CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al numero n. 10041 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 209; -ricorrente- Oggetto: Oggetto :Tributi estinzione del processo ex art. 6 del dl. n. 119 del 2018 («Definizione agevolata delle controversie tributarie») Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 1064/02/2015, depositata in data 14 ottobre2015, non notificata; nonché sul ricorsoriunito iscritto al numero n. 37077 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro n. 48; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore -intimata– per l’annullamento dell'atto di diniego di definizione agevolata n. 48017/2019. Udita la relazione svolta in data 17 gennaio 2023, dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Noceranella pubblica udienza ai sensi dell'art. 23,comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni,dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176;udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha c onfermato le proprie conclusioni scritte di rigetto del ricorso RG 10041/16 e diaccoglimento del ricorso RG 37077/19; udita, con riguardo al ricorso RG 10041/2016, per l’Agenzia delle entrate l’avv.to dello StatoAlfonso Peluso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Quanto al procedimento R . G . n. 10041/16, l a controversia riguarda l’impugnativa da parte dellaSorgente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. d ella cartella di pagamenton. 05420130003607221 con la quale l’Amministrazione aveva iscritto a ruolo l’importo di euro 2.375.887,47 di cui euro 2.045.435,62 scaturente dal controllo automatizzato della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA]/società di capitali, anno di imposta 2009, per omessi, carenti / tardivi pagamenti Iva e d euro 330.451,85 scaturente dal controllo del Mod. 770S, anno 2009, per omesso o carente/ tardivo versamento di ritenute oltre interessie sanzioni. 2. La società contribuente impugnava lasuddetta cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale dell’Aquila, ritenendo dovuta la decurtazione dei carichi al 40% prevista dall’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011, eccependo ladecadenza dalla riscossione e la non debenza delle sanzioni per assenza di colpevolezza ex art. 6 del d.lgs. n. 472/1997. 3.La CTP dell’Aquila,con sentenza n. 535/04/2014,accoglieva il ricorso della contribuente limitatamente alle sanzioni. 4. Avverso la sentenza di primo grado, la società contribuente proponeva appello principale e l’Agenzia delle entrate appello incidentale.5. Con la sentenza n. 1064/02/2015 depositata il 14 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, previa riunione, accoglieva l’appello dell’Ufficio, rigettando quello della società. In punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello ha affermato che: 1) la società contribuente, avendo la sede legale nel comune di Canistro, non compreso trai comuni del c.d. cratere sismico non aveva diritto ai benefici di cui all’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011, spettanti soltanto ai residenti nel cratere sismico né si era avvalsa, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, della facoltà di restituzione dei tributi sospesi,senza sanzioni e interessi, in sessanta rate mensili con decorrenza dal 30 giugno 2010; 2) la crisi economica dell’azienda, ricollegata dalla società non soltanto alla gestione precedente ma anche apoditticament e alle conseguenze del sisma del 6 aprile 2009,non poteva costituire causa di forza maggiore esimentedelle sanzioni, tanto più se considerava che proprio a causa del sisma “che aveva allontanato dalle case le persone, queste [erano] state costrette a consumare per mesi acqua in bottiglia per potere bere”. 6.Avverso la suddetta sentenza la società propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 7. Quanto al procedimento RG 37077/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso l’atto di diniego n. 48017/2019 della istanza, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. con mod. dalla legge n. 136/2018, di definizione agevolata della controversia RG n. 10041/16. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate.8.Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, ed ha domandato il rigetto del ricorso RG 10041/16 e l’accoglimento del ricorso RG 37077/19. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va disposta la riunione del procedimento R.G. n. 37077/2019, avente ad oggetto l'impugnativa del diniego di condono n. 48017/2019,a quello R.G. n. 10041/2016 afferente all’impugnativa della cartella di pagamenton. 05420130003607221, in considerazione dellostretto rapporto di pregiudizialità. 2.Nel procedimento RG n.10041/16, c on il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 per avere la CTR ritenuto legittima la cartella di pagamento in questione interpretando erroneamente i due periodi del comma 28 unitariamente, ancorché i due periodi del detto comma avessero due autonomi ambiti soggettivi di applicazione, essendo da considerare beneficiarie della decurtazione al 40% di cui al secondo capoverso tutte le aziende i cui adempimenti tributari fossero stati oggetto di sospensioni per legge, aventi sede nel territorio della Provincia dell’Aquila e non soltanto nel c.d. cratere sismico, senza distinzione di volume di affari. 3.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472/97 per avere la CTR ritenuto legittima la irrogazione delle sanzioni per omesso versamento delle imposte dovute, non costituendo valida causa esimente la situazione di obiettiva e comprovata situazione di difficoltà economica in cui si era trovata la società contribuente a seguito dell’acquisizione nel 2007 e del terremoto, ancorché il dissesto finanziario dell’azienda potesse costituire causa di non punibilità ove incolpevole, come nel caso di specie, in cui la società, a soli due anni dall’acquisizione, era incorsa nelle conseguenzedi depressione economica del sisma . 4.Nel procedimento RG 37077/2019, la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018,per essere stato notificato alla società, in data 10.10.2019, atto di diniego di definizione agevolata ancorché la cartella di pagamento eme ssa, ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72, fosse da considerare atto impositivo e non di mera liquidazione e riscossione, trattandosi del primo atto impugnabile, contenente la pretesa fiscale, non preceduto da altro atto di rettifica. 5.Assume carattere pregiudiziale l’esame del ricorso proposto dalla società contribuente avverso il diniego di condono n. 48017/2019 , intervenuto nella pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenzadella CTR dell’Abruzzo n. 1064/02/2015, depositata in data 14 ottobre 2015 che aveva dichiarato la legittimità (anche per le irrogate sanzioni) della cartella esattoriale 05420130003607221 emessa sulla base di controllo automatizzato per l’anno 2009, ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72. 6. In primo luogo si deve rilevare l'ammissibilità del ricorso per cassazionequanto all'impugnazione del diniego di definizione della lite pendente. Questa Sezione, con l'ordinanza n. 31049 del 2018, resa all'esito di adunanzacamerale del 25 ottobre 2018, ha statuito che «In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di dinieg o della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso chel'art. 16 della I. n. 289 del 2002 e l'art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella L . n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di s indacato, all'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite.» (Cass. n. 24530 del 2019; Cass., sez. 5, n. 30704 del 2021). 6.1. Premessa la tempestività del ricorso propostocon atto notificato, a mezzo pec,in data 5 dicembre 2019, avverso il dini ego di condono notificato il 10 ottobre 2019, lo stesso èfondato. 6.2.Nella specie, l'Amministrazione aveva motivato il provvedimento di diniego della definizione agevolata sul rilievo che la cartella di pagamento ex artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72, oggetto del giudizio, non fosse un atto impositivo ma di mera liquidazione delle imposte con conseguente non definibilità della controversia sorta a seguito dell'impugnativa del relativo ruolo (pag. 1-2 del ricorso). 6.3.Nel comporre un contrasto tra diversi indirizzi giurisprudenziali, questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza del Sez. U, Sentenza n. 18298 del 25/06/2021 ha affermato che "In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla L . n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva"; nella detta pronuncia si è precisato che "laddove, come nel caso di specie, la cartella costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti, può attribuirsi alla cartella, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum". 6.4. L 'accoglimento del ricorso della società contribuente nel procedimento RG 37077/2019 comporta l'estinzione del giudizio RG 10041/2016avverso la cartella di pagamento in questione . 7.In conclusione, previa riunione dei ricorsi, va accolto quello R . G . n. 37077/2019 proposto dalla società contribuente avverso il diniego di condonomentre va dichiarato estinto il giudizio R . G . n. 10041/2016 . 8.In considerazione del consolidamento in corso de l giudizi o , della giurisprudenza di legittimità in materiadi definibilità delle controversie, sussistono giusti motivi, con riguardo al ricorso RG n. 10041/2016 per compensare le spese dell’intero giudizio e con riguardo al ricorso RG. n. 37077/2019 percompensare le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi la Corte:riunisce i l ricors o RG 37077/2019 a quello RG 10041/2016 , accoglie il ricorso n. RG 37077/2019 avverso il provvedimento di diniego di condono e dichiara estinto il giudizio RG 10041/2016 compensando, con riguardo al ricorso RG n. 10041/2016, le spese dell’intero giudizio e, con riguardo al ricorso RG. n. 37077/201