CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10452-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. CATANIA; - intimata - avverso la sentenza n. 920/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 10452 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- RILEVATO che con sentenza dell'8 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Catania parzialmente riformando la decisione resa dal Tribunale di Catania di rigetto dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso le cartelle esattoriali recanti somme dovute per contributi non versati (la prima relativamente al periodo 8/2004- 12/2006, la seconda concernente il periodo ottobre-novembre 2002, settembre 2003 - febbraio 2004) rigettato l'appello principale della Società, in accoglimento dell'appello incidentale dell'[OSCURATO:PERSONA], condannava la Società al pagamento di quanto delle somme recate dalle cartelle emesse, tutte annullate, risultava ancora effettivamente dovuto; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di non poter accogliere l'appello della Società originaria opponente per essere, da un lato, infondata l'eccezione avanzata dalla Società per cui il diritto a fruire per il periodo contributivo ottobre-novembre 2002, settembre 2003 - febbraio 2004 della definizione agevolata prevista dalla legge finanziaria n. 296/2006 sarebbe ad essa derivato dal giudicato esterno formatosi con la sentenza del Tribunale di Catania che le aveva riconosciuto il diritto a fruire dell'abbattimento del debito nella misura del 50% come previsto dall'art. 1, comma 1011, I. n. 296/2006 e ciò dovendosi ritenere la predetta norma suscettibile di disapplicazione in quanto valutata con la decisione n. C (2015) 5549 pubblicata in G.U.U.E. di 18.2.2016 costituire aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno salva la situazione di "assoluta impossibilità" del recupero connessa all'obbligo del mantenimento delle scritture amministrative e contabili nei limiti del decennio riconosciuta in favore delle sole imprese che, come l'originaria opponente, avevano, al tempo dell'evento sismico ed eruttivo dell'Etna dell'ottobre 2002, sedi operative nel territorio della provincia di Catania da quell'evento interessato, dall'altro, insussistente sia il diritto alla sospensione del versamento dei contributi per il periodo 8/2004-12/2006, non essendo tale sospensione mai stata prevista nei DPCM di proroga dello stato di emergenza, sia il diritto all'abbattimento del 50% essendo tale beneficio riconosciuto alle imprese che avevano iniziato regolarmente i versamenti da giugno 2004 alle quali era stato consentito di estinguere il residuo debito in forma così agevolata rateizzandolo in 128 mesi, situazione esclusa nei confronti dell'originaria opponente, di poter accogliere, viceversa l'appello incidentale dell'[OSCURATO:PERSONA], alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte che ammette, in sede di opposizione, la validità dell'intimazione per la somma effettivamente dovuta; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che la Società ricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 preleggi e 1, comma 1011, I. n. 296/2006, la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente interpretato la norma da ultimo richiamata arbitrariamente limitando la platea dei beneficiari dell'abbattimento al 50% del debito contributivo a coloro che, alla data di cessazione della sospensione del versamento dei contributi connessi all'evento sismico ed eruttivo, ovvero dal giugno del 2004, avevano ripreso i pagamenti; che sulla determinazione dell'ambito soggettivo di efficacia della norma invocata il Collegio ritiene non sia ravvisabile nella giurisprudenza di questa Corte un orientamento consolidato (non affrontano ex professo la questione posta ovvero la riferibilità del beneficio solo a coloro che alla data di cessazione della sospensione del versamento dei contributi connessi all'evento sismico ed eruttivo, ovvero dal giugno del 2004, avevano ripreso i pagamenti, pur non osservando il piano di rateizzazione all'epoca predisposto oppure a chiunque che, residente nell'area di incidenza della normativa emergenziale, avesse omesso o tardato il versamento i precedenti relativi al tema generale Cass.n. 7583/2015, Cass. n. 26372/2017 e, da ultimo, Cass.12481/2021) dovendosi, quindi, riconoscere alla controversia in questione valenza nomofilattica e rendendosi, pertanto, opportuna la rimessione della stessa alla sezione ordinaria; P.Q.M. La Corte, non sussistendo i presupposti per la decisione della controversia in sezione sesta, ne rimette la trattazione alla quarta sezione. Così deciso in R