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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18236/2026

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sentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente –controdagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimato –avverso il decreto del Tribunale di Brescia n. cron. 135/2023 depositato il13/2/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione non ammetteva al passivo della procedura il credito (di €8.542.392,13, a titolo di I.V.A. di gruppo corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Numero registro generale 5776/2023Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 18236/2026Data pubblicazione 06/06/2026quale coobbligata in solido di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da collocarsi inprededuzione e/o in via privilegiata, e di € 9.004,86, pari al compensocorrisposto al C.T.U. nominato nel corso di un primo giudizioprefallimentare, da collocarsi in chirografo) vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..2.

Il Tribunale di Brescia, in parziale accoglimento dell’opposizione,ammetteva al passivo della procedura il credito richiesto in chirografo,rigettando, invece, l’impugnazione rispetto al maggior credito da collocarsiin prededuzione o in privilegio.Rilevava, a questo proposito, che nel periodo d’imposta 2011 – 2014 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva aderito, quale controllata, unitamente a [OSCURATO:PERSONA].r.l., in qualità di controllante, al regime cd. dell’I.V.A. di gruppo previstodall’art. 73, ultimo comma, d.P.R. 633/1972.Osservava che questo regime fa sì che i versamenti periodici e il conguagliodi fine anno siano effettuati dalla controllante, ma ha contenuto meramenteprocedurale o agevolativo, caratterizzandosi per un effetto di sostanzialeconservazione dell’autonomia giuridica e fiscale delle singole società chepartecipano alla compensazione, cosicché ogni ente che partecipa alconsolidato rimane debitore dell’imposta se la capogruppo non la versa.Riteneva, di conseguenza, che il debito I.V.A. dedotto, riconducibileall’attività di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da lei generato, non dovesse essereammesso al passivo della controllante, al cui interno poteva essere inclusosoltanto il credito dell’erario, in ragione del rapporto di solidarietàdeterminato dall’applicazione della disciplina dell’I.V.A. di gruppo.Aggiungeva che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non poteva essere ammessa al passivoneppure a titolo di restituzione di quanto versato alla controllante a titolo diprovvista per pagare il debito I.V.A., in assenza di prova di un similetrasferimento di denaro e non potendosi neanche valorizzare a tal fine ipresunti riconoscimenti di debito dell’amministratrice di [OSCURATO:PERSONA].r.l., il cui contenuto era di una genericità tale da inficiarne la portataricognitiva.Numero registro generale 5776/2023Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 18236/2026Data pubblicazione 06/06/2026Sosteneva che anche a voler considerare le dichiarazionidell’amministratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quali effettivi riconoscimenti didebito, occorreva comunque rilevare che il curatore aveva fornitodimostrazione dell’inesistenza del rapporto fondamentale, assistito ex art.1988 cod. civ. da una presunzione solo relativa, in quanto dalla C.T.U. edalla produzione documentale del fallimento emergeva l’assenza di untrasferimento di provvista da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione a fini I.V.A. e di effettivi rapporti fondamentali chegiustificassero le appostazioni del conto corrente improprio esistente fra ledue compagini.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di questodecreto, pubblicato in data 13 febbraio 2023, prospettando tre motivi didoglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]r.l. in liquidazione.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1cod. proc. civ., sollecitando la declaratoria di inammissibilità o comunque ilrigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 73 d.P.R.633/1972, 6 D.M. 11065/1979, 1292 e 1299 cod. civ., 115 e 116 cod. proc.civ. nonché, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità delprovvedimento impugnato per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.: iltribunale – a dire di parte ricorrente – ha errato laddove, “partendo dalpresupposto che si trattasse di un debito proprio di [OSCURATO:PERSONA], haritenuto insussistente il diritto di credito di quest’ultima per le sommepagate per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., senza tener conto del diritto diNumero registro generale 5776/2023Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 18236/2026Data pubblicazione 06/06/2026regresso legittimamente invocato da [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza deipagamenti eseguiti in favore dell’ADER (per somme di titolarità di [OSCURATO:SOCIETA].) pur avendo a suo tempo fornito alla controllante la provvistaper il pagamento dell’iva di gruppo” (pagg. 11 e 12 del ricorso).In questo modo il tribunale non ha considerato che il debito I.V.A.

“noncostituiva un debito proprio di [OSCURATO:PERSONA], bensì un debito per il qualel’odierna ricorrente è stata chiamata dall’erario a rispondere in solido conBrescia [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante avesse già fornito, a suo tempo, la relativaprovvista a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” (pag. 12), malgrado, peraltro, fossepacifico che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non vi aveva poi adempiuto.Il provvedimento impugnato risulta così censurabile – in tesi di partericorrente – “laddove ha negato l’ammissione del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] sull’assunto secondo cui si trattava di debito proprio di quest’ultima,negando quindi il diritto di regresso in relazione agli importi da questacorrisposti doppiamente, dapprima in favore della controllante, [OSCURATO:SOCIETA]., e, successivamente, in favore dell’AdER quale coobbligata insolido” (pag. 15 del ricorso).5.

Il motivo è inammissibile.L’odierna ricorrente ha domandato di essere ammessa al passivo inprededuzione e/o in via privilegiata per € 8.542.392,13, somma da leicorrisposta a titolo di I.V.A. di gruppo quale coobbligata in solido con [OSCURATO:SOCIETA]. (pag. 1 del decreto impugnato).Il tribunale ha negato tale ammissione, spiegando, in diritto, che ogni enteche partecipa al consolidato rimane debitore dell’imposta se la capogrupponon la versa e, in fatto, che il debito I.V.A. era riconducibile all’attività diBrescia [OSCURATO:SOCIETA]., cosicché non si vedeva «per quale ragione, nei rapportiinterni, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [dovesse] rifondere a [OSCURATO:PERSONA] quanto daquesta versato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il debito I.V.A. dallastessa [OSCURATO:PERSONA] generato» (pagg. 2 e 3 del decreto impugnato).Numero registro generale 5776/2023Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 18236/2026Data pubblicazione 06/06/2026Una simile affermazione esclude, nella sostanza, qualsiasi regresso fra icondebitori solidali [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in quanto,ai sensi dell’art. 1299 cod. civ., nessuna parte del debito erariale dasoddisfare era ascrivibile, nei rapporti interni fra condebitori solidali, aquest’ultima.La doglianza in esame non coglie, né critica, la ratio decidendi delprovvedimento impugnato e dà per presupposto uno sviluppo della vicendache, tuttavia, non trova riscontro in quanto pare essere stato sostenutonelle fasi di merito; oltre tutto risulta smentito dalla ricostruzione dei fatticompiuta dal tribunale, laddove ha sottolineato che «l’AdE-R si è insinuata(ed è stata ammessa) al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] per imedesimi importi di cui [OSCURATO:PERSONA] chiede di essere rimborsata in via diregresso» (pag. 3 del decreto impugnato).6.

Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ. e 1988 cod. civ., assume, ex art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.132 cod. proc. civ. e si duole, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: il tribunaleha ritenuto che le risultanze della C.T.U. espletata nel corso del primogiudizio prefallimentare avessero confermato l’assenza di un trasferimentodi provvista, discostandosi dal tenore della prima conclusione del consulente(circa la perfetta corrispondenza fra debiti e crediti reciproci delle duesocietà) senza alcuna idonea motivazione e limitandosi a condividere laseconda conclusione (in ordine alla mancanza di effettivi rapporti sostanzialiidonei a fondare le registrazioni dei rapporti di dare e avere).L’esclusione di somme effettivamente trasmesse da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.alla controllante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata peraltro smentita dalla Corted’appello di Brescia sia nel decreto pronunciato ex art. 22 l. fall., con cui laCorte distrettuale aveva rimesso gli atti al Tribunale di Brescia per laNumero registro generale 5776/2023Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 18236/2026Data pubblicazione 06/06/2026declaratoria di insolvenza, sia nella sentenza che aveva rigettato il reclamoavverso la dichiarazione di fallimento.Il tribunale, inoltre, ha omesso di dare il giusto rilievo all’accordo ricognitivodel 22 giugno 2015, (all’interno del quale, coerentemente con quantoindicato nei bilanci per gli anni 2014 e 2015, era stato espressamentericonosciuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva sempre onorato gli impegnirelativi alle liquidazioni periodiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.),trascurando di considerare che la procedura non aveva fornito alcuna validaprova contraria al riguardo, e all’accordo transattivo condizionatosuccessivamente intervenuto fra le parti.7.

Il motivo è inammissibile.7.1 Il mezzo, infatti, intende censurare il decreto impugnato per averdisatteso le prove documentali in atti che, a dire di parte ricorrente,confermavano l’esistenza del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,valorizzando, invece, in maniera asseritamente impropria la C.T.U. svoltanel primo giudizio prefallimentare e i riconoscimenti di debito rilasciatidall’amministratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.L’esame della congerie istruttoria, però, ha indotto il tribunale a condividerel’opinione del C.T.U. in ordine all’assenza di rapporti sostanziali idonei afondare le registrazioni del conto corrente improprio esistenti fra le duecompagini ed a giudicare generici e privi di portata ricognitiva i presuntiriconoscimenti di debito rilasciati dall’amministratrice di [OSCURATO:PERSONA].r.l.A fronte di queste valutazioni non può darsi accesso a una rilettura degliaccertamenti in fatto del giudice di merito sui quali si basa la decisione (cfr.,in termini, da ultimo, Cass. 20179/2024, Cass. 15033/2024).Non rientra, invero, tra i compiti di questa Corte condividere o meno laricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, o procedere auna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta daiNumero registro generale 5776/2023Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 18236/2026Data pubblicazione 06/06/2026giudici di merito, e ciò anche se il ricorrente prospettasse un più appagante(ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti ingiudizio (Cass. 12052/2007, Cass. 3267/2008), poiché, se si ammettessein sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti, si consentirebbeun inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nelprovvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio delgiudice di merito (Cass. Sez.

U, 28220/2018; nello stesso senso Cass.2001/2023, Cass. 28643/2020, Cass. 33858/2019, Cass. 32064/2018,Cass. 8758/2017).Al contrario, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità nongià il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solola facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvoi casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass.21098/2016, Cass. 27197/2011).7.2 Non è di ostacolo alle valutazioni compiute dal tribunale il fatto che laCorte d’appello ha invece riconosciuto la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA].p.a., quale creditrice, a presentare istanza di fallimento nei confronti diBrescia [OSCURATO:SOCIETA]Invero, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall.,laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di unoo più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito insede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal finesufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivoNumero registro generale 5776/2023Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 18236/2026Data pubblicazione 06/06/2026scopo di verificare la legittimazione dell'istante (si veda in questo senso, pertutte, Cass., Sez.

U., 1521/2013).Questo accertamento, di carattere meramente incidentale, non acquistavalore di giudicato fra le parti.7.3 Giova, infine, ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte,per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità diricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza con cui silamenti che questi, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ.(Cass., Sez.

U., 20867/2020).La doglianza concernente la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. èammissibile, invece, solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta auna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez.

U., 20867/2020).Non è dunque possibile, come fa il motivo in esame, proporre una censuraper violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.Numero registro generale 5776/2023Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 18236/2026Data pubblicazione 06/06/2026denunciando un'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito.8.

Il terzo motivo di ricorso prospetta, ex art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.:il tribunale, pur avendo correttamente riconosciuto che l’intervento diMaurizio [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto oltre il termine di cui all’art. 99, comma 8,l. fall., ha compensato le spese fra quest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inragione del fatto che l’attività assertiva dell’intervenuto era sostanzialmenteconsistita nel fare propri gli argomenti della curatela.L’implicito accoglimento dell’eccezione di inammissibilità dell’intervento hareso, però, illegittima e ingiustificata – in tesi di parte ricorrente - lacompensazione delle spese operata dal tribunale.9.

Il motivo è inammissibile.Non può essere qui censurata la pronuncia di integrale compensazione dellespese rispetto al terzo intervenuto.Invero, la valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione dellespese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca chein quella di concorso degli altri motivi previsti dall’art. 92, comma 2, cod.proc. civ., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass.9860/2025, Cass. 24502/2017, Cass. 8241/2017) e, come tale, non puòessere sindacata in questa sede di legittimità salvo che non risulti carentedi motivazione.10.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alrimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 20.200, dicui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spesegenerali nella misura del 15%.Numero registro generale 5776/2023Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 18236/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 13 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente –controdagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimato –avverso il decreto del Tribunale di Brescia n. cron. 135/2023 depositato il13/2/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione non ammetteva al passivo della procedura il credito (di €8.542.392,13, a titolo di I.V.A. di gruppo corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Numero registro generale 5776/2023Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 18236/2026Data pubblicazione 06/06/2026quale coobbligata in solido di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da collocarsi inprededuzione e/o in via privilegiata, e di € 9.004,86, pari al compensocorrisposto al C.T.U. nominato nel corso di un primo giudizioprefallimentare, da collocarsi in chirografo) vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..2. Il Tribunale di Brescia, in parziale accoglimento dell’opposizione,ammetteva al passivo della procedura il credito richiesto in chirografo,rigettando, invece, l’impugnazione rispetto al maggior credito da collocarsiin prededuzione o in privilegio.Rilevava, a questo proposito, che nel periodo d’imposta 2011 – 2014 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva aderito, quale controllata, unitamente a [OSCURATO:PERSONA].r.l., in qualità di controllante, al regime cd. dell’I.V.A. di gruppo previstodall’art. 73, ultimo comma, d.P.R. 633/1972.Osservava che questo regime fa sì che i versamenti periodici e il conguagliodi fine anno siano effettuati dalla controllante, ma ha contenuto meramenteprocedurale o agevolativo, caratterizzandosi per un effetto di sostanzialeconservazione dell’autonomia giuridica e fiscale delle singole società chepartecipano alla compensazione, cosicché ogni ente che partecipa alconsolidato rimane debitore dell’imposta se la capogruppo non la versa.Riteneva, di conseguenza, che il debito I.V.A. dedotto, riconducibileall’attività di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da lei generato, non dovesse essereammesso al passivo della controllante, al cui interno poteva essere inclusosoltanto il credito dell’erario, in ragione del rapporto di solidarietàdeterminato dall’applicazione della disciplina dell’I.V.A. di gruppo.Aggiungeva che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non poteva essere ammessa al passivoneppure a titolo di restituzione di quanto versato alla controllante a titolo diprovvista per pagare il debito I.V.A., in assenza di prova di un similetrasferimento di denaro e non potendosi neanche valorizzare a tal fine ipresunti riconoscimenti di debito dell’amministratrice di [OSCURATO:PERSONA].r.l., il cui contenuto era di una genericità tale da inficiarne la portataricognitiva.Numero registro generale 5776/2023Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 18236/2026Data pubblicazione 06/06/2026Sosteneva che anche a voler considerare le dichiarazionidell’amministratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quali effettivi riconoscimenti didebito, occorreva comunque rilevare che il curatore aveva fornitodimostrazione dell’inesistenza del rapporto fondamentale, assistito ex art.1988 cod. civ. da una presunzione solo relativa, in quanto dalla C.T.U. edalla produzione documentale del fallimento emergeva l’assenza di untrasferimento di provvista da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione a fini I.V.A. e di effettivi rapporti fondamentali chegiustificassero le appostazioni del conto corrente improprio esistente fra ledue compagini.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di questodecreto, pubblicato in data 13 febbraio 2023, prospettando tre motivi didoglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]r.l. in liquidazione.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1cod. proc. civ., sollecitando la declaratoria di inammissibilità o comunque ilrigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 73 d.P.R.633/1972, 6 D.M. 11065/1979, 1292 e 1299 cod. civ., 115 e 116 cod. proc.civ. nonché, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità delprovvedimento impugnato per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.: iltribunale – a dire di parte ricorrente – ha errato laddove, “partendo dalpresupposto che si trattasse di un debito proprio di [OSCURATO:PERSONA], haritenuto insussistente il diritto di credito di quest’ultima per le sommepagate per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., senza tener conto del diritto diNumero registro generale 5776/2023Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 18236/2026Data pubblicazione 06/06/2026regresso legittimamente invocato da [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza deipagamenti eseguiti in favore dell’ADER (per somme di titolarità di [OSCURATO:SOCIETA].) pur avendo a suo tempo fornito alla controllante la provvistaper il pagamento dell’iva di gruppo” (pagg. 11 e 12 del ricorso).In questo modo il tribunale non ha considerato che il debito I.V.A. “noncostituiva un debito proprio di [OSCURATO:PERSONA], bensì un debito per il qualel’odierna ricorrente è stata chiamata dall’erario a rispondere in solido conBrescia [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante avesse già fornito, a suo tempo, la relativaprovvista a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” (pag. 12), malgrado, peraltro, fossepacifico che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non vi aveva poi adempiuto.Il provvedimento impugnato risulta così censurabile – in tesi di partericorrente – “laddove ha negato l’ammissione del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] sull’assunto secondo cui si trattava di debito proprio di quest’ultima,negando quindi il diritto di regresso in relazione agli importi da questacorrisposti doppiamente, dapprima in favore della controllante, [OSCURATO:SOCIETA]., e, successivamente, in favore dell’AdER quale coobbligata insolido” (pag. 15 del ricorso).5. Il motivo è inammissibile.L’odierna ricorrente ha domandato di essere ammessa al passivo inprededuzione e/o in via privilegiata per € 8.542.392,13, somma da leicorrisposta a titolo di I.V.A. di gruppo quale coobbligata in solido con [OSCURATO:SOCIETA]. (pag. 1 del decreto impugnato).Il tribunale ha negato tale ammissione, spiegando, in diritto, che ogni enteche partecipa al consolidato rimane debitore dell’imposta se la capogrupponon la versa e, in fatto, che il debito I.V.A. era riconducibile all’attività diBrescia [OSCURATO:SOCIETA]., cosicché non si vedeva «per quale ragione, nei rapportiinterni, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [dovesse] rifondere a [OSCURATO:PERSONA] quanto daquesta versato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il debito I.V.A. dallastessa [OSCURATO:PERSONA] generato» (pagg. 2 e 3 del decreto impugnato).Numero registro generale 5776/2023Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 18236/2026Data pubblicazione 06/06/2026Una simile affermazione esclude, nella sostanza, qualsiasi regresso fra icondebitori solidali [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in quanto,ai sensi dell’art. 1299 cod. civ., nessuna parte del debito erariale dasoddisfare era ascrivibile, nei rapporti interni fra condebitori solidali, aquest’ultima.La doglianza in esame non coglie, né critica, la ratio decidendi delprovvedimento impugnato e dà per presupposto uno sviluppo della vicendache, tuttavia, non trova riscontro in quanto pare essere stato sostenutonelle fasi di merito; oltre tutto risulta smentito dalla ricostruzione dei fatticompiuta dal tribunale, laddove ha sottolineato che «l’AdE-R si è insinuata(ed è stata ammessa) al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] per imedesimi importi di cui [OSCURATO:PERSONA] chiede di essere rimborsata in via diregresso» (pag. 3 del decreto impugnato).6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ. e 1988 cod. civ., assume, ex art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.132 cod. proc. civ. e si duole, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: il tribunaleha ritenuto che le risultanze della C.T.U. espletata nel corso del primogiudizio prefallimentare avessero confermato l’assenza di un trasferimentodi provvista, discostandosi dal tenore della prima conclusione del consulente(circa la perfetta corrispondenza fra debiti e crediti reciproci delle duesocietà) senza alcuna idonea motivazione e limitandosi a condividere laseconda conclusione (in ordine alla mancanza di effettivi rapporti sostanzialiidonei a fondare le registrazioni dei rapporti di dare e avere).L’esclusione di somme effettivamente trasmesse da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.alla controllante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata peraltro smentita dalla Corted’appello di Brescia sia nel decreto pronunciato ex art. 22 l. fall., con cui laCorte distrettuale aveva rimesso gli atti al Tribunale di Brescia per laNumero registro generale 5776/2023Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 18236/2026Data pubblicazione 06/06/2026declaratoria di insolvenza, sia nella sentenza che aveva rigettato il reclamoavverso la dichiarazione di fallimento.Il tribunale, inoltre, ha omesso di dare il giusto rilievo all’accordo ricognitivodel 22 giugno 2015, (all’interno del quale, coerentemente con quantoindicato nei bilanci per gli anni 2014 e 2015, era stato espressamentericonosciuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva sempre onorato gli impegnirelativi alle liquidazioni periodiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.),trascurando di considerare che la procedura non aveva fornito alcuna validaprova contraria al riguardo, e all’accordo transattivo condizionatosuccessivamente intervenuto fra le parti.7. Il motivo è inammissibile.7.1 Il mezzo, infatti, intende censurare il decreto impugnato per averdisatteso le prove documentali in atti che, a dire di parte ricorrente,confermavano l’esistenza del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,valorizzando, invece, in maniera asseritamente impropria la C.T.U. svoltanel primo giudizio prefallimentare e i riconoscimenti di debito rilasciatidall’amministratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.L’esame della congerie istruttoria, però, ha indotto il tribunale a condividerel’opinione del C.T.U. in ordine all’assenza di rapporti sostanziali idonei afondare le registrazioni del conto corrente improprio esistenti fra le duecompagini ed a giudicare generici e privi di portata ricognitiva i presuntiriconoscimenti di debito rilasciati dall’amministratrice di [OSCURATO:PERSONA].r.l.A fronte di queste valutazioni non può darsi accesso a una rilettura degliaccertamenti in fatto del giudice di merito sui quali si basa la decisione (cfr.,in termini, da ultimo, Cass. 20179/2024, Cass. 15033/2024).Non rientra, invero, tra i compiti di questa Corte condividere o meno laricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, o procedere auna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta daiNumero registro generale 5776/2023Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 18236/2026Data pubblicazione 06/06/2026giudici di merito, e ciò anche se il ricorrente prospettasse un più appagante(ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti ingiudizio (Cass. 12052/2007, Cass. 3267/2008), poiché, se si ammettessein sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti, si consentirebbeun inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nelprovvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio delgiudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; nello stesso senso Cass.2001/2023, Cass. 28643/2020, Cass. 33858/2019, Cass. 32064/2018,Cass. 8758/2017).Al contrario, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità nongià il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solola facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvoi casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass.21098/2016, Cass. 27197/2011).7.2 Non è di ostacolo alle valutazioni compiute dal tribunale il fatto che laCorte d’appello ha invece riconosciuto la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA].p.a., quale creditrice, a presentare istanza di fallimento nei confronti diBrescia [OSCURATO:SOCIETA]Invero, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall.,laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di unoo più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito insede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal finesufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivoNumero registro generale 5776/2023Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 18236/2026Data pubblicazione 06/06/2026scopo di verificare la legittimazione dell'istante (si veda in questo senso, pertutte, Cass., Sez. U., 1521/2013).Questo accertamento, di carattere meramente incidentale, non acquistavalore di giudicato fra le parti.7.3 Giova, infine, ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte,per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità diricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza con cui silamenti che questi, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ.(Cass., Sez. U., 20867/2020).La doglianza concernente la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. èammissibile, invece, solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta auna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U., 20867/2020).Non è dunque possibile, come fa il motivo in esame, proporre una censuraper violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.Numero registro generale 5776/2023Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 18236/2026Data pubblicazione 06/06/2026denunciando un'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito.8. Il terzo motivo di ricorso prospetta, ex art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.:il tribunale, pur avendo correttamente riconosciuto che l’intervento diMaurizio [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto oltre il termine di cui all’art. 99, comma 8,l. fall., ha compensato le spese fra quest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inragione del fatto che l’attività assertiva dell’intervenuto era sostanzialmenteconsistita nel fare propri gli argomenti della curatela.L’implicito accoglimento dell’eccezione di inammissibilità dell’intervento hareso, però, illegittima e ingiustificata – in tesi di parte ricorrente - lacompensazione delle spese operata dal tribunale.9. Il motivo è inammissibile.Non può essere qui censurata la pronuncia di integrale compensazione dellespese rispetto al terzo intervenuto.Invero, la valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione dellespese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca chein quella di concorso degli altri motivi previsti dall’art. 92, comma 2, cod.proc. civ., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass.9860/2025, Cass. 24502/2017, Cass. 8241/2017) e, come tale, non puòessere sindacata in questa sede di legittimità salvo che non risulti carentedi motivazione.10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alrimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 20.200, dicui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spesegenerali nella misura del 15%.Numero registro generale 5776/2023Numero sezionale 2128/2026Numero di raccolta generale 18236/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 13 maggio 2026.Il Presidente