CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22576/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, anchedisgiuntamente, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separatomaterialmente congiunto al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 96, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rossi-ricorrente-CONTRO1 RG n. 274/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 274/2021Numero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 22576/2026Data pubblicazione 01/07/2026rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al controricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente -avverso il decreto del tribunale di Catania n. 9709/2020, depositata il24/11/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del3/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. Il Tribunale di Catania, con decreto n. 9709/2020, depositatoil 24/11/2020, per quel che qui ancora rileva, pur ammettendo laBanca [OSCURATO:SOCIETA]. al passivo del fallimento SIMEIs.p.a., in relazione al saldo negativo del conto corrente n. 28840, perl’importo di euro 485.624,42 al rango chirografario, rigettava, però,la richiesta della banca relativa al credito derivante da finanziamentoconcesso con contratto del 15/6/2005, garantito da ipoteca perl’importo di euro 64.052,88, in via ipotecaria.Chiariva che, nella specie, quanto alla ragione di credito fondatasul contratto di mutuo, era necessaria la prova dell’erogazione delcredito, trattandosi di contratto reale.La banca si era limitata a produrre la copia dell’estratto conto n.28840, da cui risultava che in data 31/7/2005 vi era stato l’accreditodi euro 700.000, con la causale «incasso ordine di 29/7/2005 daSIMEI sa per eroga f.to ai sensi dlgs n pratica 6075465».Tuttavia, non vi era alcun elemento per ricondurre tale causaleal contratto del 15/6/2005, di cui si deduceva la mancata parzialerestituzione, in quanto tale contratto era contraddistinto dei numeri2 RG n. 274/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 274/2021Numero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 22576/2026Data pubblicazione 01/07/2026«41,035» di repertorio e 8500 racc, senza riferimenti a un numerodi pratica dell’istituto di credito erogante e in cui si desse«espressamente conto del fatto che l’erogazione sarebbe avvenutain distinto momento, oltre i termini contrattualmente previsti».In difetto di prova dell’erogazione, non poteva essere ammessoil credito fondato sul contratto di mutuo.2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione laBanca [OSCURATO:SOCIETA]3. Ha resistito con controricorso il fallimento [OSCURATO:SOCIETA].,depositando anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in riferimentoall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Ad avviso della ricorrente, il tribunale avrebbe commesso l’erroredi ritenere che non vi fosse la prova dell’erogazione, stante lamancanza di elementi dai quali potere ricondurre l’accredito dellasomma di euro 700.000,00 sul conto corrente n. 28840 a taleerogazione.In realtà, però, il tribunale, dopo aver affermato che nella copiadi estratto di conto corrente n. 28840, da cui risultava che in data31/7/2005 vi era stato l’accredito della somma di euro 700.000,00,e che la causale faceva riferimento all’incasso di un ordine del[OSCURATO:DATA_NASCITA] da SIMEI, in relazione alla pratica n. «6075465», nonavrebbe tenuto conto del fatto che il medesimo numero della pratica(«6075465») era riscontrabile anche nell’estratto conto delfinanziamento del 15/6/2005, prodotto dalla banca sin dalladomanda di ammissione al passivo, come poteva leggersi in alto asinistra dell’intestazione.3 RG n. 274/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 274/2021Numero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 22576/2026Data pubblicazione 01/07/20262. Il motivo è fondato nei sensi che seguono.2.1. Invero, la ricorrente, pur deducendo un vizio di violazione dilegge, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e facendoerroneamente riferimento all’art. 2697 c.c., che riguarda, invece, laregola del riparto dell’onere della prova - nella specie non violata -ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., costituito dal riferimento, sia nel contratto diconto corrente n. 28840, su cui era confluita la somma di euro700.000,00, sia nell’estratto del conto del finanziamento collegato alcontratto del 15/6/2005, in entrambi i casi, alla pratica difinanziamento n. 6075465.E in effetti risulta ingiustificata l’affermazione della Corteterritoriale laddove ha ritenuto che «non vi è alcun elemento perricondurre siffatta causale al contratto del 15/6/2005 di cui si deducela mancata parziale restituzione, contratto contraddistinto dainumeri 41,035 di repertorio e 8500 racc, senza riferimenti a unnumero di pratica dell’istituto di credito erogante e in cui si dàespressamente conto del fatto che l’erogazione sarebbe avvenuta indistinto momento, oltre i termini contrattualmente previsti, comeperaltro rilevato dalla curatela».Ciò, in relazione alla giurisprudenza di questa Corte per cui, intema di insinuazione allo stato passivo, la banca mutuante chechieda l'ammissione del proprio credito nel fallimento del mutuatarioassolve l'onere di provare la consegna del denaro, mediante laproduzione della quietanza di erogazione del mutuo e della contabileche attesta lo svincolo delle somme, riprodotte in un atto notarile -nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che avevaritenuto non provata l'erogazione del mutuo, in mancanza dellaproduzione degli estratti del conto corrente su cui era stato effettuatol'accredito, nonostante fosse stata depositata la sopra illustrata4 RG n. 274/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 274/2021Numero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 22576/2026Data pubblicazione 01/07/2026documentazione (Cass., sez. 1, 6/11/2019, n. 28526; Cass.,9/5/2022, n. 14683), essendo sufficiente che la somma sia stataeffettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messaa disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l’obbligazione,univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla (Cass., Sez.U.,6/3/2025, n. 5968).Nella specie, vi è stato l’omesso esame di un fatto storico precisoe puntualmente dedotto, e cioè del numero della pratica (6075465)che si ritrovava sia sul conto corrente n. 28840, su cui era stataaccreditata la somma di euro 700.000,00 il 31/7/2005, siasull’estratto di conto del finanziamento di cui al contratto del15/6/2005.Il giudice del merito dovrà valutare, dunque, anche tale fatto,onde giungere alla ricostruzione storica in conformità al principio didiritto affermato.3. Il decreto deve essere cassato, con rinvio al tribunale diCatania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato, con rinvio altribunale di Catania, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2026Il Presidente5 RG n. 274/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio