CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32651/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J2E__ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione di legge in ordine alla valutazione, da parte della corte territoriale, delle censure proposte avverso il provvedimento in verifica, è manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nei motivi di appello, omettendo di confrontarsi con quanto puntualmente argomentato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amme