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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 48379/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1b.R10 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 24.06.202, il tribunale di Avellino ha condannato DESIDE- [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 11.000,00 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di abusivo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, co. 1, lett. a) e co. 2, d.

Igs. n. 152 del 2006) nonché di esercizio di attività in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 272, co. 2, e 279, d.

Igs. n. 152 del 2006), in relazione a fatti contestati come accertati in data 9.01.2019, data del sequestro preventivo

2. Avverso la ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 163, c.p., per non avere il giudice riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, ed il correlato vizio di motivazione sul punto.

In sintesi, premesso che all'esito della discussione del dibattimento di primo grado, la difesa dell'imputato aveva chiesto il riconoscimento dei doppi benefici di legge, comprendenti ipso iure la sospensione condizionale della pena, la difesa si duole per il mancato accoglimento della stessa, sussistendone i requisiti per il riconoscimento, essendosi adoperato efficacemente l'imputato per elidere le con- seguenze dannose o pericolose del reato, predisponendo idoneo progetto di risa- namento con l'ausilio e la collaborazione di un tecnico agronomo, allegando la relativa relazione al ricorso.

L'omessa motivazione sul punto, nonostante la richie- sta, inficerebbe l'impugnata sentenza, considerando del resto che non sussisteva alcun pregiudizio ostativo ai fini del riconoscimento del beneficio, richiamando, infine, alcuni precedenti giurisprudenziali in tema di annullamento con e senza rinvio della sentenza che ometta di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento del beneficio.

3. Con requisitoria scritta del 23.09.2022 il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché aspecifico.

In particolare, rileva il PG, Il giudice non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, quando l'interessato non abbia formulato al riguardo al- cuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costitui- sce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (Sez.

Un.2533/2018).

Dagli atti non emergerebbe la richiesta dell'imputato della conces- sione indicata nel giudizio di merito.

4. In data 10.10.2022, la difesa del ricorrente ha fatto pervenire istanza di differimento dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per concomitanti impegni profes- sionali.

Con successivo atto del 10.10.2022, il difensore ha depositato telematica- mente delle note difensive (con cui insiste per l'accoglimento del ricorso), rinun- ciando espressamente a comparire alla pubblica udienza del 9.11.2022 e, altresì, alla richiesta di rinvio trasmessa, a mezzo pec, in data 6.10.2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive modd. ed integrazioni, è fondato.

2. Ed invero, risulta dall'intestazione dell'impugnata sentenza che la difesa dell'imputato, all'udienza di discussione, ebbe a chiedere - in subordine all'istanza principale di proscioglimento dell'imputato per tenuità del fatto di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo commesso -, l'applicazione del minimo della pena "con i benefici di legge", formula, quest'ultima, in cui vi rientrano, per convenzione linguistica, sia il beneficio della sospensione condizionale della pena che quello della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudi- ziale.

3. Nel ricorso, in particolare, si lamenta l'omessa motivazione sul punto.

Il PG ha chiesto l'inammissibilità per aspecificità, sul presupposto, rivelatosi in realtà erroneo, che la difesa del ricorrente non abbia formulato alcuna richiesta specifica dinanzi al giudice di merito.

4. Il motivo, come anticipato, è fondato.

Ed invero, premesso che la richiesta di riconoscimento dei "benefici di legge", tra cui evidentemente rientra quello della sospensione condizionale della pena, era stata espressamente svolta davanti al giudice di merito, palese risulta l'omissione motivazionale del tribunale sul punto, non avendo il giudice argomen- tato le ragioni, né in fatto né giuridiche, per le quali il predetto beneficio fosse o meno riconoscibile all'imputato.Nella sentenza impugnata, del resto, il giudizio prognostico di ricaduta nel reato non è espresso in modo esplicito, né dal percorso argomentativo emerge con chiarezza la prognosi effettuata dal giudice.

Né, infine, tale silenzio motivazionale può essere sanato ricorrendo al c.d. principio della motivazione implicita, valorizzando il diniego da parte del giudice del riconoscimento della speciale causa di non punibilità del fatto di cui all'art. 131- bis, c.p., atteso che il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena, atteso che il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. pone l'accento sulla pena in concreto irrogata e su una prognosi favorevole di non rica- duta nel delitto, ossia su requisiti che non richiedono che il fatto sia lieve (Sez. 2, n. 31861 del 28/09/2020 - dep. 12/11/2020, Rv. 279818 - 01).

5. L'omessa pronuncia da parte del giudice sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, determina conclusiva- mente l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo questa Corte operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferi- mento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (da ultimo: Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022 - dep. 18/07/2022, Andrisani, n.m.).

6. L'impugnata sentenza dev'essere, conclusivamente, annullata, limitata- mente all'omessa statuizione sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Avellino in diversa composizione.

Deve, infine, essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Avellino in diversa composizione.

Visto l'art. 624, c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1b.R10 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 24.06.202, il tribunale di Avellino ha condannato DESIDE- [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 11.000,00 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di abusivo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, co. 1, lett. a) e co. 2, d. Igs. n. 152 del 2006) nonché di esercizio di attività in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 272, co. 2, e 279, d. Igs. n. 152 del 2006), in relazione a fatti contestati come accertati in data 9.01.2019, data del sequestro preventivo 2. Avverso la ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 163, c.p., per non avere il giudice riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, ed il correlato vizio di motivazione sul punto. In sintesi, premesso che all'esito della discussione del dibattimento di primo grado, la difesa dell'imputato aveva chiesto il riconoscimento dei doppi benefici di legge, comprendenti ipso iure la sospensione condizionale della pena, la difesa si duole per il mancato accoglimento della stessa, sussistendone i requisiti per il riconoscimento, essendosi adoperato efficacemente l'imputato per elidere le con- seguenze dannose o pericolose del reato, predisponendo idoneo progetto di risa- namento con l'ausilio e la collaborazione di un tecnico agronomo, allegando la relativa relazione al ricorso. L'omessa motivazione sul punto, nonostante la richie- sta, inficerebbe l'impugnata sentenza, considerando del resto che non sussisteva alcun pregiudizio ostativo ai fini del riconoscimento del beneficio, richiamando, infine, alcuni precedenti giurisprudenziali in tema di annullamento con e senza rinvio della sentenza che ometta di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento del beneficio. 3. Con requisitoria scritta del 23.09.2022 il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché aspecifico. In particolare, rileva il PG, Il giudice non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, quando l'interessato non abbia formulato al riguardo al- cuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costitui- sce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (Sez. Un.2533/2018). Dagli atti non emergerebbe la richiesta dell'imputato della conces- sione indicata nel giudizio di merito. 4. In data 10.10.2022, la difesa del ricorrente ha fatto pervenire istanza di differimento dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per concomitanti impegni profes- sionali. Con successivo atto del 10.10.2022, il difensore ha depositato telematica- mente delle note difensive (con cui insiste per l'accoglimento del ricorso), rinun- ciando espressamente a comparire alla pubblica udienza del 9.11.2022 e, altresì, alla richiesta di rinvio trasmessa, a mezzo pec, in data 6.10.2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive modd. ed integrazioni, è fondato. 2. Ed invero, risulta dall'intestazione dell'impugnata sentenza che la difesa dell'imputato, all'udienza di discussione, ebbe a chiedere - in subordine all'istanza principale di proscioglimento dell'imputato per tenuità del fatto di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo commesso -, l'applicazione del minimo della pena "con i benefici di legge", formula, quest'ultima, in cui vi rientrano, per convenzione linguistica, sia il beneficio della sospensione condizionale della pena che quello della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudi- ziale. 3. Nel ricorso, in particolare, si lamenta l'omessa motivazione sul punto. Il PG ha chiesto l'inammissibilità per aspecificità, sul presupposto, rivelatosi in realtà erroneo, che la difesa del ricorrente non abbia formulato alcuna richiesta specifica dinanzi al giudice di merito. 4. Il motivo, come anticipato, è fondato. Ed invero, premesso che la richiesta di riconoscimento dei "benefici di legge", tra cui evidentemente rientra quello della sospensione condizionale della pena, era stata espressamente svolta davanti al giudice di merito, palese risulta l'omissione motivazionale del tribunale sul punto, non avendo il giudice argomen- tato le ragioni, né in fatto né giuridiche, per le quali il predetto beneficio fosse o meno riconoscibile all'imputato.Nella sentenza impugnata, del resto, il giudizio prognostico di ricaduta nel reato non è espresso in modo esplicito, né dal percorso argomentativo emerge con chiarezza la prognosi effettuata dal giudice. Né, infine, tale silenzio motivazionale può essere sanato ricorrendo al c.d. principio della motivazione implicita, valorizzando il diniego da parte del giudice del riconoscimento della speciale causa di non punibilità del fatto di cui all'art. 131- bis, c.p., atteso che il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena, atteso che il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. pone l'accento sulla pena in concreto irrogata e su una prognosi favorevole di non rica- duta nel delitto, ossia su requisiti che non richiedono che il fatto sia lieve (Sez. 2, n. 31861 del 28/09/2020 - dep. 12/11/2020, Rv. 279818 - 01). 5. L'omessa pronuncia da parte del giudice sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, determina conclusiva- mente l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo questa Corte operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferi- mento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (da ultimo: Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022 - dep. 18/07/2022, Andrisani, n.m.). 6. L'impugnata sentenza dev'essere, conclusivamente, annullata, limitata- mente all'omessa statuizione sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Avellino in diversa composizione. Deve, infine, essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Avellino in diversa composizione. Visto l'art. 624, c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'a
Sentenza Cassazione n. 48379/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris