CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 aprile 2025
Cassazione n. 11272/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25670/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.428/2024 depositata il 09/05/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente (che, peraltro, reca contestuale accettazione del la parte intimata, ancorché non necessaria, dato che essa non si è costituita); ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzzione della parte intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 28/04/2025. [OSCURATO:PERSONA]