CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 14934/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16168/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n. 3 6 , presso la D elegazione Romana della Regione, rappresenta ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 2660/2019della Corte d’Appello di Bari , depositata il 13.1.2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2024dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrenteottenne dalla Corte d’Appello di Bari – in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale della stessa Città – la condanna della Regione Puglia al pagamento della somma di € 36.763 ,44 , in linea capitale, a titolo di indennità per ferie e per riposi settimanali non goduti tra il luglio 1998 e dicembre 2005, quando era dipendente della Regione con mansioni di custode del plesso regionale e diritto all’alloggio presso l’immobile custodito. L’azione era stata proposta invocando il giudicato precedentemente ottenuto dal lavoratore con cui il Tribunale di Bari (sentenza n. 9359, pubblicata il 31.5.2005) aveva accertato «il diritto dei ricorrenti [l’attuale controricorrenteed altri consorti] … di fruire delle ferie e dei riposi settimanali senza i vincoli e le limitazioni derivanti dalle norme regolamentari disapplicate» (Regolamento della Regione Puglia29.12.1976 n. 3). Contro la sentenza della Corte d’Appello la Regione Puglia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Illavoratore si è difes o con controricorso e ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata perla tratta zione in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia « violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto n. 692/1923 e successivamente nel d.lgs. m. 66/2003 e del [OSCURATO:PERSONA] n. 3/1976, artt. 5, lett. c), f), e g), e dell’art. 9, ultimo capoverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. – disciplina dell’organizzazione dell’orario di lavoro, con particolare riferimento alle mansioni di custode degli uffici regionali».1.1. La censura, nei termini formulati, è inammissibile in quanto deduce, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, mentre mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. n.34476/2019 e, in precedenza, Cass. n. 8758/2017). Infatti, si prospetta una rilettura degli atti di causa ai fini della prova della mancata fruizione delle ferie e dei riposi settimanali, ponendo, peraltro, in discussione anche il pregresso giudicato fra le parti, che ha disapplicato il Regolamento proprio pervenendo alla conclusione che, contrariamente a quanto assume laRegione, lo stesso fosse lesivo del diritto alle ferie ed ai riposi, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata. 1.2. Ad analoga censura di inammissibilità non si sottraggono le ulteriori doglianze sviluppate nel motivo, con le quali si intende far valere un’asserita violazione di giudicato, senza prospettarne il pertinente vizio (in tal senso, Cass. n. 17175/2020) né, tanto meno, rispettare il principio di specificità del motivo, che richiede di illustrare compiutamente la sentenza di cui si invoca la violazione del giudicato nonché di indicare il momento e le circostanze processuali in cui gli atti relativi all’invocato giudicato esterno siano stati prodotti (così Cass. n. 15846/2023). 1.3. Nella parte finale dell’illustrazionedel motivo si legge che il lavoratore sarebbe «anc ora in servizio presso l’amministrazione regionale». Si tratta di fatto potenzialmente rilevante al fine della decisione sul diritto del lavoratore a percepire l’indennità sostitutiva per le ferie non godute(v. art. 10, comma 2, d.lgs. n. 66 del 2003). Ma non risulta che tale circostanza fosse stata allegata davanti ai giudici del merito e la sua allegazione per la prima volta nel presente giudizio di legittimità è chiaramente inammissibile , spettando solo al giudice del merito l’accertamento dei fatti, nei limiti delle allegazioni e delle contestazioni delle parti che definiscono il perimetro della materia del contendere. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, comma 1, del C.C.N.L. del 14.9.2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., nella parte concernente il compenso da corrispondere al lavoratore, anche con riferimento al riconoscimento degli interessi legali, alla stregua del divieto di cui all’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (e dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991), che vieta per il settore pubblico la cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria». 2.1. Anche tale censura, nei termini in cui è formulat a , risulta inammissibile, perché, nuovamente, dietro l’apparente vizio di violazione di legge, intende contestare la ricostruzione in fatto e la liquidazione effettuata dal c.t.u., senza neppure misurarsi con il decisum, prospettando la questione –che invero non risulta essere mai stata posta prima – della differenza fra giornata di riposo settimanale e attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giornia settimana, e omettendo anche di specificare come tale diversa qualificazione avrebbe inciso rispetto alle somme liquidate in favore del lavoratore. La ricorrente neppure si confronta conla motivazione della sentenza impugnata e risulta per questo verso inammissibile anche la doglianza relativa all’asserito cumulo di interessi e rivalutazione, considerato che la Corte d’Appello ha riconosciuto allavoratore solo gli interessi sulla somma liquidata e non anche la rivalutazione monetaria. 3. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, ciò che esime il Collegio dalla necessità di esaminare la questione –sollevata dal controricorrente in memoria – della ritualità della procura speciale conferita dal Presidente della [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA], ratificata dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], come da produzione in atti, in ossequio al principio della « ragione più liquida » , che privilegia un approccio interpretativo inteso alla verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, così da sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art.111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così, in particolare, Cass. n. 12002/2014). 4. A lla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della parte soccombente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese generali, esborsi e accessori di legge. 5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile ilricorso ;condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4 .000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge; ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e, dell ’ ulteriore importo a titolo di co