescinde dalla qualificazione dell'obbligazione principale comesolidale, collettiva o parziaria.Infine, l'invocazione dell'art. 1307 c.c. è infondata.

La norma pre-suppone l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa im-putabile a uno solo dei condebitori solidali.

Nel caso in esame, la sen-tenza in epigrafe ha accertato in fatto che l'inadempimento è imputa-bile a tutte le venditrici, sicché il presupposto applicativo della normaNumero registro generale 6015/2021Numero sezionale 868/2026Numero di raccolta generale 10230/2026Data pubblicazione 19/04/2026non ricorre.

Il profilo è, inoltre, inammissibile in quanto introduce unaquestione che non risulta proposta nei gradi di merito e implica accer-tamenti di fatto preclusi in sede di legittimità.3. – Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 1384 c.c. e omessoesame di un fatto decisivo.

Si censura il mancato esercizio del poteredi riduzione equitativa della penale, corrispondente all'intero prezzo divendita, assumendone la manifesta eccessività.Il motivo è rigettato.Il potere di riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., eser-citabile anche d'ufficio (Cass., sez. un., n. 18128 del 2005), presup-pone l'accertamento della eccessività manifesta della penale avuto ri-guardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

Tale ac-certamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice dimerito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non per riscontra-re che è stato omesso l’esame di un fatto decisivo oggetto di discus-sione tra le parti e che la motivazione non corrisponde al minimo co-stituzionale.La sentenza in epigrafe ha escluso la manifesta eccessività valoriz-zando la libertà negoziale delle parti e l'interesse della promissariaacquirente all'adempimento, in considerazione del peculiare svolgi-mento del rapporto contrattuale.

La motivazione, ancorché sintetica,non contrasta con i canoni menzionati nel capoverso precedente.4. – Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 92 c.p.c., degliartt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 112 c.p.c., nonché omesso esame diun fatto decisivo.

Si denuncia il vizio di ultrapetizione nella condannadella ricorrente alle spese di primo grado, in assenza di specifica im-pugnazione sul punto, e la mancata compensazione delle spese nono-stante la complessità della vicenda.Il motivo è rigettato.In caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, ilgiudice d'appello deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamentodelle spese processuali dell'intero giudizio, poiché l'onere delle speseNumero registro generale 6015/2021Numero sezionale 868/2026Numero di raccolta generale 10230/2026Data pubblicazione 19/04/2026va attribuito e ripartito in considerazione dell'esito complessivo dellalite, per effetto dell'art. 336 co. 1 c.p.c. (Cass. n. 9064 del 2018).

Ta-le potere-dovere prescinde dalla proposizione di uno specifico motivodi gravame sulle spese.

L'appellante aveva del resto chiesto espres-samente la condanna di tutte le convenute alle spese di entrambi igradi.

È unicamente la decisione di disporre la compensazione dellespese, in deroga alla regola generale della soccombenza, a richiedereuna esplicita e adeguata motivazione.La sentenza in epigrafe ha fondato la condanna alle spese sull'esitocomplessivo della lite, sfavorevole alle promittenti venditrici.5. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguo-no la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre a € 200,00 per esborsi,spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cassa come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dàla ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGIUSEPPE GRASSO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonchéMIRCI VINCENZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimate-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1340/2020depositata il 23/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6015/2021Numero sezionale 868/2026Numero di raccolta generale 10230/2026Data pubblicazione 19/04/2026Nel 2005 [OSCURATO:PERSONA], promissaria acquirente, stipulava con lesorelle Vincenza, Antonina, Giuseppa, Grazia e [OSCURATO:PERSONA], promitten-ti venditrici, un preliminare avente ad oggetto le quote ereditarie in-divise, pari a 1/7 ciascuna, di un fabbricato. L’acquirente veniva im-messa nel possesso e versava l’intero prezzo (€ 41.758,75).Nel 2006 l’acquirente conveniva le sorelle venditrici dinanzi al Tri-bunale di Caltagirone, domandando la risoluzione del contratto per lo-ro inadempimento, per la presenza di un pignoramento e diun’ipoteca sulla quota di Maria e della mancata consegna della docu-mentazione necessaria al rogito. Vincenza e Antonina domandavanoin riconvenzionale l’esecuzione in forma specifica o la risoluzione perinadempimento dell’attrice, con il diritto ai frutti civili perl’occupazione dell’immobile. Grazia e Giuseppa si costituivano tardi-vamente formulando domande analoghe. Maria restava contumace.Il Tribunale risolveva il contratto per inadempimento esclusivo diMaria e la condannava al pagamento della penale. Accoglieva inoltrela domanda riconvenzionale di fruttificazione in favore di tutte le con-venute, esclusa Maria.La Corte di appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, ha par-zialmente riformato la decisione. Ha dichiarato inammissibili per tar-dività ex art. 167 co. 2 c.p.c. le domande di fruttificazione proposteda Grazia e Giuseppa. Ha risolto il contratto per inadempimento ditutte le promittenti venditrici, ritenendo che l’obbligo di approntare ladocumentazione catastale aggiornata gravasse su ciascuna di esse eche tale inadempimento avesse impedito la stipula del rogito. Hacondannato tutte le venditrici in solido alla restituzione del prezzo e alpagamento della penale.Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Numero registro generale 6015/2021Numero sezionale 868/2026Numero di raccolta generale 10230/2026Data pubblicazione 19/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 167 co. 2 c.p.c. edell'art. 24 Cost., nullità della sentenza e omesso esame di un fattodecisivo. Si censura l’inammissibilità della domanda di fruttificazionedell'immobile, proposta in primo grado dalla ricorrente e da GiuseppaMirci, inammissibilità dichiarata sul presupposto della loro tardiva co-stituzione in giudizio. Si sostiene che l'eccezione di tardività sollevatadall'attrice era a sua volta tardiva, perché formulata solo con la terzamemoria ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., e che la domanda di frutticivili è da qualificare come eccezione di merito e non come domandariconvenzionale.Il motivo, manifestamente infondato, merita rigetto.La domanda di condanna al pagamento dei frutti civili derivanti dalpossesso dell'immobile da parte della promissaria acquirente configu-ra una domanda riconvenzionale (connessa con la domanda principalesulla base dell’allegazione del preliminare con immissione anticipatanel possesso): essa mira ad ottenere un provvedimento di condannain favore del convenuto, che quindi eccede il semplice rigetto dellapretesa avversaria e si distingue dall’eccezione di merito.La decadenza dalla proposizione di domande riconvenzionali è sta-bilita dall'art. 167 co. 2 c.p.c. a presidio dell'interesse della collettivitàad un andamento corretto e celere del processo ed è quindi rilevabiled'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento proces-suale della controparte (Cass. n. 12662 del 2021). La tardivitàdell'eccezione di decadenza sollevata dall'attrice è, pertanto, non con-figurabile giuridicamente, oltre che priva di rilievo pratico, spettandoal giudice assicurare il rispetto delle norme poste a presidio di pubbli-co interesse.2. – Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1175, 1176 e1375 c.c., degli artt. 1218 e 1307 c.c., degli artt. 1382 e 1292 c.c.,nonché omesso esame di un fatto decisivo. Si censura l’imputazionedell’inadempimento a tutte le promittenti venditrici e non alla solaNumero registro generale 6015/2021Numero sezionale 868/2026Numero di raccolta generale 10230/2026Data pubblicazione 19/04/2026Maria Mirci. Si sostiene che la ricorrente si era comportata secondobuona fede, era pronta a stipulare il definitivo, la sua quota non eragravata da pesi e che l'obbligazione era parziaria e non solidale nécollettiva, avendo ad oggetto il trasferimento delle singole quote. Siinvoca l'art. 1307 c.c. per sostenere che il condebitore non colpevolenon risponde del danno ulteriore.Il motivo è rigettato.La sentenza in epigrafe ha accertato che il contratto preliminare del5 giugno 2005 impegnava le promittenti venditrici ciascuna secondo ipropri diritti e solidalmente tra di loro; che il medesimo contratto po-neva a carico della parte venditrice, senza distinzioni, l'obbligo di ap-prontare i documenti utili e necessari per il rogito; che alla data fissa-ta per il rogito e successivamente nessuna delle venditrici aveva con-segnato la documentazione necessaria, comprensiva dell'aggiorna-mento catastale relativo a una particella intestata a terzi; e che taleinadempimento, di non scarsa importanza, era riferibile a tutte lepromittenti venditrici (Cass. n. 20399 del 2004, per il principio secon-do il quale la buona fede oggettiva impone a ciascun contraente dicooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte).Inoltre, la sentenza in epigrafe ha fondato l'inadempimento nonsulla mancata prestazione del consenso al trasferimento delle singolequote, bensì sulla violazione dell'obbligo di cooperazione contrattualeconsistente nel mancato approntamento della documentazione cata-stale da parte di tutte le venditrici. Tale obbligo accessorio, contrat-tualmente assunto in modo unitario, grava su ciascuna parte venditri-ce e prescinde dalla qualificazione dell'obbligazione principale comesolidale, collettiva o parziaria.Infine, l'invocazione dell'art. 1307 c.c. è infondata. La norma pre-suppone l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa im-putabile a uno solo dei condebitori solidali. Nel caso in esame, la sen-tenza in epigrafe ha accertato in fatto che l'inadempimento è imputa-bile a tutte le venditrici, sicché il presupposto applicativo della normaNumero registro generale 6015/2021Numero sezionale 868/2026Numero di raccolta generale 10230/2026Data pubblicazione 19/04/2026non ricorre. Il profilo è, inoltre, inammissibile in quanto introduce unaquestione che non risulta proposta nei gradi di merito e implica accer-tamenti di fatto preclusi in sede di legittimità.3. – Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 1384 c.c. e omessoesame di un fatto decisivo. Si censura il mancato esercizio del poteredi riduzione equitativa della penale, corrispondente all'intero prezzo divendita, assumendone la manifesta eccessività.Il motivo è rigettato.Il potere di riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., eser-citabile anche d'ufficio (Cass., sez. un., n. 18128 del 2005), presup-pone l'accertamento della eccessività manifesta della penale avuto ri-guardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Tale ac-certamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice dimerito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non per riscontra-re che è stato omesso l’esame di un fatto decisivo oggetto di discus-sione tra le parti e che la motivazione non corrisponde al minimo co-stituzionale.La sentenza in epigrafe ha escluso la manifesta eccessività valoriz-zando la libertà negoziale delle parti e l'interesse della promissariaacquirente all'adempimento, in considerazione del peculiare svolgi-mento del rapporto contrattuale. La motivazione, ancorché sintetica,non contrasta con i canoni menzionati nel capoverso precedente.4. – Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 92 c.p.c., degliartt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 112 c.p.c., nonché omesso esame diun fatto decisivo. Si denuncia il vizio di ultrapetizione nella condannadella ricorrente alle spese di primo grado, in assenza di specifica im-pugnazione sul punto, e la mancata compensazione delle spese nono-stante la complessità della vicenda.Il motivo è rigettato.In caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, ilgiudice d'appello deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamentodelle spese processuali dell'intero giudizio, poiché l'onere delle speseNumero registro generale 6015/2021Numero sezionale 868/2026Numero di raccolta generale 10230/2026Data pubblicazione 19/04/2026va attribuito e ripartito in considerazione dell'esito complessivo dellalite, per effetto dell'art. 336 co. 1 c.p.c. (Cass. n. 9064 del 2018). Ta-le potere-dovere prescinde dalla proposizione di uno specifico motivodi gravame sulle spese. L'appellante aveva del resto chiesto espres-samente la condanna di tutte le convenute alle spese di entrambi igradi. È unicamente la decisione di disporre la compensazione dellespese, in deroga alla regola generale della soccombenza, a richiedereuna esplicita e adeguata motivazione.La sentenza in epigrafe ha fondato la condanna alle spese sull'esitocomplessivo della lite, sfavorevole alle promittenti venditrici.5. – Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguo-no la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre a € 200,00 per esborsi,spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cassa come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dàla ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGIUSEPPE GRASSO
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