CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 39877/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un assegno. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il delitto di ricettazione, pur in difetto del dolo in capo all'imputato, e per non avere applicato l'art. 131 bis c.p.. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha evidenziato che l'imputato aveva apposto il proprio nome sul titolo al posto di quello del [OSCURATO:PERSONA], con ciò dimostrando di essere consapevole della provenienza furtiva dell'assegno. In tal modo la Corte d'appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (Sez. Il, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515) secondo cui il dolo della ricettazione può essere anche eventuale e ricorrere, quindi, quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo ad un onere non probatorio ma di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio 2007, Rv. n. 236914). La Corte territoriale ha poi disatteso la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis c.p., avendo ritenuto che la condotta non fosse di minima offensività. L'imputato aveva ricevuto un assegno intestato ad altri, apposto le proprie generalità e la propria firma di girata e incassato l'assegno. Peraltro, la condotta costituiva comportamento abituale, vantando l'imputato precedenti per reati contro il patrimonio e per violazione della legge sugli stupefacenti, da cui ha tratto mezzi per il proprio sostentamento. Così argomentando, e dunque facendo riferimento agli elementi di cui all'art.133 c.p., il Collegio territoriale si è conformato all'insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Rv. 266590), secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. P