CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36384/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 21 dicembre 2021 dalla Corte di appello di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza resa il 5 Marzo 2021 dal Tribunale di Palermo, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si addebita ai due imputati di avere realizzato in danno della persona offesa la classica truffa del marinaio, che simula di essere in possesso di gioielli che deve vendere in tempi brevi per la necessità di recuperare contante; la persona offesa, in ragione di questa messinscena è stata indotta a consegnare la somma di 1.500€ per ottenere la consegna di pietre di nessun valore. Avverso la detta sentenza propongono ricorso i due imputati. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 2.1violazione degli articoli 192 cod. proc. pen. e 640 codice penale poiché la motivazione della sentenza è scarna e quasi inesistente e non risponde al secondo motivo di appello con cui si criticava l'attendibilità dell'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini ,considerato peraltro che la teste nel corso del dibattimento non ha saputo confermare con certezza il riconoscimento E non ha saputo fornire una descrizione puntuale delle fattezze fisiche dei due autori della truffa 2.2 violazione degli articoli 129 cod.proc.pen. e 157 codice penale poiché al momento del deposito della motivazione della sentenza di appello erano già trascorsi i termini di prescrizione. Il reato di truffa si prescrive nel termine prorogato ex art. 161 cp di sette anni e sei mesi, cui devono aggiungersi , nel caso in esame, 35 giorni per sospensioni intervenute nel corso del giudizio (in data 13 novembre 2020 sono stati sospesi i termini e il 18 dicembre 2020 l'udienza è stata rinviata su richiesta della difesa) sicché alla data della sentenza di appello, il termine di prescrizione era già decorsi). 3.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1Violazione dell'art. 213 cod.proc.pen. in ordine all'istituto della ricognizione di persona poiché la corte ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per la truffa basandosi sul solo riconoscimento fotografico effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in sede di individuazione fotografica il 12 settembre 2013. La corte ha osservato, nel confermare la condanna dell'imputato, che la persona offesa ha fornito anche una descrizione delle caratteristiche somatiche dei due soggetti, mentre dalla lettura dei verbali emerge che la stessa si è dimostrata molto incerta evidenziando che erano passati molti anni dalla vicenda. 3.2 violazione dell'art. 157 codice penale poiché nonostante le sospensioni intercorse nel giudizio il termine di prescrizione deve ritenersi maturato prima del deposito della motivazione. La difesa contesta in maniera specifica alcune sospensioni calcolate dalla Corte e in particolare il periodo di sospensione dal 26 Marzo 2018 poiché l'imputato risultava detenuto e l'ordine di traduzione non è stato inviato e non è stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione; nel caso in esame l'impedimento a comparire non può essere calcolato a scapito del ricorrente poiché il suo stato di detenzione era noto ma la traduzione non ha avuto luogo per problemi della [OSCURATO:PERSONA] che aveva l'onere di occuparsene. Non essendo stato trasmesso l'ordine di traduzione l'Arizzi non compariva in udienza per causa a lui non addebitabile. Inoltre nel caso in esame non possono neanche essere conteggiati 64 giorni per l'epidemia da Covid poiché La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 83 nella parte in cui prevede la sospensione della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti sono rinviati con provvedimento motivato dal capo dell'ufficio per ragioni organizzative (Corte costituzionale 6 luglio 2021 numero 140 ) Alla stregua di queste considerazioni la difesa considera che sono intervenute sospensioni per un periodo complessivo di 249 giorni, sicché il reato si è estinto per intervenuta prescrizione il 26 ottobre 2021 e la sentenza emessa il 21 dicembre 2021 è affetta da violazione di legge poiché non ha rilevato la causa estintiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono generici e manifestamente infondati e poiché propongono censure nella sostanza sovrapponibili possono essere trattati unitariamente. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dai ricorrenti, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che i ricorrenti, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reiterano in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. 2.Deve in particolare osservarsi che la corte di appello ha correttamente valorizzato l'attendibilità della persona offesa, che ha reso una narrazione dettagliata e puntuale in ordine ai fatti accaduti e ha ribadito in udienza di avere eseguito positivamente l'individuazione fotografica di due dei soggetti coinvolti nella truffa ai suoi danni, pur facendo presente le sue difficoltà nel ricordare a distanza di 5 anni dai fatti quanto riferito in quella sede. Neppure possono residuare dubbi in ordine alla natura fraudolenta della condotta illecita realizzata poiché attraverso una messa in scena preordinata gli imputati hanno indotto la persona offesa ad acquistare beni privi di valore e a prestare un consenso viziato nella sua determinazione. 3.Anche il secondo motivo comune ad entrambi i ricorsi, l'intervenuta prescrizione del reato , deve ritenersi manifestamente infondato. Nel corso del giudizio di primo grado sono intervenute sospensioni dei termini di prescrizione dal 7/2/2017 al 4/4/2017 per rinvio disposto su richiesta del difensore; dal 2/5/2017 al 12/9/2017 per astensione del difensore; dal 12/9/2017 per 61 gg., poiché il difensore comunicava in udienza che l'imputato era detenuto e l'udienza veniva rinviata al 26/3/2018. Deve convenirsi con il ricorrente che sebbene il 26 marzo 2018 l'udienza sia stata rinviata per l'impedimento a comparire dell'imputato detenuto, non può operare la sospensione dei termini di prescrizione, poiché l'imputato non è. stato tradotto per problemi a lui non attribuibili. All'udienza del 27 marzo 2020 il processo, chiamato nel periodo di astensione obbligatoria dalle attività giudiziarie, è stato rinviato per l'eme -genza COVID ed è intervenuta la sospensione dei termini pery45 giorni. Dal 13/11/2020 al 18/12/2020 il processo è stato rinviato su richiEsta della difesa. Pur non calcolando la seconda sospensione COVID dal 18 dicembre 2020 al 5 marzo 2021 e il rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine di prescrizione è rimasto sospeso per un totale di 329 giorni. il reato è contestato come commesso il 12/8/2013 e considerati i tempi di prescrizione prorogata ex art. 159 cod.pen. e aggiungendo le dette sospensioni, il termine di prescrizione è maturato il 7 gennaio 2022, dopo la pronuncia della sentenza di appello, a nulla rilevando la data del deposito della pronunzia. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi con le consequenziali statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 5 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il