CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 23041/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19237/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 65/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dal l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 178/2022 depositata il04/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] A seguito di ordinanza del Giudice di pace di Trieste, che aveva declinato la propria competenza su una domanda riconvenzionale formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio avanti il Tribunale di Trieste, domandando il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli inadempimenti della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice adito respingeva la domanda dell’attrice, che condannava alla rifusione delle spese di lite. Contro la suddetta decisione si gravava la soccombente, ma la Corte d’appello di Trieste rigettava l’impugnazione, con sentenza n. 178 del 4 maggio 2022. Il giudice di secondo grado affermava che l’inadempimento riguardava fatti di modesta entità, inidonei a giustificare i danni richiesti. L’affermazione dell’appellante circa la necessaria permanenza di ben ventisei giorni a Trieste, oltre ad una serie di viaggi per controllare i lavori, appaltati a controparte, sarebbe rimasta sfornita di prova, quanto al nesso di causalità e quanto agli asseriti ritardi nella consegna. Altrettanto si sarebbe dovuto concludere in merito alla richiesta di danno morale. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso s.n.c. [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza, la controricorrente ha depositato memoria, ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima doglianza, la Ostan assume la violazione degli artt. 113, 115 comma 1°, 167 e 416 comma 3° c.p.c. La Corte distrettuale sarebbe pervenuta alla decisione, senza considerare le dichiarazioni dei testi, che avevano confermato la sussistenza degli addebiti mossi alla Clima e senza prendere atto della mancanza di qualunque contestazione ex adverso. 1.a) La seconda censura si appunta sul mancato risarcimento del danno morale, riconducibile ai gravi disagi subiti per i numerosi viaggi da Milano a Trieste, ai quali era stata costretta per gli inadempimenti di controparte nella ristrutturazione del proprio appartamento. I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente – inammissibili. 2) Secondo la Corte d’appello, la ricorrente non avrebbe provato il fatto che ”a causa di questa consegna di materiale parzialmente diverso (un bidet ed un water) da quello ordinato, sia stato necessario eseguire tutta una serie di viaggi ed una permanenza maggiore rispetto a quello che comunque era la normale verifica in cantiere che un committente esegue. Nessuna prova ha dato l’appellante della necessità, per queste consegne, di viaggi specifici o di una permanenza ulteriore. Anche in relazione agli affermati ritardi di consegna, nessuna prova ha dato l’appellante del termine che era stato previsto tra le parti e della essenzialità dello stesso”. Si tratta di un giudizio fattuale. 2.a) Ed è evidente che l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019; Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017). È, in conclusione, inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U., n. 34476del 27 dicembre 2019). 2.b) Resta da aggiungere che – anche qualora fosse configurabile nella fattispecie - i l danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona sarebbe risarcibile a condizione che l'interesse leso avesse rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse fosse grave, nel senso che l'offesa avesse superato la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che ildanno non fosse futile, ovvero non consistesse in meri disagio fastidi. Nel caso concreto, la Ostan non ha dimostrato neppure la sussistenza di tali ulteriori presupposti. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato