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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 10025/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusiopi del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 4 aprile 2022 la Corte di appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca dell'indulto applicato sulla pena inflitta [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 17 gennaio 2005 del Tribunale di Palermo.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto la condanna, di cui alla sentenza 17 gennaio 2005 del Tribunale di Palermo, era stata pronunciata per fatto - art. 483 cod. pen.: falsa dichiarazione su precedenti penali avendo taciuto una sentenza di patteggiamento - che non è più previsto dalla legge come reato, in quanto con il d.lvo n. 122/2018 si è stabilito che in caso di dichiarazioni sostitutive concernenti i precedenti penali non vi è obbligo di indicare anche le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorrente ha depositato, in data 10 gennaio 2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.

Pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 11 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusiopi del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 4 aprile 2022 la Corte di appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca dell'indulto applicato sulla pena inflitta [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 17 gennaio 2005 del Tribunale di Palermo. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto la condanna, di cui alla sentenza 17 gennaio 2005 del Tribunale di Palermo, era stata pronunciata per fatto - art. 483 cod. pen.: falsa dichiarazione su precedenti penali avendo taciuto una sentenza di patteggiamento - che non è più previsto dalla legge come reato, in quanto con il d.lvo n. 122/2018 si è stabilito che in caso di dichiarazioni sostitutive concernenti i precedenti penali non vi è obbligo di indicare anche le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato, in data 10 gennaio 2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso. Ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. Pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 genn
Sentenza Cassazione n. 10025/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris