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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22238/2026

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te d'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dr.ssa OlgaMignolo, che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudicando in sede dirinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ha ritenuto la continuazionetra i reati giudicati con la sentenza 840/22 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (art.416-bis cod. pen. e art. 3, comma 1, legge 16 marzo 2006, n. 146) e i reati giudicaticon la sentenza 117/92 della medesima Corte di appello (art. 10 legge 14 ottobre 1974,n. 497, e art. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110), ed ha rideterminato lapena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura ritenuta di giustizia, dichiarando l’istanzainammissibile nel resto.2.

Il ricorso per cassazione è affidato a due sostanziali motivi, che in modo articolatodeducono violazione di legge e vizio di motivazione.2.1.

La Corte di appello avrebbe errato ad escludere dalla propria valutazione una dellequattro sentenze per le quali era richiesta l’applicazione della disciplina del reatocontinuato sul presupposto che quella sentenza sia stata “coperta” dall’indulto. [OSCURATO:PERSONA] infatti dovuto accertare che l’indulto non avrebbe avuto alcuna ripercussioneconcreta nei confronti della vicenda esecutiva della pena comminata al ricorrente,poiché il reato di sequestro di persona oggetto della sentenza sarebbe stato escluso daibenefici dell’indulto, peraltro limitato a due anni nonché revocabile in caso di nuovacommissione di reati infraquinquennale.

L’indulto avrebbe infatti coperto solo alcunireati in concorso giudicati con la medesima sentenza; di conseguenza, in mancanza dicopertura indultiva integrale, la Corte avrebbe dovuto valutare la continuazione anchein relazione alla pena comminata per il sequestro di persona, così come richiede l’art.671 cod. proc. pen. secondo cui il giudice deve valutare la continuazione anche inrelazione a pene già espiate o in parte estinte.

22.2. La Corte di appello, in quanto giudice del rinvio, avrebbe inoltre eluso la ratiodecidendi del provvedimento di annullamento, la cui inosservanza integrerebbe laviolazione del vincolo conformativo di cui all’art. 623 cod. proc. pen..

La Corte avrebbeinfatti omesso di valutare effettivamente le sentenze di merito, non essendosiconfrontata con il dato strutturale per cui il sequestro di persona sarebbe fatto-genesidella contestazione associativa “Tuareg”, e dunque non mero episodio antecedente madato rilevante per la verifica dell’unicità del disegno criminoso.

Inoltre, la continuazionesul sequestro sarebbe stata negata, pur riconoscendo la continuazione per il reato inmateria di armi, valorizzando criteri in contrasto con l’impostazione di cui alle c.d.“Sezioni Unite Gargiulo”, scivolando verso una richiesta di prova diretta della“programmazione”.

Il sequestro, in quanto fatto “prossimo” all’associazione, sarebbetuttavia dotato di un valore sintomatico forte in relazione alla valutazione sulla“programmazione all’ingresso” nel sodalizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.Coglie nel segno, in particolare, il primo motivo di ricorso.L’applicazione dell'indulto non esime il giudice dell'esecuzione dal provvedere in ordine allarichiesta del condannato di riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali sono stateirrogate le pene ormai estinte per effetto dell’indulto.

La consolidata giurisprudenza dilegittimità ha chiarito, in proposito, che ricorre l’interesse del condannato al riconoscimentodella continuazione pur nel caso della estinzione delle pene irrogate per i relativi reati «nonsolo al fine di poter imputare ad altra condanna la pena eventualmente scontata oltre i limitirisultanti dalla rideterminazione della pena effettuata ai sensi dell'articolo 671 cod. proc. pen.,ma anche al fine di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e didichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, come pure di consentire (in assenza diprecedenti condanne ostative) la concessione della sospensione condizionale in caso diulteriore eventuale condanna» (così in motivazione, Sez. 1, n. 46975 del 06/11/2013, Hyseni,258439; v.

Sez. 1, n. 5097 del 22/09/1999 - dep. 08/11/1999, Pm in proc.

D'Ambrosio, Rv.214388; cui adde Sez. 1, n. 3247 del 19/09/1991 - dep. 08/10/1991, Zambianchi, Rv.188420; Sez. 1, n. 4891 del 16/11/1993 - dep. 08/03/1994, Gambino, Rv. 196961; Sez. 1, n.5151 del 11/10/1996 - dep. 16/11/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205950; Sez. 1, n. 32276 del25/02/2003 - dep. 31/07/2003, Musacco, Rv. 225130; Sez. 1, n. 21396 del 29/04/2003 - dep.15/05/2003, Castelli, Rv. 224434; Sez. 1, n. 4692 del 10/01/2007 - dep. 06/02/2007,Spataro, Rv. 236568; e Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008 - dep. 18/06/2008, Minella, Rv. 3240803; più recentemente, Sez. 1, n. 33843 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276497).È incorsa, pertanto, nella dedotta violazione di legge l’ordinanza impugnata, che ha esclusotout court dall’applicazione della continuazione in executivis i fatti di cui alla sentenza dellaCorte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] del 19 aprile 1991, irrevocabile il 7 maggio 1992, con laquale il ricorrente è stato condannato per il delitto di sequestro di persona a scopo diestorsione e altri reati in materia di detenzione illecita di armi, sul presupposto dell’avvenutaestinzione della pena per effetto dell’operatività dell’indulto.3.Anche il secondo motivo, per ragioni complementari, è fondato.La prima Sezione di questa Corte ha tratteggiato e definito i contorni del vincolo imposto aljudicium rescissorium, dando mandato al giudice del rinvio di rivisitare il giudizio in ordineall’applicazione della disciplina del reato continuato anche per i “fatti relativi al sequestro dipersona del 25 gennaio 1983 nel contesto caratterizzato dall’appartenenza all’associazionemafiosa”, sul rilievo secondo il quale “il sequestro di persona a scopo di estorsione è statocommesso in un periodo prossimo all’inizio della partecipazione al sodalizio”.Giova allora rammentare che a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudicedel rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con imedesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazionipreviste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato (Sez.3, n.34794 del 19/05/2017, P.G, p.c. in proc.

F. e altri, Rv. 271345; Sez. 5, n. 42814 del19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760).La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, pertanto, uniformarsi al principio didiritto enunciato dalla Corte di cassazione e riconsiderare, con libertà di valutazione, i fattigiudicati dalla sentenza menzionata nell’ambito del più ampio apprezzamento sulla sussistenzadella invocata continuazione.4.L’ordinanza impugnata deve essere dunque annullata, con nuovo rinvio alla Corte d’appellodi [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione (Corte Cost. sent. n. 183 del 2013).

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.Così deciso in Roma, 23/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dr.ssa OlgaMignolo, che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudicando in sede dirinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ha ritenuto la continuazionetra i reati giudicati con la sentenza 840/22 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (art.416-bis cod. pen. e art. 3, comma 1, legge 16 marzo 2006, n. 146) e i reati giudicaticon la sentenza 117/92 della medesima Corte di appello (art. 10 legge 14 ottobre 1974,n. 497, e art. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110), ed ha rideterminato lapena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura ritenuta di giustizia, dichiarando l’istanzainammissibile nel resto.2. Il ricorso per cassazione è affidato a due sostanziali motivi, che in modo articolatodeducono violazione di legge e vizio di motivazione.2.1. La Corte di appello avrebbe errato ad escludere dalla propria valutazione una dellequattro sentenze per le quali era richiesta l’applicazione della disciplina del reatocontinuato sul presupposto che quella sentenza sia stata “coperta” dall’indulto. [OSCURATO:PERSONA] infatti dovuto accertare che l’indulto non avrebbe avuto alcuna ripercussioneconcreta nei confronti della vicenda esecutiva della pena comminata al ricorrente,poiché il reato di sequestro di persona oggetto della sentenza sarebbe stato escluso daibenefici dell’indulto, peraltro limitato a due anni nonché revocabile in caso di nuovacommissione di reati infraquinquennale. L’indulto avrebbe infatti coperto solo alcunireati in concorso giudicati con la medesima sentenza; di conseguenza, in mancanza dicopertura indultiva integrale, la Corte avrebbe dovuto valutare la continuazione anchein relazione alla pena comminata per il sequestro di persona, così come richiede l’art.671 cod. proc. pen. secondo cui il giudice deve valutare la continuazione anche inrelazione a pene già espiate o in parte estinte. 22.2. La Corte di appello, in quanto giudice del rinvio, avrebbe inoltre eluso la ratiodecidendi del provvedimento di annullamento, la cui inosservanza integrerebbe laviolazione del vincolo conformativo di cui all’art. 623 cod. proc. pen.. La Corte avrebbeinfatti omesso di valutare effettivamente le sentenze di merito, non essendosiconfrontata con il dato strutturale per cui il sequestro di persona sarebbe fatto-genesidella contestazione associativa “Tuareg”, e dunque non mero episodio antecedente madato rilevante per la verifica dell’unicità del disegno criminoso. Inoltre, la continuazionesul sequestro sarebbe stata negata, pur riconoscendo la continuazione per il reato inmateria di armi, valorizzando criteri in contrasto con l’impostazione di cui alle c.d.“Sezioni Unite Gargiulo”, scivolando verso una richiesta di prova diretta della“programmazione”. Il sequestro, in quanto fatto “prossimo” all’associazione, sarebbetuttavia dotato di un valore sintomatico forte in relazione alla valutazione sulla“programmazione all’ingresso” nel sodalizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.Coglie nel segno, in particolare, il primo motivo di ricorso.L’applicazione dell'indulto non esime il giudice dell'esecuzione dal provvedere in ordine allarichiesta del condannato di riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali sono stateirrogate le pene ormai estinte per effetto dell’indulto. La consolidata giurisprudenza dilegittimità ha chiarito, in proposito, che ricorre l’interesse del condannato al riconoscimentodella continuazione pur nel caso della estinzione delle pene irrogate per i relativi reati «nonsolo al fine di poter imputare ad altra condanna la pena eventualmente scontata oltre i limitirisultanti dalla rideterminazione della pena effettuata ai sensi dell'articolo 671 cod. proc. pen.,ma anche al fine di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e didichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, come pure di consentire (in assenza diprecedenti condanne ostative) la concessione della sospensione condizionale in caso diulteriore eventuale condanna» (così in motivazione, Sez. 1, n. 46975 del 06/11/2013, Hyseni,258439; v. Sez. 1, n. 5097 del 22/09/1999 - dep. 08/11/1999, Pm in proc. D'Ambrosio, Rv.214388; cui adde Sez. 1, n. 3247 del 19/09/1991 - dep. 08/10/1991, Zambianchi, Rv.188420; Sez. 1, n. 4891 del 16/11/1993 - dep. 08/03/1994, Gambino, Rv. 196961; Sez. 1, n.5151 del 11/10/1996 - dep. 16/11/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205950; Sez. 1, n. 32276 del25/02/2003 - dep. 31/07/2003, Musacco, Rv. 225130; Sez. 1, n. 21396 del 29/04/2003 - dep.15/05/2003, Castelli, Rv. 224434; Sez. 1, n. 4692 del 10/01/2007 - dep. 06/02/2007,Spataro, Rv. 236568; e Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008 - dep. 18/06/2008, Minella, Rv. 3240803; più recentemente, Sez. 1, n. 33843 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276497).È incorsa, pertanto, nella dedotta violazione di legge l’ordinanza impugnata, che ha esclusotout court dall’applicazione della continuazione in executivis i fatti di cui alla sentenza dellaCorte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] del 19 aprile 1991, irrevocabile il 7 maggio 1992, con laquale il ricorrente è stato condannato per il delitto di sequestro di persona a scopo diestorsione e altri reati in materia di detenzione illecita di armi, sul presupposto dell’avvenutaestinzione della pena per effetto dell’operatività dell’indulto.3.Anche il secondo motivo, per ragioni complementari, è fondato.La prima Sezione di questa Corte ha tratteggiato e definito i contorni del vincolo imposto aljudicium rescissorium, dando mandato al giudice del rinvio di rivisitare il giudizio in ordineall’applicazione della disciplina del reato continuato anche per i “fatti relativi al sequestro dipersona del 25 gennaio 1983 nel contesto caratterizzato dall’appartenenza all’associazionemafiosa”, sul rilievo secondo il quale “il sequestro di persona a scopo di estorsione è statocommesso in un periodo prossimo all’inizio della partecipazione al sodalizio”.Giova allora rammentare che a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudicedel rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con imedesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazionipreviste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato (Sez.3, n.34794 del 19/05/2017, P.G, p.c. in proc. F. e altri, Rv. 271345; Sez. 5, n. 42814 del19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760).La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, pertanto, uniformarsi al principio didiritto enunciato dalla Corte di cassazione e riconsiderare, con libertà di valutazione, i fattigiudicati dalla sentenza menzionata nell’ambito del più ampio apprezzamento sulla sussistenzadella invocata continuazione.4.L’ordinanza impugnata deve essere dunque annullata, con nuovo rinvio alla Corte d’appellodi [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione (Corte Cost. sent. n. 183 del 2013). P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.Così deciso in Roma, 23/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
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