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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 13509/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 10.05.2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Brescia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2 bis d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso il 6.01.2019.

Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis CdS, è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo logico e coerente.

I giudici hanno rilevato che il contributo causale dell'imputato alla causazione del sinistro era emerso dall'istruttoria dibattimentale, avendo il teste di polizia giudiziaria chiarito che Broli, in stato di ebrezza con un tasso alcolemico accertato di 1,76 gli alla prima prova e di 2,0 g/I alla seconda prova, aveva tamponato un'autovettura regolarmenl:e parcheggiata.

A fronte di tale motivazione il ricorrente sottopone alla Corte una diversa lettura del compendio probatorio e, dunque, una inammissibile diversa ricostruzione degli accadimenti.

Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui si limita a rappresentare che in altro procedimento è stata sollevata la questione di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida.

Il ricorrente, infatti, non ripropone la questione di costituzionalità, né la articola in modo sufficiente.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in a, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 10.05.2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Brescia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2 bis d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso il 6.01.2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis CdS, è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo logico e coerente. I giudici hanno rilevato che il contributo causale dell'imputato alla causazione del sinistro era emerso dall'istruttoria dibattimentale, avendo il teste di polizia giudiziaria chiarito che Broli, in stato di ebrezza con un tasso alcolemico accertato di 1,76 gli alla prima prova e di 2,0 g/I alla seconda prova, aveva tamponato un'autovettura regolarmenl:e parcheggiata. A fronte di tale motivazione il ricorrente sottopone alla Corte una diversa lettura del compendio probatorio e, dunque, una inammissibile diversa ricostruzione degli accadimenti. Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui si limita a rappresentare che in altro procedimento è stata sollevata la questione di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida. Il ricorrente, infatti, non ripropone la questione di costituzionalità, né la articola in modo sufficiente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in a, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13509/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris