CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 04313/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 26244-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 34/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 16/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / / / Ric. 2020 n. 26244 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- RG 26244/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il dispositivo della sentenza n. 34 del 2020 la Corte di appello di Cagliari, decidendo in sede di rinvio a seguito di ordinanza di cassazione della Suprema Corte della precedente pronuncia di appello, ha rigettato l'appello proposto dall'INPS nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], avverso la pronuncìa del Tribunale della stessa sede n. 1435 del 2010. 2. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] spa e l'Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto attività difensiva. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto dì fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 cpc, per essere stato pronunciato in udienza un dispositivo che conteneva una pronuncia contrastante, cioè di rigetto del gravame proposto da esso Ente e di conferma, invece, di una sentenza ad esso totalmente favorevole. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 e 156 cpc, per esservi un contrasto insanabile tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione dell'impugnata sentenza. 4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente perché interferenti, sono fondati. 5. E' stato affermato che, nel rito del lavoro, il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata. Tale insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, e peraltro, si possa escludere che sia l'esito di un ripensamento sopravvenuto, essendo la motivazione saldamente ancorata ad elementi acquisiti al processo (Cass. n. 14845/2004).RG 26244/2020 6. Nella fattispecie, la possibilità di sanare il contrasto deve essere esclusa stante la affermazione chiara, nella motivazione, di conferma di una sentenza favorevole all'INPS e, invece, di rigetto del gravame proposto dall'Istituto, nel dispositivo: il tutto in un contesto di un giudizio di rinvio a seguito di cassazione della precedente sentenza di appello da parte di questa Corte (Cass. n. 3181/2019), in cui era stato appunto l'INPS ad avere riassunto la causa. 7. La gravata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio -non potendo essere decisa in questa sede vertendosi appunto in un giudizio già riassunto a seguito di cassazione con individuazione dell'AG competente a rivalutare la vicenda e in cui comunque sono necessari accertamenti in punto di fatto- alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione, che provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]