Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 03115/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25310 R.G. anno 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].; intimata avverso la sentenza n. 1211/2024 emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il 1 ottobre 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 Sez.

I – RG 25310/2024 camera di consiglio 14.1.2026 1 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 25310/2024 Numero sezionale 165/2026 Numero di raccolta generale 3115/2026 Data pubblicazione 12/02/2026 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ Con sentenza del 1 ottobre 2024 la Corte di appello di L’Aquila ha respinto i gravami proposti da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso due sentenze, una non definitiva e l’altra definitiva, pronunciate dal Tribunale di Avezzano con riguardo ai rapporti bancari di conto corrente e di mutuo ipotecario intrattenuti dalla detta società con [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], cui è ad oggi subentrata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: rapporti per i quali avevano prestato fideiussione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. ─ Gli appellanti soccombenti hanno proposto un ricorso per cassazione, su due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA].

3. ― E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c..

A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.

La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― La proposta ha il tenore che segue.

«[C]ol primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 58 t.u.b., dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 1264 c.c., oltre che l'omessa, contraddittoria ed apparente motivazione su un punto determinante della controversia; «il motivo è anzitutto inammissibile in quanto prospetta più censure senza svilupparle partitamente; «si deduce, in ricorso, senza nulla specificare al riguardo, la violazione di norme sostanziali (gli artt. 58 t.u.b. e 1264 c.c.), di una norma processuale (l’art. 111 c.p.c.) e, in più, il vizio motivazionale, individuato, oltretutto, nelle non coerenti espressioni della motivazione omessa, contraddittoria e apparente: ebbene, l'articolazione di un Sez.

I – RG 25310/2024 camera di consiglio 14.1.2026 2 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 25310/2024 Numero sezionale 165/2026 Numero di raccolta generale 3115/2026 Data pubblicazione 12/02/2026 singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790); «anche a voler prescindere da tale, pur assorbente, profilo, la statuizione investita dal mezzo di censura risulta pienamente conforme al diritto; la Corte di appello ha infatti evidenziato che dall’avviso di cessione pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] emergevano le categorie dei crediti ceduti e i criteri della loro individuazione e che tali elementi, oltre che la documentazione prodotta in giudizio e l’insolvenza della debitrice ceduta consentivano di ricondurre il rapporto controverso a quelli oggetto di cessioni in blocco; ciò posto, in caso di cessione «in blocco» dei crediti da parte di una banca ex art. 58 t.u.b., la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti «in blocco» è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (tra le tante: Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110; n. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 25 luglio 2023, n. 22409; Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 13 giugno 2024, n. 16526; Cass. 8 febbraio 2025, n. 3216; Sez.

I – RG 25310/2024 camera di consiglio 14.1.2026 3 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 25310/2024 Numero sezionale 165/2026 Numero di raccolta generale 3115/2026 Data pubblicazione 12/02/2026 Cass. 17 giugno 2025, n. 16368); resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277, cit.); «il secondo mezzo prospetta la violazione dell’art. 1224 c.c., la violazione della l. n. 108 del 1996 e l'omessa, contraddittoria ed apparente motivazione su un punto determinante della controversia; «avendo riguardo alla sua formulazione, il motivo si espone alla stessa ragione di inammissibilità che affligge il primo mezzo di censura; «peraltro, anche sul punto la sentenza impugnata si sottrae a censura, avendo la Corte territoriale in sintesi rilevato che il tasso di mora convenuto contrattualmente (8,62%) risultava inferiore al corrispondente tasso soglia (12,17%, ricavato dal TEGM ― tasso effettivo globale medio ― relativo al primo trimestre 2008 con la maggiorazione del 2,1%, aumentato della metà per la categoria di riferimento); ebbene, secondo le Sezioni Unite, la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del TEGM non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il TEG (tasso effettivo globale) del singolo rapporto, Sez.

I – RG 25310/2024 camera di consiglio 14.1.2026 4 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 25310/2024 Numero sezionale 165/2026 Numero di raccolta generale 3115/2026 Data pubblicazione 12/02/2026 comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti; dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (Cass. Sez.

U. 18 settembre 2020, n. 19597)».

2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni, cui parte ricorrente non ha del resto replicato.

3. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile

4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore di parte controricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25310 R.G. anno 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].; intimata avverso la sentenza n. 1211/2024 emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il 1 ottobre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 Sez. I – RG 25310/2024 camera di consiglio 14.1.2026 1 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 25310/2024 Numero sezionale 165/2026 Numero di raccolta generale 3115/2026 Data pubblicazione 12/02/2026 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Con sentenza del 1 ottobre 2024 la Corte di appello di L’Aquila ha respinto i gravami proposti da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso due sentenze, una non definitiva e l’altra definitiva, pronunciate dal Tribunale di Avezzano con riguardo ai rapporti bancari di conto corrente e di mutuo ipotecario intrattenuti dalla detta società con [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], cui è ad oggi subentrata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: rapporti per i quali avevano prestato fideiussione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. ─ Gli appellanti soccombenti hanno proposto un ricorso per cassazione, su due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA]. 3. ― E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― La proposta ha il tenore che segue. «[C]ol primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 58 t.u.b., dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 1264 c.c., oltre che l'omessa, contraddittoria ed apparente motivazione su un punto determinante della controversia; «il motivo è anzitutto inammissibile in quanto prospetta più censure senza svilupparle partitamente; «si deduce, in ricorso, senza nulla specificare al riguardo, la violazione di norme sostanziali (gli artt. 58 t.u.b. e 1264 c.c.), di una norma processuale (l’art. 111 c.p.c.) e, in più, il vizio motivazionale, individuato, oltretutto, nelle non coerenti espressioni della motivazione omessa, contraddittoria e apparente: ebbene, l'articolazione di un Sez. I – RG 25310/2024 camera di consiglio 14.1.2026 2 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 25310/2024 Numero sezionale 165/2026 Numero di raccolta generale 3115/2026 Data pubblicazione 12/02/2026 singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790); «anche a voler prescindere da tale, pur assorbente, profilo, la statuizione investita dal mezzo di censura risulta pienamente conforme al diritto; la Corte di appello ha infatti evidenziato che dall’avviso di cessione pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] emergevano le categorie dei crediti ceduti e i criteri della loro individuazione e che tali elementi, oltre che la documentazione prodotta in giudizio e l’insolvenza della debitrice ceduta consentivano di ricondurre il rapporto controverso a quelli oggetto di cessioni in blocco; ciò posto, in caso di cessione «in blocco» dei crediti da parte di una banca ex art. 58 t.u.b., la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti «in blocco» è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (tra le tante: Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110; n. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 25 luglio 2023, n. 22409; Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 13 giugno 2024, n. 16526; Cass. 8 febbraio 2025, n. 3216; Sez. I – RG 25310/2024 camera di consiglio 14.1.2026 3 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 25310/2024 Numero sezionale 165/2026 Numero di raccolta generale 3115/2026 Data pubblicazione 12/02/2026 Cass. 17 giugno 2025, n. 16368); resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277, cit.); «il secondo mezzo prospetta la violazione dell’art. 1224 c.c., la violazione della l. n. 108 del 1996 e l'omessa, contraddittoria ed apparente motivazione su un punto determinante della controversia; «avendo riguardo alla sua formulazione, il motivo si espone alla stessa ragione di inammissibilità che affligge il primo mezzo di censura; «peraltro, anche sul punto la sentenza impugnata si sottrae a censura, avendo la Corte territoriale in sintesi rilevato che il tasso di mora convenuto contrattualmente (8,62%) risultava inferiore al corrispondente tasso soglia (12,17%, ricavato dal TEGM ― tasso effettivo globale medio ― relativo al primo trimestre 2008 con la maggiorazione del 2,1%, aumentato della metà per la categoria di riferimento); ebbene, secondo le Sezioni Unite, la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del TEGM non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il TEG (tasso effettivo globale) del singolo rapporto, Sez. I – RG 25310/2024 camera di consiglio 14.1.2026 4 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 25310/2024 Numero sezionale 165/2026 Numero di raccolta generale 3115/2026 Data pubblicazione 12/02/2026 comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti; dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597)». 2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni, cui parte ricorrente non ha del resto replicato. 3. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore di parte controricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Cos
Sentenza Cassazione n. 03115/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris